La mancata riscossione delle adesioni al “condono” degli anni 2002/2004 – un buco da 5000 milioni

Un buco da 5 miliardi di euro

Durante lo scorso mese di Agosto nel pieno della calura ferragostana, è rimbalzato sulle maggiori pagine dei quotidiani il “buco” di circa 5 miliardi di euro derivante dalla mancata riscossione delle adesioni al “condono” degli anni 2002/2004.

Notizia vecchia per la verità, sono anni che si parla di questo “mancato incasso”, ma occorre prestare decisamente molta attenzione al comportamento che il concessionario della riscossione può mettere in campo per riscuotere dette somme, e non solo. Infatti come è nel caso dei contribuenti che hanno aderito alla sanatoria prevista dall’art. 12 della medesima legge pagando solo la prima rata delle due rate previste, il conto potrebbe essere molto più salato… Il concessionario infatti, pretende l’intero importo oggetto della definizione, non l’esigua seconda rata, e considerata la prima come un normale acconto.

Sgombriamo subito il campo, tale comportamento non trova alcun fondamento normativo, ma si basa su alcune direttive emanate negli anni dall’Agenzia delle Entrate. Per capire meglio, la nullità di questa assurda pretesa, occorre rinfrescare la memoria e dare un’occhiata proprio all’art. 12 della legge 289/2002.

ART. 12 LEGGE 289/2002  (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta’ attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e’ approvato il modello dell’atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita’ di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione.

Mancato o ritardato pagamento delle rate successive alla prima

E’ chiaro, l’art. 12 della legge 289/2002, nulla prevede in caso di mancato o ritardato pagamento delle rate successive alla prima, tantomeno la nullità del condono come confortato dalla innumerevoli sentenze univoche delle Commissioni Tributarie e della Suprema Corte di Cassazione.

Il tutto però non è bastato a fermare la “mano pesante” della riscossione che attraverso apposite norme può agire direttamente in via di espropriazione immobiliare per i debiti da condono iscritti a ruolo senza dovere prima procedere ad iscrizione ipotecaria ed attendere ulteriori 6 mesi per l’esecuzione (aggiungo che di ipoteche ne sono volate prima della norma).

Il tutto sembra assurdo, a distanza di 8 anni ancora si vedono recapitare dinieghi della definizione e pretese assurde che mettono in crisi il contribuente spaurito dall’insormontabile “conto”.

Ora, il contribuente come stabilito dal secondo comma dell’art.12 in questione, “sottoscriveva con l’amministrazione finanziaria un atto”, che come tutti gli atti ha giuridicamente l’effetto di produzione, modificazione, creazione di un nuovo stato, abrogazione di una situazione precedente all’azione che il soggetto giuridico compie, quindi il contribuente “contraeva” con l’amministrazione finanziaria all’atto della sottoscrizione, un nuovo debito, che sostituiva il precedente.

E’ chiaro quindi che per quanto concerne le eventuali somme non corrisposte o corrisposte in ritardo, non prevedendo l’articolo nessuna “clausola annullatoria” in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate, l’Amministrazione non può che richiedere al contribuente il residuo (seconda rata), maggiorata di sanzioni ed oneri previsti da legge. Ma non può in nessun modo annullare la definizione.

Un’altro pasticcio

Ma allora, su cosa basa la richiesta “assurda”? Secondo Agenzia e Concessionario, mancando nell’articolo 12 una disposizione che a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria, il condono non è valido.

A smontare definitivamente la debole tesi appena sostenuta oltre quanto abbiamo sopra menzionato, è un altro articolo della medesima legge l’art. 11 che testualmente recita: “Qualora non venga eseguito il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione, la domanda di definizione e’ priva di effetti.” prevedendo esplicitamente la nullità della domanda di definizione.

Ribadendo il principio quindi che: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (“Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto”) se il legislatore avesse voluto rendere nulli gli effetti del condono, lo avrebbe dichiarato esplicitamente anche all’interno dell’art.12 così come enunciato nell’art.11 della stessa legge. Va infine rilevato che nell’impianto della legge 289/02 la regola che vuole la decadenza dai benefici del condono in caso di mancato pagamento di una rata, costituisce una eccezione solo nell’art. 11 precedentemente menzionato confermando che in tutti gli altri casi, con il pagamento della prima rata il contribuente aderisca ad un nuovo debito con l’amministrazione finanziaria.

Purtroppo, non sono bastate le innumerevoli sentenze favorevoli al contribuente prodotte negli anni dalle diverse Commissioni Tributarie (Comm. Trib. Prov. de L’Aquila, Sent. n. 614 del 4 dicembre 2007, Comm. Trib. Prov. Avellino Sent. n°2 del 15/01/2007, Comm. Tributaria Prov. Cagliari Sent. n° 64 del 13/08/2007, Comm. Trib. Regionale Campania Sentenza n° 68 del 22/02/2008, Comm. Trib. Prov. Rieti Sentenza n°53 del 30/04/2007, Comm. Trib. Prov. di Torino Sent. n° 109 del 04/09/2007, Comm. Trib. Regionale Umbra Sent. n° 102 del 02/05/2005, Comm. Trib. Prov. di Rieti Sentenza n°31/03/2010), tantomeno le due pesanti pietre messe dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n°6370/2006 e Sentenza n. 22569 del 23 settembre 2009) con cui è stato ribadito il concetto che in tema di agevolazioni tributarie, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma.

Quella delle rate è solo uno dei tanti pasticci che sono stati combinati con la riscossione delle adesioni alle varie forme di “condono” inserite all’interno della legge 289/2002, bolli auto Statali o Regionali, IVA, scadenze… tanti “ripensamenti” che a distanza di anni sono stati posti in campo per tentare di arginare il “buco”…

Sperando che quanto appena scritto possa essere utile agli amici del Forum, Ribadisco il concetto: “Alcuni virus per non morire si modificano e diventano più insidiosi, sta a noi, trovare il vaccino giusto…” In questo caso, possiamo dire di averlo trovato.

di Andrea80 per indebitati.it

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