La cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento deve essere congruamente motivata
L'iscrizione a ruolo non costituisce un semplice atto di riscossione, bensì un accertamento del debito d'imposta quando non sia preceduta da un autonomo avviso di accertamento, sicché la cartella esattoriale deve contenere anche una sufficiente motivazione circa la ragione dei recuperi. Non è sufficiente riportare in cartella che la ragione dell'iscrizione a ruolo consiste nel “recupero del credito di imposta ex lege 289/2002 articolo62″ dal momento che tale recupero può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall'esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza. La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'articolo 7 della legge numero 212 del 2000. Questo, in sintesi, l'orientamento della ...
In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella esattoriale, emessa dall'Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione, il quale ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore può estendere il giudizio a quest’ultimo. La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relatione ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, ...
In tema di imposta di registro è nullo l'avviso di accertamento, in rettifica del valore dell'immobile dichiarato dal contribuente, che non rende esplicito e manifesto l'iter logico giuridico seguito nella valutazione dei dati di fatto che l'ufficio assume di aver raccolto; ma che non sono stati indicati in quanto ciò non consente al contribuente di avere l'esatta cognizione dei presupposti di fatto dell'accertamento, così da poterlo verificare ed eventualmente contestare. In sostanza, l'avviso di accertamento deve contenere sia l'indicazione dei dati di fatto necessari alla determinazione del valore dell'immobile, sia l'esplicitazione dell'iter logico seguito in vista della sua rettifica. Questo l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24109/14. ...