Multe – Se il Prefetto non convoca il ricorrente che lo chiede, il verbale è nullo e la sanzione inefficace

Signori, buongiorno.

volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito.

Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull’iter della pratica. Con mio grande stupore mi è stato riferito che il Prefetto mi aveva già convocato e,  non essendomi io presentato all’audizione,  il ricorso era da considerarsi respinto.

Secondo gli impiegati della Prefettura la convocazione risultava notificata per compiuta giacenza. Ho chiesto allora la relata di notifica e qui è venuto fuori l’inghippo: la comunicazione  era stata inviata ad un indirizzo diverso dal mio ed il destinatario dichiarato “sconosciuto” dal postino.

Quei delinquenti (così devo chiamarli) mi hanno allora promesso la cancellazione d’ufficio del decreto ingiuntivo. Invece due giorni dopo, il decreto ingiuntivo – con il raddoppio della sanzione pecuniaria -  mi è stato comunque notificato (e, per giunta, all’indirizzo corretto, questa volta).

Come ciliegina sulla torta, nel decreto ingiuntivo non c’era alcun riferimento all’errore commesso nella notifica di convocazione per l’audizione (ho pagato cara l’ingenuità di spiegare che la notifica era stata inviata ad altro indirizzo).

Semplicemente il rigetto veniva  motivato dalla circostanza che il ricorso non risultava “sorretto da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte”. Insomma una vera porcata!

Vi ringrazio per l’attenzione e vi sarei infinitamente grato se poteste suggerirmi una strategia efficace per il ricorso al Giudice di Pace. Grazie, Marco

Caro Marco, sono ormai innumerevoli i casi di notifiche errate per giacenza. Quando gli uffici prefettizi non riescono a smaltire i ricorsi, e soprattutto quando in tali ricorsi il trasgressore chiede di essere audito, magari insieme ad altri testimoni, la strategia adottata è quella di inviare ad un indirizzo sbagliato l’invito a comparire .

Infatti, il personale della PA addetto a vagliare i ricorsi dei cittadini, sa bene che, in ogni civiltà giuridica che si rispetti, il sanzionato ha il diritto di essere ascoltato per poter esporre  la propria difesa.

Per fortuna i giudici di Cassazione hanno recentemente ribadito questo principio.

In caso di infrazioni al codice della strada, quando l’automobilista chiede di essere ascoltato l’amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Dunque, è nulla la multa per violazione del codice della strada se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13622/2009 secondo la quale in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto istanza, da parte dell’autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in generale, dalla legge n. 689 del 1981 e, in particolare, per le violazioni al codice della strada, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell’ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di questa fase.

Con questa sentenza la Suprema Corte  ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.

Per i Supremi giudici invece “in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell’autorità competente” integra una doppia violazione con “la conseguente illegittimità […] dell’ordinanza ingiunzione”.

In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall’autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l’articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l’obbligo del prefetto che irroga la sanzione, “a tutela del diritto di difesa del trasgressore”, di sentire “gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” e in caso contrario l’ordinanza ingiunzione diventa illegittima.

Nulla da fare dunque per l’amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.

Dunque, caro Marco, annoti la sentenza e proceda entro i canonici 30 giorni a proporre ricorso al Giudice di Pace.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 11 giugno 2009 n. 13622

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  • luca sinibaldi 6 agosto 2009 at 12:24

    Entro 150 giorni la multa deve essere notificata al proprio domicilio. Oltre tale termine la multa cade in prescrizione. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica la multa, ritenuta giusta, dovrà essere pagata; se ritenuta ingiusta si potrà presentare ricorso. Il ricorso, con relativa documentazione, va presentato al Prefetto o al Giudice di Pace. Nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, se la multa è confermata, la sanzione raddoppia.

    Nel ricorso presentato al Prefetto è importante richiedere di essere ascoltati in modo da poter esporre in prima persona le motivazioni del ricorso stesso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada.

    Il non accoglimento della richiesta (assenza di risposta) è motivo per invalidare la sanzione.

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