Le modalità di decisione e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari

(Art. 1136 Codice Civile)

Le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari sono di tre tipi:

  • la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti;
  • la maggioranza dei condomini partecipanti;
  • la maggioranza di valore espresso in millesimi di proprietà.

Perché una deliberazione sia valida, sono previste caso per caso diverse maggioranze. Per il diritto di voto vale il principio una testa – un voto, secondo il quale ogni proprietario ha diritto ad un solo voto.

Questo vale anche quando una unità immobiliare e divisa fra più proprietari (per es. coniugi). In questo caso ai coniugi spetta un voto solo che può essere esercitato solo in maniera univoca (se non esiste accordo il Presidente esprime con estrazione a sorte il diritto di voto).

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei condomini, che rappresentano anche i due terzi del valore dell’edificio.

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Art. 1136 Cod. Civ. – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e di due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera un giorno successivo a quello di prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e di due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.

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2 luglio 2008 alle 11:21 am

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