La tassazione dei nuovi minimi ed il regime super semplificato degli ex minimi

1.  Il nuovo regime dei minimi

Il 1 gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo regime dei minimi che apporta sostanziali novità rispetto al vecchio regime, i cambiamenti rilevanti riguardano soprattutto la tassazione e la ritenuta d’acconto.

Le tasse da pagare saranno calcolate ora con una percentuale del 5% sul reddito prodotto. Cosa significa questo? Dai compensi guadagnati con il tuo lavoro da devi sottrarre tutte le spese relative all’attività professionale, così da avere idea del reddito ‘netto’ su cui sarà calcolato il 5% di tasse che andranno al Fisco.

1.1 La gestione separata INPS

Bisogna specificare però che quanto tu versi alla Gestione Separata INPS ai fini pensionistici costituisce una deduzione del reddito guadagnato. Il che significa che oltre a calcolare le spese per la tua attività professionale puoi scomputare dal reddito anche quanto versato all’ente di previdenza ogni anno.

Esempio (consideriamo un anno ‘a regime’, l’attività è già avviata e sono stati versati contributi previdenziali l’anno precedente, stessi importi ogni anno):

Guadagno annuo€ 10.000,00
- Spese attività€ 2.500,00
= Reddito lordo€ 7.500,00
- Contributi previdenziali€ 2.079,00
= Reddito Netto€ 5.421,00

Su quest’ultimo ammontare si calcola l’imposta al 5%, quindi 271,05 euro. Il reddito, sottratte le imposte, sarà pari a 7.500,00 – 271,05 = 7.228,95 euro.

1.2 La ritenuta d’acconto

Un’altra novità riguarda la ritenuta d’acconto. Le ritenute d’acconto sono ‘un anticipo’ delle tasse che il Fisco ti chiede sulle cifre da te guadagnate. Queste cifre sono scomputate direttamente dai tuoi compensi e versate dai tuoi clienti titolari di Partita IVA.

Compilando la dichiarazione dei redditi, si indicano le ritenute d’acconto che i clienti hanno versato per fare il calcolo del saldo delle imposte che ti restano da versare. Per indicare correttamente l’ammontare delle ritenute d’acconto è importante che entro la fine di febbraio dell’anno successivo il cliente ti fornisca la cosiddetta certificazione dei compensi, documento riepilogativo dei compensi e delle ritenute che lo stesso ha versato per te.

In pratica, i vecchi minimi potevano sottrarre dalle tasse le ritenute d’acconto versate dai loro clienti titolari di partita Iva per calcolare il saldo delle tasse da versare, il nuovo regime non prevede più questa opzione. Riprendiamo l’esempio sopra proposto e ripetiamo l’operazione con la vecchia tassazione al 20%, ipotizzando che solo metà dei compensi fossero soggetti a ritenuta d’acconto (perché solo la metà dei clienti è titolare di partita Iva):

Reddito netto:€ 4.728,000
Tassa ‘ex minimi’ al 20%:€ 945,60
Rit. Acc. 20%:€ 1.000,00
Imposta a credito:€ 54,40

Come si è visto, le ritenute d’acconto versate per nostro conto dai clienti servivano ad abbassare l’ammontare delle tasse da pagare, in questo esempio siamo andati addirittura ‘a credito’, cioè il totale delle ritenute d’acconto supera l’ammontare delle tasse, quindi non dovremo versare nulla allo Stato e quei 54,40 euro serviranno per diminuire le imposte l’anno successivo.

Da quest’anno, se hai aderito al nuovo regime dei minimi NON dovrai applicare più la ritenuta d’acconto in fattura. Perché?

Le ritenute d’acconto inserite nella tua dichiarazione dei redditi costituivano un credito che poteva permettere di pagare meno debito ossia le tasse da versare calcolate sui compensi, come ho accennato prima.

Dovendo pagare da quest’anno una percentuale molto bassa di tasse (il 5%), il 20% di ritenute d’acconto accumulate sui compensi richiesti a titolari di partita Iva avrebbe superato l’ammontare delle tasse da pagare, determinando una continua situazione di ‘accumulo’ del credito. In sostanza i nuovi minimi non avrebbero quasi mai pagato tasse.

Il Fisco ha posto rimedio a questa situazione eliminando quindi l’applicazione delle ritenute d’acconto per i nuovi minimi. Quali sono gli adempimenti richiesti in tal senso?

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i professionisti devono redigere e consegnare ad ogni cliente una dichiarazione in cui si dice che applicano il nuovo regime dei minimi (e di conseguenza non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto (questo può essere un esempio, in attesa di documenti ufficiali dell’AdE).

1.3 Requisiti richiesti per accedere al nuovo regime

Ho accennato fin qui a due cambiamenti importanti apportati dalla normativa fiscale recente in materia, vediamo insieme quali sono i requisiti che devi avere per usufruire di questi vantaggi:

Il nuovo regime può essere un’opzione valida per chi:

  1. percepisce ricavi o compensi non superiori ad euro 30.000,00 nell’anno precedente;
  2. non ha dipendenti;
  3. i beni strumentali acquistati nel triennio precedente non eccedono il valore di euro 15.000,00;
  4. inizia l’attività nel 2012 o prosegue l’attività iniziata dopo il 2008 oppure non ha svolto nessuna attività nel triennio precedente;
  5. può proseguire un’attività svolta da altri se i ricavi dell’anno precedente non sono superiori ai 30.000,00 euro.

Dopo aver visto quali sono i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi che prevede la tassazione al 5% del tuo reddito. Il passaggio dal ‘vecchio’ al ‘nuovo’ regime non avviene automaticamente, ma solo se si rispettano tutte le condizioni previste dalla legge. Vediamo cosa succede se non si hanno i requisiti…

 

2. Il regime super semplificato degli ex minimi

Puoi accedere al ‘regime degli ex minimi se possiedi tutti i requisiti per optare per il vecchio regime dei minimi ma non hai i nuovi requisiti introdotti dalla manovra estiva 2011.

Uno di questi, di fondamentale importanza, riguarda l’inizio dell’attività professionale. Se hai aperto la partita IVA prima del 31 dicembre 2007, non puoi accedere al nuovo regime dei minimi, ma diventerai ‘ex minimo’.

I requisiti del vecchio regime dei minimi (che sono diventati quelli degli ex minimi) sono:

  • non bisogna avere ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a € 30.000;Nota:Ragguagliati ad anno significa che se ad esempio apri la partita iva a luglio e fino a dicembre (sei mesi) guadagni 20.000 euro, rapportando i ricavi ai 12 mesi è come se ne avessi guadagnati 40.000, quindi sei escluso.
  • non esporti beni al di fuori della Comunità Europea;
  • non sostieni spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né hai corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • nel triennio precedente non hai effettuato acquisti di beni strumentali anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.

La legge prevede ulteriori limitazioni per chi lavora nell’editoria e nei tabacchi, per chi commercia beni usati e chi possiede agriturismi. Questo perché operano con regimi IVA particolari.

2.1 Ho delle agevolazioni con il regime degli ex minimi ?

Se rientri in questo regime:

  • sei esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabilirilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;Nota: Questo significa che non dovrai avere i libri obbligatori della contabilità, ma dovrai comunque emettere fatture e conservare i documenti d’acquisto anche per facilitare la redazione della dichiarazione dei redditi.
  • sei esonerato dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA, dovrai redigere la dichiarazione e versare l’imposta annualmente;
  • sei esonerato dal pagamento dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.

A differenza del regime dei nuovi minimi (la cui fuoriuscita pregiudica la possibilità di avvalersi nuovamente del regime), la fruizione del regime agevolato in esame riprende dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono riacquistate le caratteristiche perse o a seguito di revoca del regime ordinario.

Mettiamo il caso in cui tu abbia guadagnato un reddito superiore ai 30.000 euro annui. L’anno successivo non potrai optare per questo regime semplificato. Nel caso in cui però il tuo reddito tornerà inferiore a questa soglia, potrai di nuovo usufruirne.

2.2 Cosa sono obbligato a fare invece?

Non vengono dettati particolari criteri di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e nessun riferimento viene fatto alle modalità di tassazione, quindi si ritiene che saranno in vigore le ordinarie aliquote IRPEF a scaglioni.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore.

Dovrai operare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi e sulle fatture non dovrai più applicare la marca da bollo.

Ecco un esempio di fattura (per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS):

Compensi€ 1.000,00
Rivalsa INPS 4%€ 40,00
IVA 21% (su 1.040,00)€ 218,40
Totale€ 1.258,40
R.A. 20% (su 1.040,00)€ 208,00
Netto a pagare€ 1.050,40

Il regime proposto comporta una serie di semplificazioni contabili simili a quelle del vecchio regime dei minimi che possono costituire un vantaggio per chi si troverà a ‘transitare’ dai minimi al regime contabile dei professionisti.

Vi sono molti dubbi però sull’obbligo dell’applicazione degli studi di settore per chi era tenuto a non superare la soglia di reddito per permanere nel regime e magari ora vedrà considerato il suo reddito non congruo con i redditi medi del mercato in cui opera.

Spero vi saranno nuove note operative da parte dell’Agenzia delle Entrate che potranno aiutare a far luce su quest’aspetto molto importante.

di Fabio Micera pubblicato su YIW

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