Pignoramento stipendi e pensioni – limiti alla pignorabilità

Non tutti i crediti sono liberamente pignorabili. L’art.545 c.p.c. ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell’espropriazione presso terzi.

La disciplina normativa, apparentemente chiara, presenta invece, anche in seguito ai reiterati interventi della Corte Costituzionale in materia di crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, numerosi dubbi interpretativi e notevoli difficoltà pratiche.

Pignorabilità dei crediti alimentari

Il primo comma dell’art.545 c.p.c. espressamente prevede che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (modifica introdotta in seguito all’entrata in vigore del giudice unico di primo grado) e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di una impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice.

La dottrina non è univoca nell’interpretare il significato dell’espressione “crediti alimentari”. Taluno, infatti, ritiene che tali debbano intendersi tutti i crediti aventi natura intrinsecamente alimentare per specifica destinazione di legge; qualcun altro, solo i crediti aventi causa negoziale; qualcun altro ancora sia i crediti fondati direttamente nella legge, sia i crediti aventi causa negoziale.

Possono ascriversi fra i credili alimentari quelli che tali sono per previsione di legge ovvero per causa negoziale.

Secondo lo dottrina fra i crediti alimentari rientrano anche quelli di mantenimento pure per causa di separazione o divorzio.

Tale impostazione non trova però d’accordo la giurisprudenza la quale afferma che l’obbligo di mantenimento ha ad oggetto la prestazione di quanto risulti necessario a soddisfare tutte le esigenze di vita e, nel caso di separazione e divorzio, alla conservazione del tenore di vita economico sociale dei coniugi, mentre l’obbligazione alimentare concerne la prestazione di ciò che occorre a soddisfare le esigenze vitali dell’avente diritto.

Anche la Corte Costituzionale ha dato avallo alla tesi della giurisprudenza poiché ha affermato che, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, la distinzione fra obbligazione di mantenimento ed obbligazione alimentare è solo quantitativa dal momento che la prima comprende la seconda ed ha chiarito che l’impignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento nei limiti in cui quest’ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

Alla luce di tali premesse, e ritenendo condivisibili le conclusioni a cui giunge la giurisprudenza anche costituzionale, deve allora ritenersi che per stabilire il regime di pignorabilità di un credito di mantenimento occorre stabilire se esso abbia in tutto, o anche solo  in parte, natura alimentare. Ed, infatti, il credito di mantenimento che non sia destinato a soddisfare  in alcun modo  le esigenze di vita del beneficiario deve ritenersi equiparabile ad un credito comune.

E’ invece oggetto al regime di relativa impignorabilità il credito di mantenimento che abbia, anche solo parzialmente, contenuto alimentare, limitatamente alla quota parte destinata a soddisfare le esigenze di vita dell’avente diritto.

Pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto  sussidi

Il secondo comma della norma in esame sancisce, viceversa, l’impignorabilità assoluta dei crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Pignorabilità dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati

La disciplina dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati è invece contenuta nei commi 3°, 4° e 5° dell’art.545 c.p.c.. È previsto che tali crediti possono essere pignorati: nella misura autorizzata e nelle forme di cui al primo comma per crediti alimentari; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ad ai comuni; nella stessa misura per ogni altro credito; che il concorso simultaneo delle cause sopra indicate non può estendersi oltre la metà dei crediti da lavoro dipendente del debitore esecutato.

A questo proposito giova subito ricordare che la parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall’art.545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, è stata ritenuta non suscettibile di interpretazione analogica.

Conseguentemente, è stata esclusa l’impignorabilità, anche parziale, dell’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata per infortunio sul lavoro, ancorché detto indennizzo sia dovuto in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale e stesso discorso è stato fatto per i crediti dell’agente.

Pignorabilità dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Complessa e meritevole di specifico approfondimento si presenta la problematica della pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici.

Il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni era regolato dagli artt. da 1 a 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180.

Detta normativa prevedeva (art.1) l’impignorabilità ed incedibilità di tutti gli emolumenti ( stipendi, salari, assegni, pensioni , indennità, sussidi ecc.) dovuti dallo Stato e da qualsiasi altro ente od istituto pubblico , comprese le aziende autonome municipalizzate e le imprese concessionarie di servizi pubblici, ai loro salariati, impiegati e pensionati “per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.L’unico limite al divieto di sequestrabilità e di pignorabilità era disciplinato dall’art.2 del medesimo D.P.R., laddove si sanciva la pignorabilità dei crediti in questione:

  1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto delle ritenute per cause di alimenti dovuti per legge;

  2. fino alla concorrenza di un quinto, sempre valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

  3. fino alla concorrenza di un quinto, al netto delle ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

La disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro del pubblico dipendente è stata, però, letteralmente sconvolta dai ripetuti interventi, “in subiecta materia”, della Corte costituzionale

A partire dal 1987, la Corte Costituzionale ha, con due sentenze, dapprima dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2 1° co. n.3 D.P.R. n.180/50 nella parte in cui, in contrasto con l’art. 545 4° co. c.p.c., non prevedeva la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all’art.1 dello stesso D.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale  ed in seguito esteso la pignorabilità dei suddetti emolumenti, sempre nella misura di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale dipendente dello Stato.

In seguito a dette pronunce la Corte, procedendo nell’opera di equiparazione, relativamente alla pignorabilità per ogni credito diverso da quello alimentare, dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei lavoratori privati, ha precisato ed in definitiva ampliato l’oggetto degli emolumenti dei dipendenti pubblici pignorabili.

Ha, così, dapprima, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.1 3° co. lett. b) l. n.324/1959, ammesso la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell’indennità integrativa speciale istituita dal 1° co. della stessa legge, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale, in seguito, affermata l’incostituzionalità dell’art.2 1° co. D.P.R.n.180/1950, ha sancito, per i dipendenti pubblici, la sequestrabilità e pignorabilità, nei limiti stabiliti dall’art.545 4° co. c.p.c., per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto loro spettanti.

A tale soluzione la Corte Costituzionale è pervenuta dopo avere ritenuto la natura essenzialmente retributiva dell’indennità di “buonuscita” e la parvità della componente previdenziale in essa contenuta.

Sempre procedendo nell’opera di parificazione, relativamente al trattamento di pignorabilità e sequestrabilità, dei crediti connessi a prestazioni di lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei dipendenti privati, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 4 l.n.424/66 e 21 D.P.R.n.1032/73, nella parte in cui prevedevano, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare il limite del quinto previsto dall’art.545 4°co. c.p.c. .

Pignorabilità delle pensioni erogate dall’INPS o dallo STATO

Diverso discorso va fatto, invece, per la pignorabilità delle pensioni erogate dall’I.N.P.S. o dallo Stato.

Peraltro, anche in questa materia la Corte Costituzionale è intervenuta per equiparare la posizione dei dipendenti pubblici con quelli privati, che in questo caso godevano di un trattamento di maggior favore.

L’art.69 L. 30/4/1969 n.153 prevedeva che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti ai lavoratori privati in quiescenza potevano essere ceduti, pignorati o sequestrati, nel limite di un quinto del loro ammontare, solo per debiti verso l’I.N.P.S. derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30/11/1988 n.1041, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della quasi totale impignorabilità delle pensioni erogate dall’I.N.P.S. per diversità di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici ed ha così esteso ai prestatori di lavoro privato le disposizioni degli artt.1 e 2 D.P.R. n. 180/50.

In materia di pignorabilità delle pensioni sono poi  fondamentali due sentenze della Corte Costituzionale del 2002.

a) la sentenza n°468/2002 ammette la pignorabilità delle pensioni e delle indennità che ne tengano luogo erogate dall’I.N.P.S. per crediti tributari negli stessi limiti consentiti dall’art. 2 primo comma n°3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n°180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

b) la sentenza n°506/2002, rivolgendosi sia alle pensioni erogate dall’I.N.P.S., così come quelle proprie del settore pubblico (I.N.P.D.A.P.), consente la pignorabilità delle pensioni – nella consueta misura del quinto – per ogni credito, da determinarsi sulla parte aggredibile del trattamento in quanto eccedente le esigenze minime di vita del pensionato (diversamente, la parte necessariamente destinata a soddisfare tali esigenze, resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva – ad eccezione dei creditori qualificati individuati dall’art 2 primo comma numeri 1, 2 e 3 – ).

Pignorabilità di stipendi e pensioni – quadro d’insieme

In definitiva, il quadro complessivo della questione relativa alla pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, quale emerge dai ripetuti interventi del giudice costituzionale è il seguente:

a) gli stipendi, salari, pensioni, indennità di buonuscita erogata dall’ENPAS  o di fine rapporto, assegni di quiescenza ecc., possono essere pignorati, per causa di alimenti, previo decreto di autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo;

b) stipendi e pensioni possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’istituto stesso, ovvero da omissioni contributive;

c) sempre i crediti sopra menzionati, e quindi anche quelli da pensione, possono essere pignorati, fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall’origine, all’impiegato o salariato;

d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, per ogni credito vantato nei confronti di costoro;

e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge;

f) va compresa e può essere aggredita anche l’indennità integrativa speciale (IIS) dovuta al lavoratore.

Così riassunto, anche a fini pratici, il quadro dei limiti della pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dei lavoratori privati e dei pensionati, occorre ora esaminare due altre importanti questioni:quella relativa al simultaneo concorso di crediti con titoli diversi e quella riguardante la possibilità di cumulo tra crediti e cessioni volontarie di quote dello stipendio.

Pignorabilità di stipendi e pensioni nel caso di simultaneo concorso di crediti

Relativamente alla pignorabilità di stipendi e pensioni nel caso di simultaneo concorso di crediti, lo stesso art.545 5° co. c.p.c. prevede la possibilità che il credito di lavoro possa essere aggredito per il “simultaneo concorso” di più cause tra quelle elencate nei commi precedenti.

Pur essendo pacifico che ogni singolo pignoramento, escluso – come visto – quello per cause alimentari, non può superare il limite del quinto della retribuzione al netto delle ritenute di legge, e pur essendo espressamente previsto che non può comunque essere superato l’ammontare della metà del credito di lavoro, resta da interpretare il concetto di simultaneo concorso.

È stato a questo proposito sostenuto che il concetto di simultaneo concorso pressuppone che più creditori partecipino alla stessa procedura espropriativa e concorrano all’assegnazione, ognuno per una delle cause indicate nell’art.545 c.p.c..

Solo in questo caso sarebbe possibile aumentare l’ammontare della quota pignorabile (un quinto, salva l’ipotesi di credito alimentare) e raggiungere il limite massimo della metà delle somme in questione.

Quando viceversa vi sia già stata una assegnazione (sempre per una delle cause ex art.545 c.p.c.) i creditori che propongano una nuova procedura espropriativa dovranno “mettersi in coda” e cioè aspettare che venga interamente soddisfatto il creditore che abbia beneficiato di una precedente assegnazione, anche se quest’ultima abbia riguardato una quota inferiore alla metà del credito del lavoratore.

La tesi non sembra da condividere, ben potendosi ammettere che, qualora non sia stata superata la soglia della metà degli emolumenti, i creditori intervenuti successivamente possano vedersi assegnate, per il soddisfacimento di loro crediti, altre quote (normalmente quinti) dei crediti da lavoro dei loro debitori, tanto più che l’espressione “simultaneo concorso” può intendersi come sussistenza di diverse cause di pignoramento sullo stesso credito di lavoro e non come necessaria contemporaneità, nella stessa procedura espropriativa, di richieste di assegnazione da parte di più creditori.

La stessa disciplina sopra riportata per i crediti dei lavoratori privati vale, a maggior ragione, per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.

A questo proposito, occorre avere riguardo al combinato disposto degli artt. 68 comma 2 e 2 D.P.R. n.180/50. La Cassazione ha, sul punto, sostenuto che dal combinato disposto delle norme sopra citate si ricava che esiste un doppio limite, uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo), regolato dall’art.2 ed uno assoluto, regolato dall’art.68.

Ciò significa che i singoli pignoramenti non possono superare l’ammontare di un quinto (o di un terzo o della metà per i crediti alimentari), fermo restando il limite assoluto della metà dello stipendio.

Pignorabilità di stipendi e pensioni nel caso di cumulo con cessioni volontarie

Quanto detto consente di introdurre il delicato argomento della pignorabilità dei crediti di lavoro nel caso di cumulo tra pignoramenti e cessioni volontarie.

Nella pratica quotidiana, infatti, spesso il giudice si troverà a provvedere relativamente a stipendi o salari già decurtati da cessioni effettuate dai lavoratori per far fronte al pagamento di mutui contratti nei confronti di finanziarie o di privati.

Per ciò che riguarda i dipendenti pubblici, premessa la non cedibilità dei crediti di lavoro in misura superiore ad un quinto, l’art.68 d.p.r. n. 180/50 distingue tra cessione successiva e cessione “perfezionata e debitamente notificata” (al debitore ceduto) anteriormente al sequestro o pignoramento.

In quest’ultimo caso, non può essere pignorata che la differenza tra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art.2 d.p.r.n.180/50. La quota pignorabile delle retribuzioni, sia dei prestatori di lavoro privati che di quelli pubblici, va determinata sull’intera retribuzione, al lordo delle cessioni.

Una simile norma esplicita non esiste per i crediti dei prestatori d’opera privati, anche se l’art. 2914 c.c. al n.2 parla di cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, per affermare che dette cessioni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.

In mancanza di una esplicita norma in materia di cumulo tra cessioni volontarie e pignoramenti, diverse sono state, nella pratica, le soluzioni adottate dai diversi giudici.

Al fine di evitare che attraverso cessioni volontarie il debitore giungesse a vanificare le altrui pretese creditorie, alcuni giudici hanno ritenuto del tutto irrilevanti ai fini della determinazione della quota pignorabile dei crediti di lavoro dei dipendenti privati, le eventuali cessioni volontarie di parti di detti crediti, anche se notificate, perfezionate od accettate anteriormente al pignoramento.

L’opinione non può essere condivisa per due motivi: il primo, perché il principio di cui all’art.2740 c.c. e l’esigenza di garantire al creditore di evitare strumentali manovre autodepauperatorie del debitore, vanno contemperate con la necessità di assicurare al prestatore di lavoro un minimo indispensabile per far fronte ai primari bisogni della vita; il secondo, che sembra davvero decisivo, perché in seguito ai sopra menzionati interventi della Corte Costituzionale, si è in sostanza giunti ad equiparare, per ciò che attiene la pignorabilità, sequestrabilità e32cedibilità, i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei prestatori d’opera privati.

Davvero non si comprende, pertanto, perché il limite dell’art.68 d.p.r. n.180/50 della metà dello stipendio o salario anche in caso di cessione volontaria non debba valere anche per i lavoratori privati.

In seguito ad altre sentenze della Corte Costituzionale, anche le retribuzioni del personale di volo delle imprese di navigazione aerea e degli arruolati con rapporto di lavoro nautico sono state equiparate a quelle dei lavoratori privati.

Una ultima ipotesi di impignorabilità riguarda le somme di cui va creditore l’appaltatore nei confronti della p.a. terzo pignorato. È stata a proposito sostenuta l’impignorabilità di tali somme, durante il tempo occorrente all’esecuzione dell’opera, se non su esplicita autorizzazione dell’autorità amministrativa appaltante. Una importante questione è poi quella della rilevabilità dell’eventuale impignorabilità dei crediti.

Si propende per la tesi della rilevabilità di ufficio della impignorabilità in esame, parimenti a quanto ritenuto con riferimento alle cose mobili elencate nell’art. 514 c.p.c., sul presupposto che i limiti di pignorabilità sono stabiliti nell’interesse pubblico e che un pignoramento oltre tali limiti sarebbe nullo per violazione di norme imperative.

Il minimo vitale nel pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni

Alcuni giudici (vedasi a proposito la sentenza del Tribunale di Nola del novembre 2009) si stanno orientando a sancire l’impignorabilità della quota della pensione o dello stipendio corrispondente al trattamento minimo mensile (cd. minimo vitale) attualmente fissato in 458,20 euro.

Si tratta, tuttavia, di sentenze che ancora non formano giurisprudenza consolidata. Vedremo in futuro come si esprimeranno gli ermellini su tali orientamenti.

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 12:01

    La disciplina dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati è invece contenuta nei commi 3°, 4° e 5° dell’art.545 c.p.c.. È previsto che tali crediti possono essere pignorati: nella misura autorizzata e nelle forme di cui al primo comma per crediti alimentari; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ad ai comuni; nella stessa misura per ogni altro credito; che il concorso simultaneo delle cause sopra indicate non può estendersi oltre la metà dei crediti da lavoro dipendente del debitore esecutato.

    A questo proposito giova subito ricordare che la parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall’art.545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, è stata ritenuta non suscettibile di interpretazione analogica.

    Conseguentemente, è stata esclusa l’impignorabilità, anche parziale, dell’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata per infortunio sul lavoro, ancorché detto indennizzo sia dovuto in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale e stesso discorso è stato fatto per i crediti dell’agente.

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