Multa stradale – elementi essenziali per il ricorso
In questo breve articolo l’avv. Antonella Pedone ci indica in forma sintetica, ma rigorosa, quando possono sussistere le condizioni più frequenti per impugnare un verbale di multa, i termini da rispettare e le procedure da seguire per poter presentare un eventuale ricorso alla multa, differenziate nel caso in cui il destinatario della sanzione intenda rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace.
1. Quando fare ricorso
Se si ritiene illegittima una multa stradale, è possibile impugnarla mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, a scelta del cittadino.
Ad esempio, la multa è illegittima nei seguenti casi:
- mancata notificazione del verbale di accertamento della multa entro 90 giorni dall’infrazione;
- mancata contestazione immediata della multa al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo e mancata applicazione della continuazione;
- mancata indicazione di elementi essenziali nel verbale di multa (nome del trasgressore; tipo di veicolo e la relativa targa; giorno e ora della violazione; luogo della violazione; descrizione dell’infrazione e articolo di legge.)
Tralasciando le problematiche connesse alla ormai abituale contestazione differita della violazione sanzionata con la multa e alle questioni formali, ma al tempo stesso sostanziali, legate alla omissione di elementi essenziali nella formazione del verbale di multa, vale la pena soffermarsi su due frequenti cause di illegittimità della multa stessa; cioè il mancato rispetto dei termini di legge per la notifica del verbale nonché la non applicazione del principio di continuazione qualora vengano commesse più infrazioni in un breve periodo di tempo.
1.1 Mancata notificazione del verbale di accertamento della multa entro 90 giorni dall’infrazione
In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).
Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento della multa sia fatta entro 90 giorni dall’identificazione di tali soggetti da quando l’amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l’infrazione, bensì quello in cui l’Amministrazione individua il responsabile.
Non è quindi facile da stabilire tale momento, che può variare da caso a caso.
Va precisato che, per i residenti all’estero, invece, il verbale di multa deve essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.
1.2 Pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo e mancata applicazione della continuazione
In tema di sanzioni amministrative, se l’infrazione è reiterata, si applica il cumulo e non la continuazione delle sanzioni. In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 marzo 2011, n. 5252.
In particolare si trattava di più violazioni del Codice della strada, irrogate nei confronti di un automobilista che aveva acceduto, senza autorizzazione, all’interno della zona urbana a traffico limitato.
Per tale ragione, erano state applicate tante sanzioni quante erano le violazioni (disciplina del “cumulo”).
L’automobilista ha fatto ricorso sostenendo che dovesse applicarsi una sola sanzione, aumentata fino al triplo, trattandosi dello stesso tipo di infrazione. La sua condotta, infatti, poteva considerarsi come una condotta “unitaria” (disciplina della “continuazione”).
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che “in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo applicabile l’articolo 8 della legge 689/1981, riferentesi all’ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione o omissione“.
Né tantomeno potrebbero applicarsi i principi in materia di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale.
Nell’ipotesi di pluralità di accessi nella ZTL, si è certamente in presenza di una pluralità di azioni, ciascuna delle quali dovrà essere singolarmente considerata e sanzionata.
Ad ogni modo, va segnalato il diverso orientamento, secondo cui, qualora le infrazioni siano estremamente ravvicinate nel tempo (ad esempio quando si attraversa la stessa ZTL a distanza di pochi minuti), si potrebbe ben ritenere che le infrazioni possano essere considerate come una “condotta unitaria” e, come tali, sanzionabili secondo la più favorevole disciplina della continuazione (ossia si applicherebbe una sola sanzione, con un aumento fino al triplo).
2. I termini per presentare ricorso
Il ricorso alla multa deve essere presentato entro termini ben determinati, a pena di decadenza:
- entro 60 giorni (in caso di ricorso al Prefetto);
- entro 30 giorni (in caso di ricorso al Giudice di Pace). Il termine, originariamente di 60 giorni, è stato ridotto dal Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con effetto dal 7 ottobre 2011.
I detti termini decorrono dalla contestazione della violazione – se contestuale al fatto – o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
3. Ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto può essere presentato con le seguenti modalità:
- spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio la polizia stradale, vigili urbani, etc..), ovvero direttamente al Prefetto, ma deve recare comunque l’intestazione “Ricorso al Prefetto”;
- consegnato a mano all’organo accertatore o direttamente alla Prefettura.
Il Prefetto deve decidere sul ricorso nel termine di 120 giorni + 60 giorni (se il ricorso è presentato all’Ufficio o al Comando dell’Organo che ha elevato l’infrazione) ovvero 120 giorni + 90 (se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) della data indicata sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata (articolo 204 del Codice della Strada).
N.B: Se il ricorso viene rigettato, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione per una sanzione doppia rispetto a quella originariamente inflitta.
Contro il provvedimento del Prefetto è possibile presentare ricorso, dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
4. Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato con le seguenti modalità:
- spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto;
- consegnato a mano alla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto.
La documentazione da allegare al ricorso è la seguente:
- ricorso completo e firmato in originale;
- 5 fotocopie del ricorso;
- 5 fotocopie del verbale di accertamento;
- 5 fotocopie della busta postale, se l’atto è stato ricevuto per posta.
5. La cartella esattoriale originata da multa
In caso di mancato pagamento della sanzione (e di rigetto del ricorso eventualmente presentato), verrà emessa la cartella esattoriale da parte dell’Agente della riscossione.
Anche la cartella esattoriale originata da multa può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Sul tema, va ricordato che il decreto legge 150/2011, entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” prevede, all’art 34, le seguenti modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) all’articolo 22, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
Pertanto, alla luce delle sentenze di Cassazione che hanno fissato le procedure esperibili per impugnare la cartella esattoriale originata da multa e tenuto conto dell’entrata in vigore del decreto legge 150/2011 – che ha abrogato gli articoli 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ma non l’articolo 27) – i rimedi esperibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie (fra cui anche le multe per violazione al codice della strada) sono:
1 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
2 l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In pratica, non è più possibile impugnare la cartella esattoriale originata da multa tramite l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81.
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