La cancellazione della ipoteca del mutuo

Il mutuo si estingue con il pagamento dell’ultima rata. La ipoteca che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi vent’anni dalla sua costituzione, in pratica da quando il mutuo è stato concesso (salvo rinnovo, in caso di mutuo di durata ultraventennale).

Per i contratti di durata inferiore ai vent’anni, perciò, una volta rimborsato il mutuo, la ipoteca diviene solo formale in quanto non c’è più un credito da garantire: potrà lasciarsi estinguere autonomamente e senza costi mediante decorso del tempo.

In ogni momento è possibile cancellare la ipoteca gravante su un bene, a condizione che il debito venga estinto.

Cosa fare per cancellare anticipatamente l’ipoteca del mutuo

La prima cosa da fare per cancellarla anticipatamente è di rivolgersi all’ente mutuante e chiedere il rilascio del certificato di consenso (liberatoria) alla cancellazione ipotecaria. Con questo chi ha erogato il mutuo dichiara che il debito è stato estinto e accorda la cancellazione della ipoteca. Successivamente ci si rivolge ad un notaio che provvede materialmente a cancellare l’iscrizione ipotecaria dai pubblici registri.

Possono trascorrere alcuni mesi prima che la cancellazione venga annotata sui pubblici registri. Nel frattempo il notaio attesterà in una dichiarazione di aver dato corso alla procedura di cancellazione e, grazie a questa, si potrà operare sul bene, ancora formalmente ipotecato, come se fosse libero (vendita, o accensione di un nuovo mutuo).

La legge Bersani e la cancellazione dell’ipoteca del mutuo

Il nuovo procedimento per la cancellazione della ipoteca, Legge 40/2007 (decreto Bersani) entrato in vigore il 2 giugno 2007, introduce, accanto all’ordinaria cancellazione, un nuovo procedimento purché la ipoteca sia iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca, da una finanziaria o da ente previdenziale a favore di qualunque soggetto sia esso persona fisica o no.

Con l’estinzione del debito, infatti, si prevede che la ipoteca venga cancellata, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito di “comunicazione” della banca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Al completamento del pagamento del mutuo, il debitore riceverà, quindi, la quietanza di avvenuto pagamento, con la data di estinzione del mutuo, da parte del creditore (banca, istituto finanziario, ente previdenziale).

La Conservatoria procederà d’ufficio a cancellare definitivamente la ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell’istituto finanziario (a patto che non sopraggiunga entro il medesimo termine la dichiarazione da parte della banca, della finanziaria o dell’ente di previdenza della cosiddetta “permanenza del credito” prevista in caso di giustificati motivi).

Quindi, sulla base della Legge 40/2007, in genere la ipoteca che garantisce il mutuo si estingue automaticamente attraverso un’apposita comunicazione di avvenuta estinzione del debito da parte dell’istituto mutuante alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, senza l’intervento del notaio e senza alcun onere per il debitore, salvo i casi in cui, ricorrendo un giustificato motivo, l’istituto mutuante stesso comunichi alla Conservatoria che l’ipoteca permane.

Quando è necessario procedere alla cancellazione dell’ipoteca del mutuo

Sussistono tuttavia talune fattispecie, come ad esempio la vendita dell’immobile ipotecato con contestuale concessione di una nuova ipoteca per garantire il finanziamento concesso all’acquirente, in cui potrà essere opportuno per la migliore sicurezza di tutte le parti procedere ad un tradizionale atto di cancellazione della vecchia ipoteca con l’intervento del notaio.

Per porre una domanda sulla cancellazione dell’ipoteca, sulla legge Bersani e le sue implicazioni inerenti le spese per la cancellazione dell’ipoteca, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Annunci Google

ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it

Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it

Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it

Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici

Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+

Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it

Da Piero Ciottoli e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr

Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da e dallo staff

Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.

Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:

  1. indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
  2. domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
  3. risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;

Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del forum e del blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.

Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!

Annunci Google

ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili

  1. Le spese accessorie al mutuo Le spese accessorie al mutuo sono le spese che contribuiscono al costo complessivo di un mutuo. Infatti, al costo complessivo del mutuo contribuiscono, oltre agli interessi, anche altre spese che è necessario conoscere per tempo. Qui, infatti, si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici; è quindi opportuno...
  2. Il tasso di mora per ritardato pagamento della rata di mutuo Il tasso di mora per ritardato pagamento della rata di mutuo è l’interesse diretto a risarcire il creditore per danno dipendente dal ritardo nel pagamento della rata di mutuo. Anche se chi chiede un mutuo non pensa di venire a trovarsi nella condizioni di non poter pagare puntualmente le rate,...
  3. Importo della ipoteca a garanzia del mutuo La ipoteca è la garanzia che la banca acquisisce allo scopo di agevolare il recupero forzato del proprio credito quando il debitore non paga. Essa si dice di primo grado quando non è preceduta da altre ipoteche. Determinare il valore dell’ipoteca Per determinare il valore della ipoteca, alla somma mutuata...
  4. Le garanzie supplementari nel mutuo Nel concedere un mutuo la banca deve considerare non solo il valore dell’immobile offerto in garanzia, ma anche la capacità economica del debitore di pagare le rate del mutuo (un elemento di valutazione è costituito dalla dichiarazione dei redditi). La fideiussione a garanzia del mutuo Per questa ragione, talvolta, viene...
  5. Gli oneri accessori al mutuo Cosa sono gli oneri accessori al mutuo Gli oneri accessori al mutuo sono quegli oneri che si aggiungono alle spese accessorie al mutuo e che contribuiscono a far lievitare il costo del mutuo stesso. Ai costi fissi per la sottoscrizione di un mutuo (spese accessorie), si possono aggiungere, infatti, eventuali...
  6. Ipoteca a garanzia del mutuo Cosa è l’ipoteca La ipoteca è un diritto reale di garanzia, mediante il quale il creditore (la banca) ha il potere di espropriare il debitore insolvente (cioè che non ha pagato le rate) del bene ipotecato (l’immobile dato a garanzia del mutuo). In altre parole, nel caso in cui il...
  7. Accollo del mutuo Cosa è l’accollo del mutuo Accollo del mutuo è l’operazione di trasferimento del mutuo all’acquirente quando si acquista una abitazione su cui grava già un mutuo ipotecario. In tal caso il venditore dell’abitazione può contestualmente attuare il trasferimento del mutuo all’acquirente. In tale circostanza le rate del mutuo ed il...
  8. Mutuo a tasso variabile e rata crescente Il mutuo a tasso variabile e rata crescente è un contratto di prestito. Il mutuo a tasso variabile e rata crescente consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto “mutuante” ad un soggetto “mutuatario” che si impegna a restituirlo secondo modalità concordate, dettagliatamente definite nel contratto sottoscritto...
  9. Mutuo a tasso variabile con tetto massimo (CAP) Il mutuo a tasso variabile con tetto massimo è un contratto di prestito. Il mutuo a tasso variabile con tetto massimo consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto “mutuante” ad un soggetto “mutuatario” che si impegna a restituirlo secondo modalità concordate, dettagliatamente definite nel contratto sottoscritto...
  10. La surrogazione del mutuo – cambiamo banca e condizioni senza estinguere il mutuo Cosa è la surrogazione o surroga del mutuo La surrogazione del mutuo è uno strumento per far conseguire risparmi ai mutuatari, previsto dalla Legge 40/2007 (legge Bersani). Con la surrogazione del mutuo, il mutuatario può accordarsi con una nuova banca per avere un altro mutuo senza la necessità di estinguere...

Autore

29 novembre 2007 alle 5:33 pm

  • You must be logged in to comment. Collegati
  • Angelo 1 marzo 2011 at 13:31

    Buongiorno mi chiamo Angelo la mia domanda e questa:
    nel 2001 ho contratto un mutuo fondiario con la San Paolo di Torino, nel 2003 è stato estinto però la cancellazione dell’ipoteca non è mai avvenuta. Visto che l’ipoteca è ancora iscritta dopo quasi 8
    anni posso chiedere un finanziamento, visto che ipoteca non è aggravata di credito.
    Distinti saluti da Angelo.

    • cocco bill 1 marzo 2011 at 13:43

      Salve Angelo. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.

      Potrà inserire il suo quesito e leggere la risposta dei consulenti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.

1 9 10 11
Annunci Google