L'arbitro bancario finanziario (Abf)

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è una nuova figura introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge per la Riforma del Risparmio, che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto tra la Banca d’Italia e i clienti bancari.

Alla Banca d’Italia è stata assegnata la regia del nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie un sistema più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice civile, opzione sempre possibile se il cliente non è soddisfatto dal giudizio.

L’Arbitro Bancario Finanziario si occuperà di tutte le litI in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie che la legge assegna alla vigilanza della Banca centrale.

Dalla scorretta applicazione delle commissioni equivalenti al massimo scoperto ai mutui casa, dalla concessione di un fido all’applicazione di tassi ritenuti usurari fino alla cessione del quinto di stipendio: è ad ampio spettro il campo di intervento dell’Arbitro bancario.

I tre Collegi, indipendenti, si occuperanno di controversie nelle quali il ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica composta da personale qualificato della Banca d’Italia. Una modalità quindi che solleva il cliente dall’onere di conoscenza dettagliata della normativa che riguarda il suo caso.

Il nuovo sistema sostituisce l’Ombudsman Giurì Bancario, organismo nato alcuni anni fa su impulso dell’Abi, che resterà tuttavia in piedi per le controversie in materia di servizi di investimento, di competenza Consob.

Nei tre collegi di Milano, Roma e Napoli (la competenza geografica è sulla base del domicilio del cliente e non della banca) potranno arrivare da domani ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007.

Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni.

Il reclamo alla banca è il primo passo della procedura in caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all’Abf scaricando il modulo dal sito dell’organismo (arbitrobancariofinanziario.it).

L’iter, dalla presentazione del ricorso fino all’adempimento da parte dell’intermediario dura al massimo 165 giorni.

La banca che soccombe nel giudizio davanti all’Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell’Arbitro con conseguente danno reputazionale.

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14 ottobre 2009 alle 7:20 pm

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  • Lilla De Angelis 15 aprile 2012 at 10:39

    Ritardo nella portabilità del mutuo, cliente risarcito grazie all’ABF

    Una nuova vittoria a favore del consumatore contro la banca, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario e Finanziario: un cliente è stato risarcito di 5.000 euro per aver subito ritardo nella portabilità del suo mutuo. Grazie ad un provvedimento dell’ABF (n. 838 del 21.3.2012) la banca ha dovuto rimborsare al cliente il 3% del capitale surrogato.

    La legge prevedeva un massimo di 30 giorni dalla richiesta di portabilità fatta dal cliente; con l’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni il tempo è stato ridotto a 10.

    Poiché al reclamo la banca non ha risposto, il consumatore si è rivolto al Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento che ha inoltrato il ricorso all’ABF. La legge stabilisce che “nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

    “La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine di 10 giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d’imputabilità soggettiva del dolo o della colpa – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile, in ogni caso ed esclusivamente, alla banca cedente”. Lo afferma l’ABF che aggiunge: ”il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall’effettivo danno sofferto da quest’ultimo, introducendo, di fatto, nell’ordinamento un caso di cd. “danno putativo” di matrice anglosassone”.

    “L’Arbitro Bancario e Finanziario conferma il suo ruolo di formante del diritto – continua Carlo Biasior – e i suoi orientamenti costituiscono spesso avanzate tutele dei consumatori nei servizi bancari e finanziari”.

    L’ABF è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e di pagamento; le sue pronunce sono di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto) e opera come organismo “di secondo grado” dopo il preventivo reclamo (con esito negativo o senza esito) all’intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non serve l’assistenza di un legale e ha un basso costo: circa 20 euro per i costi di segreteria. Sul sito dell’ABF si trovano le informazioni necessarie e i moduli per il ricorso a disposizione.

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