La garanzia per i prodotti acquistati – tutto quello che il consumatore deve sapere
Chi compra corre meno rischi, o almeno così dovrebbe essere. Il decreto legislativo n. 206/2005 ha infatti stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.
Eppure le controversie fra consumatore e venditore non sono poche; eppure molto spesso il cliente non conosce a fondo i propri diritti e il venditore ne approfitta fingendo di non sapere quali sono le sue responsabilità e beffando l’acquirente inesperto.
E così non sono pochi i casi denunciati di telefonini in garanzia solo per sei ore di conversazione o di accessori (come auricolari del telefono o parabrezza del motorino) esclusi dalla garanzia. Per non parlare di lavatrici che si rompono appena arrivate a casa e di venditori che scaricano la responsabilità sul centro assistenza; quando poi arriva il tecnico pretende del denaro non solo per la chiamata ma anche per la riparazione. E a rimetterci è sempre l’acquirente che non sa che per la riparazione del guasto in garanzia non deve sborsare nemmeno un centesimo.
I pochi casi citati sono solo la punta dell’iceberg, ma bastano a dimostrare come il tema delle garanzie post-vendita è tra i più caldi, tra quelli dove c’è maggiore disinformazione, dove il quadro di diritti e doveri non risulta troppo definito e dove si celebrano quotidiani soprusi. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.
In primis, è bene sapere che secondo il sopracitato decreto del 2005, il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall’acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest’ultimo che bisogna rivolgersi.
D’altra parte, se si guarderà lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell’eventuale difetto del prodotto se ci si accorge che lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al venditore entro due mesi dal momento in cui si è scoperto il difetto.
In particolare, il decreto stabilisce che se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto, si presuppone che lo stesso sussistesse già alla consegna del prodotto, quindi, qualora il venditore non fosse d’accordo, l’onere della prova spetterà a lui che dovrà dunque dimostrare l’originaria integrità del bene. Viceversa, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi sarà il cliente a doverlo dimostrare, indicando la data in cui lo ha scoperto.
Per far valere il proprio diritto alla garanzia, è importante che l’acquirente conservi lo scontrino a dimostrazione dell’acquisto effettuato. Anche su quest’aspetto non mancano però le furbizie da parte di commercianti che si rifiutano di rispettare alla garanzia nel caso in cui il consumatore smarrisca lo scontrino. Per evitare di cadere nel tranello, è bene sapere che anche tutti gli altri documenti attestanti l’acquisto (la ricevuta di pagamento della carta di credito, lo scontrino del bancomat, la stessa confezione del prodotto) possono essere utilizzati come prova alternativa e danno dunque diritto alla garanzia.
Forse nessuna Direttiva europea, come quella sulle garanzie post-vendita, ha avuto così scarsa applicazione ed è stata tanto preda di un continuo ostruzionismo informativo da parte di venditori e produttori che, confidando sulla inesperienza dei consumatori, stravolgono la legge. La costante violazione delle regole è indegna di un Paese civile: occorrono severe sanzioni (dalla sospensione alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale) nei confronti di quei venditori che non si attengono alla normativa vigente prendendo per il naso i consumatori inesperti.
Per chiunque volesse approfondire le tematiche ed i problemi connessi alla garanzia dei prodotti acquistati, suggerisco uno sguardo al Codice del Consumo.
.
Per porre una domanda su tutela e diritti del consumatore, dell’utente dei servizi bancari e finanziari, e del debitore in genere, sul codice del consumo, e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.
La registrazione al forum è gradita, ma non è obbligatoria. Puoi inserire il tuo quesito e leggere la risposta del consulente anche come semplice ospite visitatore.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Giovanni Napoletano ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Giovanni Napoletano e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Giovanni Napoletano e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Giovanni Napoletano ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Credito al consumo – domande e risposte Fino a qualche anno fa la maggior parte degli Italiani, da sempre considerati come un popolo di formichine dedito agli investimenti sicuri, accedeva al credito al consumo solo per far fronte a spese straordinarie. Oggi, invece, la situazione è cambiata: contrarre piccoli debiti è diventato uno stile di vita, basti...
- Credito al consumo – nuove regole per la tutela del consumatore La novità più importante fra le nuove norme approvate nell’ambito del credito al consumo, è rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto chiedendone per iscritto la risoluzione, entro due settimane dalla stipula dell’atto. In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza...
- Contratti di prestito – domande e risposte sui prestiti a rate Ho letto che prima di sottoscrivere un prodotto per il consolidamento del debito che sostituisce i vecchi prestiti con uno nuovo a più lunga durata, bisogna essere molto prudenti: in quali casi vale la pena di farlo? Il consolidamento dei prestiti permette di riunire in un’unica rata i diversi prestiti...
- Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore – domande e risposte (parte seconda) 1) Che cosa avviene quando si acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento? Avviene che il debitore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento destinata all’acquisto di un bene o un servizio. Pagherà a rate al finanziatore. La banca o società...
- Credito al consumo e tutela del consumatore A) Credito al consumo – Il diritto di adempimento anticipato Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto di credito al consumo senza penalità; non è ammesso il patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione...
- Credito al consumo – le regole Il credito al consumo e’ attualmente disciplinato dal Codice del consumo e dal testo unico bancario, il d.lgs. 385/93 (articoli 121/128bis) che, insieme alla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4/3/2003 – resa attuativa dalla Banca d’Italia con decorrenza Ottobre 2003- ne delinea la trasparenza...
- Pubblicità ingannevole nel settore finanziamenti Riprendendo un commento di Lorena sull’articolo relativo all’apertura di una istruttoria da parte dell’ANTITRUST a carico di MONCLICK. vale forse la pena rilevare che, da un’analisi dei dati degli ultimi interventi, risulta evidente come l’Antitrust abbia verificato una crescita “allarmante” di forme di pubblicità ingannevole proprio nel settore dei finanziamenti...
- Arriva la class action, arma dei consumatori La “class action”, ossia l’azione collettiva risarcitoria, entra nell’ordinamento italiano. L’aula del Senato ha approvato un emendamento alla finanziaria, presentato da Roberto Manzione e Willer Bordon, che “istituisce e disciplina” il nuovo strumento per la tutela dei consumatori e utenti. Quando il provvedimento diventerà legge (180 giorni dopo l’approvazione definitiva...
- I consumatori debitori “In data astrale febbraio 2007, come direbbe il capitano Kirk dell’Enterprise, in Italia i consumatori acquirenti sono in estinzione e una nuova specie si profila all’orizzonte: i consumatori debitori.”. di Francesca De Marco Si tratta di individui con un’irrefrenabile pulsione al consumo per ostentare l’appartenenza ad un certo status sociale...
- tutela del consumatore – guide ...
