Assegno per il nucleo familiare
L’assegno familiare o più propriamente assegno per il nucleo familiare, è una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps) a particolari condizioni.
A CHI SPETTA
- Ai lavoratori dipendenti in attività;
- ai disoccupati indennizzati;
- ai lavoratori cassintegrati;
- ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai lavoratori richiamati alle armi;
- ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- ai lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- alle persone assistite per tubercolosi;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- ai soci di cooperative.
I REQUISITI
Per il pagamento dell’assegno familiare, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge.
Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.
Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quali redditi non si considerano
- Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;
- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.
Almeno il 70%
L’assegno familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
PER QUALI PERSONE SPETTA
Per i componenti del nucleo familiare:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia).
L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.
LA DOMANDA PER ASSEGNO FAMILIARE
Per ottenere il pagamento dell’assegno familiare l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.
I moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione “moduli”.
La domanda va presentata:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla Sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).
CHI PAGA L’ASSEGNO FAMILIARE
Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps.
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps insieme alla rata di pensione.
L’ASSEGNO FAMILIARE AL CONIUGE
L’ assegno familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell’Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell’Istituto.
I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione “Moduli” sul sito dell’Istituto www.inps.it. Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l’Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente.
Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno familiare venga respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
ASSEGNO DI SOSTEGNO
I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l’anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.
Per le domande relative al 2008, il valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all’Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.
LIMITI DI REDDITO ANNUO
Il diritto all’assegno familiare è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat.
TABELLE
- Tabella 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.
- Tabella 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.
- Tabella 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
- Tabella 14 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
- Tabella 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
- Tabella 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile.
- Tabella 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
- Tabella 20/A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
- Tabella 20/B – Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile
- Tabella 21/A – Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili
- Tabella 21/B – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
- Tabella 21/C – Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
- Tabella 21/D – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile
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chiedo scusa per il disturbo, vorrei se e possibile un informazione, io sono Italiano ho 47 anni e percepisco una rendita di Invalidità sul lavoro ho perso quasi 4 dita della mano destra mia rendita di 368 euro mensili, dopo avere cercato di vivere in Italia, siamo scappati qua in Thailandia per necessita, dato che in Italia e sardegna dove sono nato non trovavo lavoro, almeno qua con moltissimo sacrificio andiamo avanti in Italia non pagherei neanche le bollette, ho il pollice e l’indice mi manca la prima falange dove era l’unghia, le altre dita ho piccoli pezzi di falange l’anulare non ce più, ma vorrei sapere il mio quesito e questo, io sono sposato con una donna thailandese da 10 anni, abbiamo vissuto in Italia per 4 anni, 14 mesi vissuto in Germani e da oltre 5 anni abitiamo in Thailandia, siamo civilmente sposati matrimonio registrato in Italia nel Novembre del 2000, mia moglie in Italia prendeva l’assegno familiare, non abbiamo figli, da oltre 6 anni non percepisce più l’assegno familiare.. Vorrei sapere se vivendo all’estero a mia moglie le spetta ha diritto all’assegno familiare??? io sono iscritto all’AIRE Vi ringrazio anticipatamente un cordiale saluto Orru Luciano
Mi spiace Luciano. Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati:
- Capo Verde
- Stati della ex Jugoslavia
- Liechtenstein
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Svizzera
- Tunisia (massimo 4 figli)
- Santa Sede
Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in:
- Australia
- Canada
- Norvegia
- Stati Uniti
- Uruguay