Mutuo – come sospendere le rate

Se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione, puoi richiedere alla tua banca di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo.

Come funziona l’iniziativa

Puoi richiedere la sospensione delle rate per 12 mesi o anche di più, se la tua banca lo prevede.

Le rate del mutuo sono formate da una quota che rimborsa il capitale che ti è stato prestato e da una quota formata dai relativi interessi. La sospensione può riguardare la sola quota capitale oppure la quota capitale più la quota interessi: chiedi alla tua banca se ha aderito all’iniziativa e – se sì – in quale delle due forme.

Nel caso di rate già scadute e che non hai ancora pagato, la sospensione parte dalla prima rata che non hai pagato. Ad esempio, nel caso di un mutuo con rateizzazione mensile e con tre rate in arretrato ancora da pagare, potrai sospendere il pagamento delle rate per altri nove mesi.

Importante: la sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria da parte della tua banca e avviene senza la richiesta di ulteriori garanzie ma, nel caso di sospensione dell’intera rata, comporta il pagamento degli interessi sul capitale residuo per il periodo di sospensione.

Chi può approfittarne

I mutuatari che tra il 1° gennaio del 2009 e il 30 giugno del 2012 abbiano avuto uno dei seguenti problemi:

  • la perdita del posto di lavoro dipendente, parasubordinato, compresi i contratti a progetto
  • la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • il decesso o l’insorgere della non autosufficienza.

A quali mutui si applica la sospensione

A tutti i mutui di durata originaria superiore a 5 anni e di importo fino a 150 mila euro, garantiti da ipoteca su immobili residenziali e destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa anche in fase di “preammortamento”.

Il mutuo – che può essere a qualsiasi tipo di tasso: fisso, variabile, misto, ecc. – deve essere stato erogato a una persona il cui ultimo reddito imponibile non sia stato superiore a 40.000 euro annui.

Ricorda che la tua banca può offrirti condizioni anche migliori di quelle che abbiamo citato (ad esempio in termini di importo del mutuo, reddito massimo annuo, ecc.), quindi - anche se non sei in possesso di qualcuno dei requisiti previsti per l’applicazione della sospensione del mutuo – chiedi maggiori informazioni direttamente alla tua filiale.

A quali mutui non si applica

Sono esclusi:

  • i mutui per i quali si sia verificato un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento di presentazione della domanda di sospensione, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso oppure sia già in atto una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • i mutui con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni, se il ritardo si è verificato prima degli eventi che determinano la sospensione;
  • i mutui che godono di agevolazioni pubbliche (ad esempio attraverso un contributo in conto interessi o in conto capitale);
  • i mutui con rata fissa a tasso variabile e durata variabile;
  • i mutui per i quali è stata stipulata un’assicurazione che già copre uno o più degli eventi che determinano l’avvio della sospensione;
  • i mutui ai quali sono state già applicate altre forme di sospensione delle rate.

Cosa devi fare

Innanzitutto controlla che la banca che ti ha erogato il mutuo abbia aderito all’iniziativa e – se sì – scarica l’apposita domanda sul sito ABI, nella sezione “Piano Famiglie” e presentala alla tua filiale dalla quale ti farai rilasciare copia con la sua firma e data di presentazione. Ricorda che se hai bisogno di informazioni o di assistenza nella compilazione della domanda, puoi rivolgerti anche alle associazioni dei consumatori del tuo territorio.

Puoi farlo fino al 30 luglio 2012.

Una volta accolta la tua richiesta, la sospensione si attiva entro 45 giorni lavorativi. Ricorda che la tua domanda si intende automaticamente accolta se non ricevi una risposta entro 15 giorni lavorativi.

La maggioranza delle banche italiane ha aderito a questa iniziativa. Nel caso la tua non l’avesse ancora fatto ricorda che hai anche altre possibilità per rivedere le condizioni del prestito.

Il mercato, infatti, offre alla clientela una vasta gamma di soluzioni che sono state recentemente migliorate grazie all’introduzione di alcune importanti novità legislative. Si tratta della possibilità di rinegoziare il mutuo, di sostituirlo o di trasferirlo da una banca ad un’altra (attraverso la cosiddetta ”portabilità”).

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua filiale.

Un esempio di sospensione della rata del mutuo

Ecco un esempio di applicazione di sospensione per 12 mesi della rata di un mutuo di importo di 100.000 euro, con un tasso di interesse del 4% e una durata di 20 anni. La sospensione può riguardare l’intera rata (quota interessi e quota capitale) oppure solamente la quota capitale del mutuo.

In entrambi i casi, al termine della sospensione il piano di ammortamento originario slitta in avanti per il periodo della sospensione accordata (da 240 mesi a 252 mesi).  Se è stata sospesa solo la quota capitale, il mutuatario rimborsa la quota  interessi (in questo caso con una rata mensile di 195,38 euro) durante il periodo di sospensione e al termine della sospensione riprende a pagare le rate stabilite originariamente. Se invece è stata sospesa l’intera rata, il mutuatario rimborsa la quota interessi (in questo caso 2.387,26 euro) alla ripresa del piano di ammortamento con 60 rate di importo maggiorato di 39,79 euro (da 602,22 euro originari a 642,01 euro). Dopo cinque anni il mutuatario riprende a pagare le rate di importo pari a quello originario.


Glossario

Ammortamento

È il processo di restituzione graduale del capitale preso in prestito attraverso il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Contributo in conto interessi e in conto capitale

È un contributo che viene concesso per la stipula di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine. Il contributo in conto interessi previsto, ad esempio, dall’iniziativa “il Prestito per il neonato” (vedi a pagina 10) copre una parte o l’intera quota interessi della rata prevista dal piano di ammortamento. Il contributo in conto capitale riduce l’ammontare del debito in essere nei confronti della banca.

Decadenza dal beneficio del termine

Il beneficio del termine è la possibilità prevista per il debitore, ad esempio nei contratti di finanziamento, di pagare un bene a scadenze prestabilite (le rate). La decadenza del beneficio del termine si verifica quando il debitore diviene insolvente o sono diminuite le garanzie che aveva fornito. In tal caso il creditore (ad esempio la banca) può esigere immediatamente inun’unica soluzione il rimborso del prestito.

Preammortamento

Indica il periodo del piano di rimborso di un prestito (ad esempio il mutuo) che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi.

TAEG (tasso annuo effettivo globale)

Indica in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, su base annua. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative. Non sono comprese invece le imposte ed eventuali oneri notarili (nel caso di mutui ipotecari).

TEGM (tasso effettivo globale medio)

Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio i mutui) in un arco temporale ben preciso. Tiene conto di tutte le spese, commissioni e i possibili tassi di ingresso o promozionali. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale.Al momento della pubblicazione di questo articolo, il TEGM in vigore riferito alla categoria di operazioni “crediti personali” è pari al 11,94%. L’aggiornamento è disponibile trimestralmente anche sul sito internet della Banca d’Italia.

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Per porre una domanda sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

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