Misure tecnologiche di protezione e copia privata

L’art. 23 del decreto legislativo 68/2003 di attuazione della direttiva n. 2001/29 sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione introduce, nella disciplina sul diritto d’autore, la legge 633/1941, un nuovo titolo:Titolo II-ter. Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti”.

Le misure tecnologiche di protezione sono una sorta di “antifurto digitale’. Alla minaccia della pirateria digitale si risponde con una contromisura anch¿essa digitale, alla quale il legislatore attribuisce rilevanza giuridica.

L’art. 102-quater della legge 633/41 definisce misure tecnologiche di protezione efficaci tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e precisa che le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto , ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

Le misure tecnologiche di protezione sono quindi di due tipi: misure antiaccesso e misure anticopia.

Le prime consentono l’accesso solo ai soggetti autorizzati. Possono applicarsi sia a un servizio che ad un contenuto: si può trattare, ad esempio, di protezione dell’accesso a una pay-tv mediante un decoder o della fruizione del contenuto di un cd attraverso la registrazione.fra queste misure si possono menzionare: le tecniche di crittografia che consentono la fruizione dell’opera (crittografata) solo a chi detiene la chiave per decrittarla; le tecniche Drms (Digital rights management system) che consentono ai titolari di avere un controllo sulle opere fornendo le chiavi all’utente per rendere possibile effettuare le varie operazioni.

Le misure anticopia, invece, limitano il numero di copie che può essere effettuato di un’opera, ad esempio rendendo possibile effettuare solo una copia dell’opera o impedendo la copia della copia.

L’applicazione di tali misure non puo’ pero’ impedire l’esecuzione della legittima copia privata personale.

Art. 71-sexies

1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater. 2.

La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

I commi 1 e 2 si riferiscono alla c.d. copia o riproduzione privata, che molti autori ritengono avere una estensione ed una valenza diversa rispetto a quella della copia ad uso personale di cui alsuccessivo comma 4 dell’art. 71 sexies.

La legge  dice è consentita la riproduzione privata a qualsiasi persona fisica, per uso esclusivamente personale e senza scopo di lucro se senza fini commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche a  protezione del supporto di cui all’art. 102-quater l.d.a.
Il 1^ comma non qualifica – se non limitandosi a parlare di persona fisica – le qualità o le caratteristiche del riproduttore. Lo fa, in qualche modo il comma 2, che inequivocabilmente limita le attività di riproduzione (che non possono delegarsi a terzi) obbligandole al rispetto degli articoli 13,72,78-bis, 79 e 80.

L’art 13 lda dispone che “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

Per diritto esclusivo si intende diritto proprio ed esclusivo dell’autore – qui generalmente la casa  discografica. Quindi posso duplicare solo dietro licenza della casa discografica, una copia o le più copie che mi verrano consentite.

Molte case di produzione discografica e cinematografica hanno messo in circolazione diversi cd e dvd contenenti misure tecnologiche che impediscono la duplicazione del supporto. Alcuni di questi cd e dvd non possono essere letti dal personal computer ovvero dal lettore cd dell’auto.

Gli ultimi sviluppi giurisprudenziali

C’è la confisca definitiva di hardware e software per chi elude le “misure tecnologiche”

“E’ sempre ordinata la confisca degli strumenti e del materiale serviti e destinati a commettere reati di cui agli art. 171bis e ter della legge sul diritto d’autore nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti o commerciati sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno Siae”.

Il principio è stato affermato negli scorsi giorni dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28419 dell’8 ottobre u.s., che ha confermato – a danno di un giovane imprenditore di Santa Maria Capua Vetere - la confisca di un hardware risultato “idoneo a eludere i controlli di sicurezza o di protezione di una nota consolle”. In particolare si è affermato il concetto che in azienda è possibile sottoporre a sequestro prima, ed a confisca poi, hardware e software che riescono a leggere ed a generare cd contraffatti, e concepiti per l’aggiramento delle misure tecnologiche installate dalle case di produzione per tutelare materiale coperto dal copyright.

La terza sezione penale ha disposto inoltre che la “confisca va sempre ordinata anche nel caso di applicazione di pena concordata, pur quando non abbia formato oggetto tra le parti … Il sequestro andava confermato perché è chiara la volontà del legislatore di sottrarre alla disponibilità e impedire l’uso di materiale duplicato o contraffatto, anche quando i beni appartengono a soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato”.

Con questo caso si verificano con sempre maggiore frequenza condanne nei confronti di chi utilizza strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione del copyright poste dai produttori, e che sono, entro determinati limiti, del tutto lecite secondo l’ordinamento comunitario e la nuova conseguente legge italiana sul diritto d’autore.

Indipendentemente da valutazioni politiche e di merito – anche giuridico – quel che più preoccupa è il costante inasprimento delle sanzioni, anche di quelle reali, come in questo caso l’obbligatoria confisca dei mezzi necessari al compimento del reato. La lotta delle istituzioni alla “contraffazione” ora è assolutamente senza quartiere.

Avv. Manuel M. Buccarella (manuel.buccarella@gmail.com)

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2 novembre 2008 alle 11:58 pm

Classificato in politica ed attualità

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  • Betty 29 settembre 2009 at 15:09

    come dichiara i diritti d’autore un istituto di studi no profit senza partita IVA? se la risposta é positva quale modello utilizzerà? Unico Enti non commerciali? modello?

    grazie per l’aiuto

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