L'amministratore del condominio

(Art. 1703 – 1710 – 1730 – 1129 – 1130 – 1131 – 1133 Cod. Civ. – art. 65 DD.AA)

In un condominio l’amministratore rappresenta il “governo della casa”. Giuridicamente a norma dell’art. 1703 cod. civ. esegue un mandato, cioè si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dei condomini.

Nomina e revoca
L’art. 1129 del codice civile prevede la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di quattro. Viene nominato dall’assemblea dei condomini, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari – vedi > art. 1136 cod. civ.). La nomina di un amministratore da parte del costruttore o del venditore immobiliare non ha valore. Non è prevista per un amministratore l’iscrizione a un albo professionale.

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento e senza particolare motivazione con la stessa maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civ.. Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall’autorità giudiziaria nei seguenti casi:

  • se non informa l’assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni, come da art. 1131, ultimo comma, cod. civ.;
  • se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
  • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione.

Competente per la revoca è il tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio, l’amministratore può presentare ricorso entro 10 giorni. L’amministratore rimane in carica un anno, può essere confermato o sostituito, in questo caso rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fino alla regolare elezione del nuovo amministratore (prorogatio). Il compenso dell’amministratore viene fissato dall’assemblea condominiale.

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Art. 1703 Cod. Civ. – Mandato
Il mandato e il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Art. 1129 Cod. Civ. – Nomina e revoca dell’amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di un o più condomini.
L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro.

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2 luglio 2008 alle 11:30 am

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  • peppe76 8 febbraio 2012 at 22:31

    salve volevo chiedervi io sono un inquilino in un condominio dal 2006 pagando sempre il consumo acqua sulla media dei 40 trimestrali poi nel 2009 l amministratore si presenta con due bollette dell acqua di quasi 350 euro dicendo che l acquedotto aveva cambiato il contratto passando in contratto edile e pagando una tariffa maggiorata incluso nella ripartizione si vede che ce solo quasi 100 euro di dispersione .con le letture mi trovo sempre sulla media dei 40 euro facendo un calcolo sulle vecchie tariffe non ho pagato perche non mi sa dare una spiegazione logica sia per la eccessiva dispersione di acqua segnata sulla ripartizione (da premettere che non ci e stata mai una perdite di tubi) e ne una spiagazione logica per queste bollette cosi care e parlo di 2 trimestri .ora il propietario mi chiede di sanare il debito e chiedo se devo pagare premetto che tutte le bollette arrivate dopo sono state pagate regolarmente rimanendo sospese solo le due grazie per le risposte

    • Simone di Saintjust 9 febbraio 2012 at 12:33

      Può solo chiedere al proprietario di sollecitare una verifica sulle ripartizioni e sulle eventuali dispersioni. Ma non può sospendere il pagamento della fornitura senza avere prove di fatto.

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