La prescrizione del bollo auto – se il mancato pagamento è consecutivo vanno pagati solo gli ultimi tre anni

Il decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, all’articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica – comma 1), recita:

“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

E dunque, pochè la prescrizione del bollo auto è triennale, i tributi relativi alla tassa di circolazione, anche in caso  di mancata o non corretta radiazione del veicolo, vanno pagati solo per gli ultimi TRE anni.

Altrimenti  l’ACI potrebbe essere denunciata per omissione di atti d’ufficio ed il contribuente avrebbe buon gioco a ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale per la illegittima pretesa di pagamento del tributo.

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