Chiusura, portabilità e rottamazione mutuo – Linee guida ABI e ANIA

L’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) hanno predisposto una bozza di linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

L’ABI e l’ANIA, al fine di facilitare la portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e l’estinzione anticipata degli stessi hanno elaborato le “Linee guida” relative alle polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento che le predette associazioni suggeriscono di adottare alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione ad esse associati.

Le Linee guida trattano i seguenti casi:

  • estinzione anticipata del mutuo o altro contratto di finanziamento;
  • portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento;
  • rinegoziazione del mutuo ex art. 3 dl n. 93/2008.

Nel dettaglio nelle tre situazioni che si possono configurare per quanto concerne la copertura assicurativa può essere scelta alternativamente una delle possibili soluzioni.

Estinzione anticipata del mutuo

Soluzione 1 – La copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite ed il mutuatario indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio.

Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento

Soluzione 1 – La copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante originario a quello subentrante).

Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Rinegoziazione del mutuo ex art. 3 dl n. 93/2008

Soluzione 1 – La copertura assicurativa continua alle condizioni originariamente pattuite.

Soluzione 2 – Al termine di scadenza originaria del contratto di mutuo o al momento della rinegoziazione dello stesso, la copertura assicurativa può essere integrata per gli anni di rimborso del debito residuo relativo al conto di finanziamento accessorio mediante un nuovo contratto stipulato anche con altra impresa di assicurazione tramite la modifica del contratto già in corso con l’impresa di assicurazione originaria alle nuove condizioni da concordare tra le parti..
A cura di Paolo Oreto

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