La mia casa sarà messa all’asta da Equitalia per debiti contratti con l’Agenzia delle Entrate. Quale sarà il prezzo di vendita?

Buongiorno. La mia casa sarà messa  all’asta da Equitalia  per debiti contratti con l’Agenzia delle Entrate. Volevo sapere, se possibili, come sarà fissato il prezzo base per la vendita coattiva.

Grazie per una vostra risposta. Franco – Modena.

Il prezzo base dell’incanto è pari, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 602/1973, all’importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale dei fabbricati o il reddito dominicale dei terreni, rispettivamente aumentati del 5% e del 25%, per i coefficienti previsti dell’art. 52 del DPR n. 131/1986.

Quindi:

  • 120 per i fabbricato dei gruppi catastali A e C, tranne A10 e C1
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A10
  • 40,8 per i fabbricati del gruppo catastale E e della categoria C1.

Casi particolari di determinazione del prezzo base d’asta sono costituiti dalla presenza di diritti reali di godimento sull’immobile.

In particolare il valore della nuda proprietà si determina, a norma dell’art. 48 D.P.R. 131/1986, sottraendo dal valore della piena proprietà, determinata ai sensi del citato articolo 52, il valore attribuibile al diritto di usufrutto che grava sull’immobile.

Nel caso di usufrutto vitalizio, il suo valore si determina calcolando il valore della piena proprietà al saggio di interesse di cui all’art. 1284 c.c., moltiplicandolo per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario; diversamente, in caso di usufrutto a tempo determinato, il coefficiente di attualizzazione del valore, ottenuto applicando il tasso legale di interesse al valore della piena proprietà, deve essere calcolato in base al numero degli anni che ancora mancano all’estinzione dell’usufrutto.

Le medesime metodologie valgono nel caso in cui l’immobile sia gravato da diritto di uso o abitazione, ovvero diritto di superficie.

L’Agente della riscossione, in caso di mancanza delle rendite catastali definitive, richiede, ai sensi e per gli effetti del c. 2 dell’art. 79 D.P.R. 602/1973, l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente Ufficio del territorio, che provvede entro 120 giorni.

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  • EQUITALIA prima di scrivere ipoteca deve verificare se ha seguito di ricorso e stata concessa la sospensiva della cartella ?
    nel mio caso di specie, sospensiva concessa il 18-02-2011, ipoteca milionaria iscritta nei pubblici registri il 24-02-2011
    atto amministrativo esattorariale interno fatto il 16-02-2011 mi potete aiutare a a capire cosa devo fare e come meglio devo
    , quindi collaborare con il mio avvocato.
    chiedo delucidazioni sul contrasto in guida pratica per il cittadino contribuente a cura di equitalia ?? QUALE VALE ? la parte
    finale di ( Le procedure di riscossione) in cui cita: “tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento ” quindi
    prima di iscrivere ipoteca un cittadino deve essere avvisato ?; oppure vedi glossario, (iscrizione di ipoteca) nella parte
    finale che cita: “se l’importo e inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento” e quindi nel mio
    caso trattasi di cifra superiore non mi avvisano ? come al solito le indicazioni sono contrastanti.
    Infine vedi art. 50 comma 1 dpr 602/73 la parola inserita nel contesto ….. esproprazione forzata quando è “”INUTILMENTE”"
    decorso il termine di sessanta giorni….. , cosa significa? a mio modesto parere dovrebbe significare quando non esiste
    nessuna opposizione o ricorso alla cartella, se così non fosse detta parola e inutile e dannosa, in quanto devia da
    una chiara interpretazione, che così risulterebbe ( ….esproprazione forzata quando è decorso il termine di sessanta giorni ….
    GRAZIE

    • cocco bill 6 marzo 2011 at 09:40

      Ciao Francesco. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “cartelle esattoriali” del nostro forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.

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