Mutui e polizze assicurative bancarie – ISVAP, decreto “Salva Italia” e Antitrust
Il 6 dicembre 2011 l’ISVAP ha emanato la nuova disciplina delle polizze legate ai mutui.
1. Il nuovo regolamento ISVAP in materia di assicurazioni vendute con il mutuo
La norma regolamentare che viene introdotta con il Provvedimento 2946 stabilisce che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse.
Si è posto fine in tal modo a un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori. La disposizione, che entrerà in vigore il 2 aprile 2012 in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento, è stata adottata al termine di un processo di pubblica consultazione che ha interessato, oltre al mercato, le principali Associazioni dei Consumatori che hanno condiviso l’impostazione del provvedimento.
L’intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato – quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari – che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010.
Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che:
- le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;
- le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato;
- la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro);
- la banca (o l’intermediario finanziario) ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti;
- a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%).
Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP nell’aprile 2011 ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi.
A mero titolo di esempio, sono risultati casi in cui ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636 euro, di cui 3.854 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782 euro per costi complessivi, di cui 5.011 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione (ossia il 52% del premio complessivo).
2. Mutui e vendita polizze – Pratiche commerciali scorrette per decreto “Salva Italia”
Il decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 – cosiddetto “Salva Italia” – ha introdotto il nuovo articolo 36-bis, “Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito”.
L’articolo è volto a qualificare come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e di intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogato dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato.
3. Come segnalare all’Antitrust le pratiche commerciali scorrette attuate dalle banche
L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite.
Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato.
I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo:- chiamando gratuitamente il numero verde 800 166661 (dal lunedì al venerdì 10:00-14:00);
- tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
- inviando la segnalazione scritta al numero di fax dell’Ufficio Protocollo 06 85821256;
- compilando e inviando il modulo cui si accede tramite il link segnala
Per consentire all’Autorità di svolgere al meglio il proprio compito di tutela è importante che i segnalanti siano il più possibile precisi e dettagliati nel descrivere i fatti e forniscano, se disponibili, copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l’intervento.
4. Polizze assicurative sui mutui – Entrata in vigore delle norme previste nel decreto Salva-Italia
Dal 2 aprile 2012, cambiano le procedure per la stipula delle polizze assicurative sui mutui. Come previsto dal decreto Salva-Italia, infatti, a partire da tale data, le banche che chiedono la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita per concedere un mutuo, dovranno presentare almeno due preventivi di compagnie non appartenenti al proprio gruppo. La legge, infatti, limita l’ obbligo della banca all’ offerta di due polizze, quindi nessun ulteriore preventivo su richiesta del cliente.
La norma dovrebbe arginare il fenomeno delle alte commissioni chieste dalle banche ai mutuatari obbligandoli a sottoscrivere una polizza del proprio gruppo bancario, senza possibilità di scelta e anche di risparmio per il consumatore.
La nuova disposizione riguarda solo le assicurazioni sulla vita, che le banche possono proporre al cliente come ulteriore garanzia sul buon fine dei pagamenti del mutuo nel lungo termine, sia a tutela della banca che del cliente stesso. Spesso le banche comprendono l’ assicurazione vita all’ interno di una polizza più ampia denominata «multirischi», che copre in genere i casi in cui un evento imprevisto possa intaccare la capacità di rimborso delle rate (morte, infortunio o perdita di lavoro).
Restano però fuori le polizze non legate alla vita, e non è chiaro se quelle comprese in una polizza multirischi ricadano nella disposizione.
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Il provvedimento dell’Isvap (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni private), in vigore dal prossimo 2 aprile, impedirà alle banche e alle finanziarie di ricoprire il doppio incarico di venditori e beneficiari di una polizza quando si stipula un mutuo o un prestito. Ciò è quanto accaduto finora, con i mutuatari costretti a sottoscriverne una con gli istituti di credito per garantire il capitale.
Tra qualche mese, dunque, il cliente potrà andare alla ricerca della polizza migliore, confrontando le offerte. Così, di conseguenza, aumenterà la concorrenza e sarà possibile trovare anche prezzi più bassi.
L’intervento dell’Isvap mirava a tutelare i consumatori, dopo che un’indagine condotta dallo stesso istituto aveva riscontrato dei casi abbastanza eclatanti. Per esempio a un cliente di 40 anni, contraente un mutuo ventennale di 200mila euro, era stata chiesta una polizza caso morte a copertura con una spesa di 9636 euro, di cui 5011 a titolo di provvigione per l’attività di mediazione. Cioè: il 52% del premio complessivo.
Dal 2 aprile 2012, dunque, per i consumatori i prezzi si ridurranno. Fino a quella data, se siete in procinto di accendere un mutuo e la banca richiede obbligatoriamente la stipula di un’assicurazione vita, chiedete sempre il fascicolo informativo sulle condizioni della polizza, le commissioni di vendita e di intermediazione. Verificate anche con il consulente bancario se è possibile stipulare una polizza per conto vostro altrove.