La successione – Beni e debiti

La successione è un procedimento che riguarda tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi. Una successione si dice:

  • legittima quando non esiste un testamento;
  • testamentaria quando è stabilita da un testamento.

IL TESTAMENTO

Il testamento è l’atto con cui le persone stabiliscono a chi andranno i loro beni quando avranno cessato di vivere.

È necessario aver compiuto il 18° anno di età ed essere capaci di intendere e di volere. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale. Il testatore, cioè colui che sottoscrive il testamento, può revocare o modificare le proprie volontà con successivi testamenti, o dichiarazioni, davanti a un notaio.

Non può invece revocare il riconoscimento di un figlio naturale. La dichiarazione di riconoscimento resta valida anche se successivamente revocata e ha effetto dal giorno della morte di chi ha fatto testamento.

Il testamento può essere:

  • olografo: quando è scritto per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e sottoscritto a mano dal testatore;
  • pubblico: quando il testatore dichiara la sua volontà in presenza di 2 testimoni davanti a un notaio. Il notaio redige l’atto, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere dai presenti;
  • segreto: quando è ricevuto dal notaio, ma in busta sigillata. Deve comunque contenere la firma del testatore.

Il contenuto del testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite il notaio. Può chiedere l’apertura del testamento chiunque creda di avervi interesse.

GLI EREDI

Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un testamento si ha la successione legittima: i suoi beni passano agli eredi legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (cioè i genitori e i nonni), i fratelli, le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado (si veda Tab.1). La presenza dei figli esclude la successione degli altri eredi legittimi, ad eccezione del coniuge. Quando non ci sono eredi legittimi i beni passano allo Stato.

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Tab. 1 – Quote del patrimonio ereditario spettanti per legge agli eredi nella successione legittima

Situazione in cui vi e’ solo:Quote spettanti agli eredi legittimi
FigliTutto il patrimonio da dividersi in parti uguali
ConiugeTutto il patrimonio
Coniuge e un figlio1/2 del patrimonio al coniuge e 1/2 al figlio
Coniuge e più figli1/3 del patrimonio al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali
Coniuge e ascendenti e/o fratelli e sorelle2/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 agli ascendenti e ai fratelli e sorelle
Ascendenti e/o fratelli e sorelleTutta l’eredità da dividersi in parti uguali

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Nel caso di successione testamentaria il testatore può esprimere la volontà di lasciare i propri beni ad una persona che non sia un erede legittimo. Tuttavia a prescindere dalle disposizioni del testamento, una quota dell’eredità, detta legittima, viene per legge riservata al coniuge, ai figli e agli ascendenti legittimi, detti legittimari (si veda Tab.2). Il testatore, quando esistono i legittimari, può disporre liberamente solo della quota di eredità residua, chiamata “disponibile”. Se l’erede nominato nel testamento si rifiuta di riconoscere i diritti dei legittimari questi possono ricorrere in tribunale.

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Tab.2 Quote che la legge riserva ai legittimari

Situazione in cui vi è solo :Quota che deve essere riservata
Un figlioMetà del patrimonio
Più figli2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali
ConiugeMetà del patrimonio e i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili (se comuni o di proprietà del defunto)
Coniuge e un figlio1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio
Coniuge e più figli1/4 del patrimonio al coniuge e 2/4 ai figli da dividersi in parti uguali
Coniuge e ascendenti legittimi2/4 del patrimonio al coniuge e 1/4 agli ascendenti
Ascendenti legittimi1/3 del patrimonio

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Il testatore può inoltre disporre che uno o più beni vadano ad una persona indicata dal testamento che viene detta legatario. Si differenzia dall’erede, il quale riceve in quota tutti i beni della successione.

BENI E DEBITI

Coloro che hanno diritto all’eredità subentrano nelle situazioni soggettive del defunto, comprese quelle di natura tributaria, sia attive che passive. Questo vuol dire che vengono ereditati i beni ma anche i debiti, di cui gli eredi diventano responsabili, anche nel caso superino il valore dell’eredità. In presenza di debiti è pertanto consigliabile, in caso di chiamata all’eredità, verificare, prima di accettare l’eredità, l’ammontare delle situazioni debitorie del defunto.

LA CHIAMATA ALL’EREDITA’

Il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede solo quando dichiara di accettare l’eredità. L’accettazione può essere:

  • espressa: quando avviene in un atto pubblico o in una scrittura privata;
  • tacita: quando il chiamato, pur non dichiarandolo espressamente, compie un atto di amministrazione del patrimonio ereditato che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità, poiché non avrebbe il diritto di farlo se non nella qualità di erede;
  • con beneficio di inventario: è il tipo di soluzione scelta quando si è in presenza di debiti o di una situazione patrimoniale non chiara. Con questo tipo di accettazione, che deve essere resa a un notaio o al cancelliere della Pretura competente, il patrimonio del defunto non si confonde con quello personale dell’erede, il quale risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, come accertati a seguito di inventario. È obbligatorio seguire questa prassi quando fra gli eredi vi sono minori oppure persone dichiarate incapaci di intendere e volere.

I chiamati all’eredità possono anche rinunciare mediante una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere della pretura competente. Tuttavia egli può revocare la propria rinunzia fino a quando l’eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati. In caso di rinuncia, all’erede subentrano i suoi figli.

DIVISIONE DELL’EREDITA’

Per dividere l’eredità bisogna in primo luogo effettuare un elenco di tutte le attività e passività del defunto. Debbono essere compresi anche quei beni, salvo quelli di modesto valore, che il defunto aveva donato in vita ai figli o al coniuge. Si procede quindi alla stima dei beni singoli e alla formazione di “porzioni” corrispondenti alle quote di ciascun erede. I beni che un erede ha ricevuto in vita vengono considerati nella sua quota. Gli immobili che non possono essere divisi vanno per intero ai coeredi che hanno diritto a una quota maggiore con conguaglio in denaro per gli altri; oppure si procede alla vendita e si divide il ricavato.

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  • paolo 19 maggio 2011 at 21:46

    E’ possibile non voler riconoscere due ” nipoti non autosufficenti maggiorenni” e tutta l’eredità e/o debiti?
    Oppure sono obbligato.
    Grazie mille dell’aiuto.
    Saluti Paolo

    • cocco bill 20 maggio 2011 at 05:20

      Ciao Paolo. Il tuo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.

      Potrai inserire il tuo quesito e leggere la risposta degli esperti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.

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