Le procedure per il recupero crediti societari
Nel flusso dei rapporti economici societari è possibile, anzi congenita, la presenza di insoluti di pagamento.
Il recupero “forzoso” di questi richiede tempi più o meno lunghi a seconda delle cautele adottate dall’imprenditore al momento dell’assunzione del credito.
Assolutamente errato è infatti pensare che il riscatto dei crediti societari sia demandato alla sola fortuna. Il buon esito degli stessi è infatti in gran parte demandato all’avvedutezza dell’imprenditore medesimo.
Seppur gli insoluti non siano eliminabili in toto possono essere certamente limitati grazie agli strumenti contemplati nel nostro ordinamento giuridico.
Inizieremo ad analizzare le “soluzioni” più efficaci e/o veloci del recupero del credito arrivando ad esaminare, infine, la triste possibilità di trovarsi di fronte ad un debitore dichiarato fallito.
Titoli di credito
I titoli di credito più utilizzati in ambito commerciale sono certamente la “cambiale” e “l’assegno”. Molto diversa è la funzione dell’una e dell’altro.
La cambiale può essere emessa come pagabile, oltre che a vista, ad una prestabilita scadenza e vale, essenzialmente, come strumento di credito.
L’assegno è, invece, sempre pagabile a vista e, perciò, vale come semplice mezzo di pagamento (Galgano 176.1 i Titoli Cambiari).
L’importanza di avere degli assegni o delle cambiali a garanzia di un proprio credito si ritrova nella lettura dell’articolo 474 c.p.c. il quale statuisce che “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
- le sentenze;
- le cambiali nonché gli altri titoli di credito”.
Il creditore può quindi, una volta elevato il protesto, redigere immediatamente l’atto di precetto ed intimare il pagamento “entro” dieci giorni dalla notifica dell’atto.
Trascorsi tale termine potrà iniziarsi, senz’altro avviso, l’esecuzione forzata. Per comprendersi al meglio i termini e le modalità “dell’esecuzione forzata” – o meglio espropriazione forzata – deve richiamarsi integralmente il Tito lo II° del Libro III° del codice di procedura civile.
Dalla lettura di questo, ed omettendo l’analisi dei complessi tecnicismi procedurali ivi previsti, le forme di espropriazioni previste nel nostro ordinamento sono sostanzialmente di tre tipi:
- Espropriazione mobiliare;
- Espropriazione immobiliare;
- Espropriazione presso terzi.
Tra questi il mezzo di esproprio meno conosciuto è sicuramente il terzo.
Per espropriazione “presso terzi” deve intendersi il pignoramento “di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi”. Tra queste basti ricordare il pignoramento di somme depositate presso istituti bancari ed il pignoramento del quinto dello stipendio o salario.
Ingiunzione di pagamento
La seconda “strada” percorribile per il creditore è quella di chiedere al Tribunale territorialmente competente l’emissione di ingiunzione di pagamento.
Le condizioni di ammissibilità per tale procedura sono:
- Che il credito sia una somma “liquida” di denaro, di una “determinata” quantità di “cose fungibili” o la consegna di una “cosa mobile” determinata;
- Che sia data la prova “scritta” dell’esistenza del credito.
La peculiarità di tale procedimento speciale si ravvisarsi nell’obbligo per il creditore di fornire al Giudice – già al momento del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale – la prova scritta dell’esistenza del diritto preteso.
Per comprendere al meglio cosa intenda la legge per “prova scritta” appare sufficientemente chiaro il disposto dell’articolo 634 c.p.c. ove asserisce – al primo capoverso – che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. purché bollate e vidimate nelle forme di legge … “.
L’imprenditore potrà quindi sentirsi legittimato a richiedere un’ingiunzione di pagamento quando avrà a sostegno del credito delle fatture commerciali, delle scritture private in cui emerga l’esistenza del diritto, telegrammi, estratti autentici delle scritture contabili o altra documentazione.
Depositato il ricorso con annessi i documenti comprovanti la “prova scritta del credito” il Giudice “ingiungerà all’altra parte, con decreto motivato, di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste … con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (articolo 641 codice di procedura civile).
L’imprenditore potrà quindi vedersi riconosciuto il proprio diritto e conseguentemente iniziare l’esecuzione forzata dopo soli quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (nella realtà i termini sono tuttavia sensibilmente più dilatati a causa delle oramai abituali lungaggini burocratiche).
Nel caso di “opposizione entro quaranta giorni” del debitore avrà invece inizio un procedimento di cognizione ordinario avanti al Giudice che ha emesso il decreto. In tal caso le parti dovranno fornire le prove a sostegno dei propri diritti (il creditore ovviamente dovrà provare la propria pretesa economica ed il debitore l’infondatezza della stessa).
Anche in caso di opposizione al decreto ingiuntivo il debitore non andrà esente ad esecuzione forzata se a sostegno dell’opposizione non fornirà una “prova scritta o di pronta soluzione” (art. 648 c.p.c.). La norma de qua scoraggia chiaramente le “opposizioni” infondate e pretestuose e tutela, peraltro, il creditore che ha invece già fornito la “prova scritta” a sostegno delle proprie pretese.
Giudizio di cognizione ordinario
Gli usi commerciali o la fiducia verso i terzi traggono spesso in errore (almeno da un punto di vista legale) l’imprenditore.
Questi, infatti, si trova ad avere un credito senza essere in grado di provare, allo stato della documentazione, il proprio diritto (non si hanno assegni, cambiali, fatture, contratti, scritture private ecc..). Si dovrà quindi convenire in Tribunale il debitore e provare il credito per mezzo di testimoni, parziale documentazione o consulenze tecniche d’ufficio.
Tutto ciò, tuttavia, richiederà tempi molto lunghi e, talvolta, incertezze anche nel risultato. E’ notoria – e periodicamente evidenziata anche sulla stampa nazionale – l’inefficienza (per mille motivi) della giustizia italiana.
Fallimento del debitore
Oggigiorno capita sempre con maggior frequenza che il proprio debitore venga dichiarato fallito o assoggettato ad una procedura concorsuale. In tal caso pochi sono i rimedi concessi al creditore.
Questi si insinuerà nel passivo del fallimento ed attenderà dal curatore fallimentare il riparto dell’attivo. Spesso, tuttavia, viene corrisposta una percentuale del credito al limite del ridicolo o, in alcuni casi, nulla viene addirittura ripartito.
Deducibilità fiscale delle perdite su crediti
Nel caso in cui siano falliti tutti i tentativi per recuperare il credito (esecuzioni forzate con esito negativo, difficoltà nel rintracciare lo stesso debitore ecc.) o addirittura nell’evenienza in cui il proprio debitore venga dichiarato fallito o assoggettato ad una procedura concorsuale, è possibile “limitare i danni” deducendo fiscalmente le cosiddette “perdite su crediti”.
Il DPR n° 917 del 22/12/1986 (TUIR) all’articolo 66 comma 3° stabilisce che “… le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.
La norma è chiara. Permette all’imprenditore di dedurre alla voce “perdite su crediti” solo quando sia diseconomico proseguire le azioni legali precedentemente avviate o quando le medesime avranno certamente esiti negativi o, ancora, quando sia stato dichiarato il fallimento del debitore.
Non è quindi sufficiente il semplice esito negativo di una raccomandata di sollecito per avvalersi del “rimedio fiscale”. E’ necessario, in ogni caso, dimostrare di aver esperito tutte le strade possibili per il recupero del credito o perlomeno essere giunti alla conclusione che il credito sia “oggettivamente” irrecuperabile.
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Buon Giorno, vorrei porre un quesito sul precetto e sul pignoramento:
Io ero liquidatore di una ditta(s.a.s.), dovevo avere dei soldi da un’altra ditta, quindi le ho fatto causa mentre la mia dita era già in liquidazione, il giudice ha dato la provvisoria esecuzione e quindi il mio credito è stato saldato ma la controparte fece ricorso (non so se è il termine giusto)e quindi il procedimento continuò nonostante io abbia incassato quanto dovutomi. Durante quest’ultimo procedimento il commercialista mi suggeri di chiudere definitivamente la società e cosi facemmo. Adesso ha vinto la causa definitivamente e con condanna x la controparte al risarcimento delle spese sia legali che processuali. Ma la sentenza è a nome della società e la controparte scoprendo che èè stata chiusa non vuole pagare.
La domanda è io in qualità di liquidatore ho diritto di fare il precetto x avere quanto mi spetta facendo riferimento alla sentenza del giudice??? Ho qualche possibilità ottenere il pignoramento?? Ci sono sentenze analoghe alla mia in cassazione o in altri testi????
Grazie
Il suo avvocato, il suo commercialista cosa le dicono?
Io la ringrazio di tanta fiducia, ma le pare che si possa esprimere un parere qualsiasi dopo 10 righe di descrizione del fatto e tre di domande?