La finta sanatoria per gli automobilisti
E’ l’estate di quest’anno, chi già in spiaggia chi ancora in ufficio apprende dai Mass Media ufficiali che il Governo Italiano sta varando un provvedimento anti-crisi all’interno del cui testo normativo sarà incluso anche un mini condono per le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada anteriori al 2004…. Le fatidiche multe.
Tutti esultano, anche grazie ai giornali che, per la ormai consueta propaganda al servizio del potere in carica, sbandierano ai quattro venti questo provvedimento in aiuto dei cittadini colpiti dalla crisi economica.
I (per me) troppo corretti cittadini italiani a questo punto, per “resettare” quanto a loro richiesto (lecitamente o meno dipende dai casi) cercano notizie più articolate nelle loro rispettive località, gli viene detto che riceveranno a casa la proposta di sanatoria, attendono ancora, i primi cercano notizie più dettagliate sul web, se ne aggiungono altri che tempestano i forum di richieste di informazioni (io ne so qualcosa)… ma nulla.
Cosa è successo?
Che fine ha fatto questo condono?
Chi ne ha beneficiato o ne beneficerà?? Anche io??
Ok facciamo ora un po’ di chiarezza.
Come testè accennato, il condono è inserito in un provvedimento legislativo il D.L. 78/2009 comunemente chiamato “Pacchetto anticrisi” convertito con L. 102/2009 che al suo art. 15 intitolato “Potenziamento della riscossione” (che di per sé già dice moltissimo) disciplina fra le varie norme, ai commi 8 quinquiesdecies e ss. quello che tutti quanti hanno esageratamente chiamato “sanatoria delle multe”.
Il testo — che per noi addetti al diritto è il punto di partenza – detta testualmente:
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche’ di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta’ prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e’ approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita’ e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione.
8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.
Ora che abbiamo sotto gli occhi la norma, partendo dalle domande che più volte mi sono state rivolte sul web, comprendiamone la portata (molto ristretta) e i profili di disuguaglianza (molto ampli) .
Chi può aderire al minicondono??
Rispetto a questa domanda, il titolo di questo parere l’ho azzeccato al 100%, in quanto, come si comprende già dall’articolo di legge, la ratio sottesa alla norma in esame è più che altro agevolare le P.A. locali nella riscossione di quanto da loro preteso e non salvaguardare i cittadini e le loro sempre più povere tasche da pretese vetuste di anni e a rischio prescrizione. Infatti: “… i comuni possono stabilire,(omissis) la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento…”.
Quindi analizzandolo con razionalità umana e logica giuridica si desume che:
1) questo è un provvedimento a favore delle P.A. la cui necessità di fondi può essere momentaneamente saziata patteggiando con i cittadini provvedimenti che, in molti casi, sono già prescritti e quindi non riscuotibili (la prescrizione si ricorda è quinquennale)
2) Si concede la possibilità (sempre alla Pubblica Amministrazione) di decidere se è meglio “un uovo sicuro oggi” o “una gallina improbabile domani”.
3) Si lascia nell’indecisione milioni di italiani se ricorrere a quanto (magari ingiustamente) preteso o attendere fiduciosi la sanatoria, facendo così decorrere inutilmente i termini per l’opposizione.
4) Si viola il principio di uguaglianza innanzi alla legge concedendo trattamenti diversi da luogo a luogo e da persona a persona. Infatti il Comune di “Bengodi” può aderire al condono, come al contrario quello dell’”isola che non c’e’” può rifiutarsi. Il cittadino che ha una sanzione emessa dalla Polizia Municipale può avere speranze, quello che è stato fermato da La Benemerita Nessuna.
Dopo la più che dovuta critica…
Come si può aderire al minicondono??
Se siete fortunati e i vostri debiti riguardano Sanzioni emesse da un Comune e Se lo stesso è uno di quelli che ha aderito al condono (chiamate l’U.R.P. del Comune Creditore per saperlo) dovete attendere una comunicazione che, augurandosi arrivi, vi informerà della possibilità di aderire alla finta-sanatoria pagando quanto specificato nella norma (sanzione nel minimo edittale, più oneri di notifica e spese del procedimento, più 4% all’agente concessionario la riscossione), quanto è??? Io credo non meno della metà della cartella originaria (probabilmente di più).
E chi ha pagato prima della sanatoria??
Facile. Per chi ha già pagato il comma 8 duedevicies dell’art. 15 non da alcuna possibilità di avere ripetuti i soldi, quindi chi ha dato ha dato anche in presenza di situazioni identiche sanate, sempre alla faccia di un’uguaglianza dimenticata nell’art. 3 della Costituzione .
Ecco perché finta sanatoria.
Finisco con il dire che il mio non è e non vuole essere una critica politica, (mia opinione personale è che la distinzione Berlusconiani o Comunisti non ha più significato oggigiorno dei Guelfi e Ghibellini); il mio è solo un parere da legale su come appaia un aiuto ai cittadini l’ ennesima “bufala gonfiata” per racimolare soldi dalle nostre tasche vuote e, tutto questo, sempre grazie all’informazione deviata.
Roberto Ruo
.
Per fare una domanda su multe e ricorsi in genere, su cartelle esattoriali originate da multe nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.
La registrazione al forum è gradita, ma non è obbligatoria. Puoi inserire il tuo quesito e leggere la risposta del consulente anche come semplice ospite visitatore.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
Genny Manfredi ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it
Da Genny Manfredi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Genny Manfredi e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
Genny Manfredi ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – chiarimenti Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito...
- Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – importanti precisazioni La notizia sull’accorciamento del termine di prescrizione delle multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008 ha stabilito qualcosa in proposito, ma è...
- Pagamento della multa – chi è tenuto a pagare la multa Chi è tenuto a pagare la multa In primo luogo, naturalmente, l’autore materiale dell’infrazione, cioè, normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l’usufruttuario o l’utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l’autore dell’infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili...
- Notifica della multa e prescrizione dei termini Le norme che disciplinano la notifica della multa sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino...
- La notifica per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza. Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario...
- Multe – la notifica del verbale va effettuata entro 90 giorni da accertamento Il nuovo codice della strada Il nuovo Codice della strada (legge 120/10) ha, fra l’altro, accorciato i tempi per la notifica del verbale: un Comune aveva 150 giorni a disposizione dall’accertamento dell’infrazione per recapitare il verbale; per le infrazioni commesse a partire dal 13 agosto 2010 i giorni, per la...
- Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale Con una interessante sentenza il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato una cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada. In particolare il...
- La multa – le sanzioni e il pagamento – scheda pratica a cura di Rita Sabelli Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e’ soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e’ disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43). In questa scheda analizziamo le sanzioni applicabili, le...
- La multa – il verbale e la sua notifica – scheda pratica a cura di Rita Sabelli Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e’ soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e’ disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43). In questo articolo vogliamo approfondire le modalita’ di...
- Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale La prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni del codice della strada è di cinque anni. La cartella esattoriale, infatti, non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale. Così ha deciso il giudice di pace di Torino con la sentenza n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011,...


BARI – Multe sino al 2004, il Comune fa cassa con un maxicondono – L´assessore Giannini: prevediamo un gettito di 2 milioni
Entro luglio i diecimila automobilisti baresi che hanno nel cassetto una multa mai pagata riceveranno per posta una lettera del Comune di Bari, con un bollettino postale in allegato. Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada che permetterà a tutti i morosi di mettersi in regola e al Comune di fare cassa. Un condono in piena regola, reso possibile dall´ultima Finanziaria del governo Berlusconi e già applicato da molte amministrazioni comunali.
Il provvedimento è rivolto a tutti coloro nei confronti dei quali sono stati elevati verbali per violazioni al codice della strada entro il 31 dicembre 2004. Tutti i multati estinguere il debito pagando il minimo della sanzione, maggiorata del 4 per cento, (somma destinata al pagamento dell´esattore Equitalia) e delle spese postali per l´invio delle comunicazioni da parte del Comune.
Il regolamento approvato dal consiglio prevede che l´Amministrazione comunale invii, nei 120 giorni successivi all´entrata in vigore del regolamento (cioè a partire dai primi di aprile), una comunicazione con la quale chiede agli interessati di dichiarare la propria volontà di definire bonariamente la pendenza.
A questa comunicazione saranno allegati il modulo per la dichiarazione di adesione e i bollettini per i versamenti relativi alle sanzioni accumulate. Il destinatario della comunicazione, se interessato, dovrà dichiarare la propria adesione all´iniziativa e provvedere al versamento dell´importo dovuto. Il pagamento potrà essere effettuato in un´unica soluzione, oppure in quattro rate bimestrali. Una soluzione adottata dal consiglio comunale per agevolare chi ha accumulato multe molto onerose. L´ultimo versamento, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011, mentre l´esattore dovrà a sua volta rendicontare al Comune di Bari entro il 30 aprile 2011.
«L´operazione avrà un duplice effetto – ha dichiarato nella relazione allegata alla delibera l´assessore all´Economia, Gianni Giannini – da un lato determinerà l´azzeramento del contenzioso pendente. E questa è sempre una buona notizia. Dall´altro provocherà una previsione di maggiori entrate per il Comune pari a circa 2 milioni di euro».
In realtà, al lordo delle more, degli interessi e delle spese legali già sostenute, le migliaia di multe arretrate dei baresi costituiscono per il Comune un potenziale tesoretto da 10 milioni di euro. Il valore effettivo delle contravvenzioni però non supera di molto i 3 milioni di euro. Considerando che una parte dei cittadini non avrà interesse a pagare le vecchie sanzioni, che alcuni automobilisti, multati anche più di dieci anni fa, saranno deceduti o si saranno trasferiti da Bari, nelle casse comunali non dovrebbero entrare più di 2 milioni di euro.
di Paolo Russo da Repubblica