La cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile


Le sentenze citate si riferiscono ai casi in cui le cartelle esattoriali non erano state anticipate da motivati avvisi di accertamento.





Ho ricevuto diverse cartelle esattoriali di cui sinceramente per trasloco e dimenticanza non ho avuto modo di pagare. Le cartelle esattoriali si riferiscono a IRPEF non pagata dal mio datore di lavoro nel 2008, multe e un bollo auto.

Ieri navigando su internet ho trovato questa nuova news letters:
Sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato.

Contenuto della cartella
Nella cartella devono essere quindi essere riportati:
• l’imposta;
• le sanzioni;
• gli interessi.

Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza.
Modalità di calcolo degli interessi

Interessi ridotti per le cartelle esattoriali
Per la Corte di Cassazione Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate:
• le analitiche modalità per il calcolo degli interessi;
• gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212/2000);
• l’indicazione della data di consegna del ruolo.
In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.

Nelle cartelle di pagamento che ho ricevuto risultano solo tali voci: Imposta,totale sanzioni e totale interessi.

In base all’articolo che ho trovato non sono regolari visto che non esiste indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato,a riguardo al calcolo degli interessi.

Le sentenze citate si riferiscono ai casi in cui le cartelle esattoriali non erano state anticipate da motivati avvisi di accertamento.

Ora, pure ammesso che le cartelle esattoriali a lei notificate non fossero state anticipate da motivati avvisi di accertamento, esse avrebbero dovuto essere impugnate entro 60 giorni dalla data di notifica.

2 Agosto 2018 · Simone di Saintjust


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