Sanzioni tributarie non penali
Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l’applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro.
A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione dell’attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l’interdizione dalla partecipazione a gare o dall’esercizio di cariche sociali.
Quando invece la violazione fiscale commessa configura una fattispecie di reato si rendono applicabili anche le sanzioni penali.
Alla luce del principio di personalità le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione: esse, quindi, non si trasmettono agli eredi.
Un’eccezione a questa regola è prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.
In pratica se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest’ultima ad essere responsabile del pagamento della sanzione. Così ad esempio, in caso di violazione commessa dall’amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione.
Peraltro, in base al principio del favor rei le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.
Ne consegue che qualora il fatto commesso non sia più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, salvo che non siano divenute definitive. In questo caso, se residuasse un debito non dovrà essere onorato, fermo restando che non sarà restituito quanto già pagato.
Inoltre, le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni; è opportuno precisare che non configura l’ipotesi in argomento la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
Infine, per effetto dello Statuto del contribuente che, tra l’altro, ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi.
Le sanzioni sono generalmente irrogate con un atto di contestazione che, a pena di nullità, deve riportare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità e l’indicazione dei minimi edittali.
L’atto di contestazione, oltre ad indicare l’organo al quale proporre impugnazione immediata, contiene sia l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione che l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive.
Se, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie.
Entro lo stesso termine il contribuente può alternativamente presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in commissione tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive.
L’atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.
L’ufficio provvede, invece, all’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono o per le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato pagamento dei tributi (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata).
Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, definire il provvedimento pagando un quarto della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all’impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).


Nel caso in cui si commettano più violazioni, anche in tempi diversi, si applica un’unica sanzione. Più precisamente, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d’imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi.
Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d’imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l’ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all’entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo.
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Salve a tutti!
Mi e’ stato notificato un atto (pagamento) da parte dell’agenzia delle entrate. L’atto pero’ in mia assenza e’ stato consegnato a mano ad un famigliare che pero’ non vive nella mia casa ma ha l’abitazione e la residenza in un altra citta’. Era a casa mia per un lavoro di manutenzione.E’ valida la notifica?
E se la persona alla quale e’ stato consegnato l’atto non me lo avesse dato?
Grazie 1000! Daria