La tabella dei millesimi
(Art. 1117 – 1118 – 1138 – Cod. Civ. – art. 68 – 69 norme di attuazione al codice civile)
La tabella millesimale esprime in millesimi il valore economico di ciascuna proprietà esclusiva , in rapporto al valore dell’intero edificio, che è ipotizzato come pari al numero 1000. La disciplina giuridica della stessa si trova nell’art. 68 delle norme di attuazione del codice civile.
Si basa pertanto solo sul valore di proprietà e dimostra la quota ideale di comproprietà dell’area, delle parti ed impianti comuni dell’edificio in rapporto alla proprietà esclusiva.
In mancanza della tabella millesimale solo l’assemblea plenaria e unanime può ripartire le spese.
In genere la tabella millesimale è predisposta dal costruttore-venditore prima del rogito notarile per il passaggio di proprietà.
Se in un condominio non esiste una tabella millesimale, l’amministratore con una delibera assembleare incarica un tecnico per la sua stesura.
Anche una modifica della tabella dei millesimi può avvenire solo con una deliberazione unanime. Se la modifica avviene in maniera illegittima, la deliberazione può essere impugnata in ogni momento davanti al giudice (Cass. sent. n. 3920 del 13.12.1988)
Anche un solo condomino può chiedere la revisione o la modifica della tabella millesimale, quando questa contiene errori (si intendono qui meri errori di calcolo, con esclusione quindi di ogni riferimento all’applicazione dei coefficienti di determinazione) o quando sono intervenute notevoli modifiche edili nelle proprietà esclusive o nelle parti comuni (per es. trasformazione del sottotetto in abitazione, espropriazione parziale, innovazioni di notevole entità).
In questi casi la tabella millesimale va modificata per ristabilire il nuovo rapporto di valore tra le proprietà esclusive e con lo scopo di regolare la partecipazione alle spese di conservazione e manutenzione delle parti ed impianti comuni.
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vorrei sapere il giardino di mia proprietà va inserito nelle tabelle millesimali o no grazie