Le clausole vessatorie nel contratto di mutuo

Le clausole che determinano squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo

Il Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo” – e prima ancora gli artt. 1469-bis e ss. introdotti nel codice civile dall’art. 25 della Legge n. 52/1996 che ha recepito la disciplina comunitaria in materia (Direttiva 93/13/CEE) – considera vessatorie le clausole che, nei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. art. 33).

Sul tema delle clausole vessatorie sono da tempo intervenuti le Associazioni dei consumatori, il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).

Il contratto di mutuo in atto unico

In particolare l’Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori partecipanti al tavolo di lavoro aperto in A.B.I. hanno condiviso uno schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali”.

Tale schema è stato elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente: esso può essere tenuto a riferimento per la valutazione delle bozze contrattuali proposte dalle banche.

Ai sensi di legge, la vessatorietà va sempre valutata in linea di fatto, considerando se – caso per caso – la clausola determini o meno un “significativo squilibrio contrattuale” a danno del contraente consumatore.

Le clausole vessatorie nel contratto di mutuo

In linea generale e astratta sono soggette valutazione di vessatorietà, ad esempio, le clausole:

  • che stabiliscono, nel caso di controversie, come foro competente quello della sede della banca e non quello della residenza del consumatore;
  • in forza delle quali le risultanze della contabilità bancaria (estratti conto) fanno sempre piena prova per la determinazione di quanto dovuto dalla parte mutuataria;
  • che vietano in termini assoluti l’accollo a terzi del debito derivante dal mutuo;
  • con le quali si vieta la vendita dell’immobile concesso in garanzia o comunque se ne inibisce l’uso in modo rilevante;
  • che derogano allo specifico e più favorevole regime di responsabilità previsto dalla legge (art. 190 c.c.) per le obbligazioni assunte da coniugi in comunione legale.

Appaiono inoltre vessatorie le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse.

La Legge 248/2006 esclude ora la legittimità stessa di una modifica unilaterale delle condizioni, qualora non sussista un giustificato motivo.

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29 novembre 2007 alle 6:01 pm

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