Riscossione coattiva della cartella esattoriale

La riscossione coattiva della cartella esattoriale è la procedura che l’agente della riscossione pone in essere, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito relativo alla cartella esattoriale, qualora il debitore non abbia provveduto a pagare le somme iscrittea ruolo entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di notifica della cartella esattoriale.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale autorizza l’agente della riscossione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli), oppure a procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) e comunque ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale consente all’agente della riscossione di presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

Inoltre, se l’agente della riscossione non ha iniziato la procedura di espropriazione forzata entro il termine di un anno dalla data di notifica della cartella esattoriale, è tenuto ad inviare al debitore e ai suoi coobbligati una intimazione ad adempiere nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali può procedere in via esecutiva. In ogni caso, gli uffici dell’ente creditore (impositore), possono in qualsiasi momento segnalare ai concessionari le azioni ritenute più proficue ai fini del recupero del credito iscritto a ruolo relativo alla cartella esattoriale.

FERMO AMMINISTRATIVO, IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE FORZATA DEI BENI

1.1 Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ganasce fiscali)

L’agente della riscossione (concessionario della riscossione), decorso senza esito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può disporre il fermo amministrativo sugli autoveicoli di proprietà dei debitori e dei suoi coobbligati. In tal caso il concessionario deve comunque inviare un ulteriore avviso ad adempiere al pagamento della cartella esattoriale nel termine di 20 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali procederà all’iscrizione del fermo.

L’eventuale violazione dell’obbligo di non circolare con l’autovettura sottoposta a fermo comporta l’avvio del veicolo alla custodia in un deposito autorizzato, dove potrà essere sottoposto a pignoramento dal concessionario, oltre che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006, ha precisato che la materia del fermo dei beni mobili registrati non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa. Infatti, poiché la disciplina sul fermo amministrativo si inserisce nella riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo con la cartella esattoriale, il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario. In particolare, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973.>

1.2 Ipoteca sui beni immobili

Il concessionario della riscossione, decorso senza esito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può disporre – senza ulteriori avvisi – l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati, essendo tenuto tuttavia a dare successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione.

L’ipoteca è una garanzia c.d. “reale” per effetto della quale il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione dei beni sui quali è stata iscritta; mediante l’iscrizione di ipoteca e a condizione che la garanzia trovi capienza nel valore dei beni vincolati il concessionario assicura il pagamento del debito iscritto a ruolo relativo alla cartella esattoriale.

All’iscrizione dell’ipoteca segue il pignoramento immobiliare, salvo che il debitore non proceda al pagamento della cartella esattoriale (anche in via rateizzata). Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell’immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca e, qualora perduri l’inadempimento da parte del debitore, non può avviare l’espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell’ipoteca stessa. Si ricorda che il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro.

1.3 Espropriazione forzata

Il concessionario, per conseguire quanto è dovuto per effetto dell’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, può fare espropriare i beni del debitore, esercitando il diritto che, a norma di legge, è attribuito ad ogni creditore (articolo 2910 del codice civile).

Il può sinteticamente racchiudersi nelle seguenti fasi:

  1. il pignoramento che, dalla data di notifica del relativo avviso, comporta la sottrazione al debitore della disponibilità giuridica del bene;
  2. la vendita del bene al pubblico incanto a cura del concessionario e quindi la materiale sottrazione al debitore del bene stesso;
  3. la soddisfazione del credito dell’ente impositore o degli altri eventuali creditori con il ricavato della vendita.

Il procedimento viene eseguito secondo modalità diverse a seconda che si tratti di espropriazione di beni mobili presso il debitore (ad esempio, beni ubicati nella casa di abitazione), ovvero presso terzi (ad esempio, presso il datore di lavoro per le somme dovute a titolo di stipendio, nella misura di un quinto dello stesso), di espropriazione di beni immobili (ad esempio, la casa di abitazione del debitore), ovvero beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli del debitore).

Se il concessionario non procede all’espropriazione forzata in una delle forme sopra indicate nel termine di un anno dalla data di notifica della cartella, è tenuto, prima di avviare tali procedimenti, a notificare al debitore un atto di intimazione ad eseguire il pagamento della cartella esattoriale nel termine di 5 giorni.

La riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo è regolata, come già scritto, dalle disposizioni speciali previste al richiamato D.P.R. n. 602 del 1973 e dalle norme ordinarie in quanto non derogate dalle predette disposizioni speciali e con esse compatibili.

Il concessionario, al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo nella cartella esattoriale, è altresì autorizzato ad avvalersi di tutte le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela delle ragioni del creditore.

Nel caso di cartelle esattoriali che originano da crediti erariali, è bene evidenziare che il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da presunzioni, restrizioni e preclusioni a carico del debitore e dei terzi che sono giustificate dal fondamentale interesse pubblico alla tempestiva riscossione dei crediti tributari iscritti a ruolo con cartella esattoriale.

ATTENZIONE – ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI: Il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro.

RIEPILOGO

FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI (art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973)

Il debitore è avvisato della possibilità di adozione del fermo fin dalla notifica della cartella esattoriale.

Il fermo amministrativo può essere disposto per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

  • decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e previo invio di un ulteriore avviso ad adempiere nel termine di venti giorni al pagamento della cartella esattoriale
  • sui beni, iscritti in pubblici registri, del debitore e dei suoi coobbligati
  • comporta l’inefficacia, nei confronti del concessionario (agente della riscossione), degli atti di disposizione sui beni mobili registrati posti in essere successivamente all’adozione del provvedimento
  • comporta il divieto di circolazione, la cui violazione prevede una sanzione pecuniaria e l’avvio del veicolo presso un deposito dove può essere sottoposto a pignoramento da parte del concessionario
  • può essere revocato e cancellato da parte del concessionario

ISCRIZIONE DI IPOTECA art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973)

Il contribuente è avvisato della possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni fin dalla notifica della cartella esattoriale.

L’iscrizione di ipoteca può essere disposta per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

  • decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
  • su tutti i beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
  • per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del debito per cui si procede
  • non è sottoposta al vincolo del preventivo avviso di intimazione, qualora non fosse iscritta entro un anno dalla notifica

Il concessionario è tenuto ad inviare al debitore una comunicazione con cui si avvisa che è stata iscritta l’ipoteca, recante l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per individuare il debito iscritto a ruolo con cartella esattoriale in virtù del quale si è proceduto.

Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell’immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca prima di procedere all’espropriazione forzata e qualora perduri l’inadempimento da parte del debitore, non può avviare l’espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell’ipoteca stessa.

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  • anfuso antonio 19 marzo 2010 at 01:04

    ciao ti o appena scritto sui tre eredi descrizione trf e impda mi ai rispsosto perfavore che non lo tovo dove devo guardare su la mia emeil aiutami perche mi trovo il canone affitto di mio papa da afrontare di unaltro srfatto piu il 2010

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