La dilazione di pagamento presso INPS

LA DILAZIONE DEL DEBITO

L’oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione (6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento). Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.

Condizione essenziale per l’autorizzazione alla dilazione è che l’istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell’azienda.

Bisogna quindi fare una valutazione complessiva della situazione debitoria considerando la possibilità che oltre ai debiti oggetto di cartella esattoriale,  vi siano debiti  in fase amministrativa (ad es. contestati con un avviso di pagamento), o in fase di recupero presso l’ufficio legale dell’Inps ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

Con la circolare nr 106/2010, l’Inps (in esecuzione delle determinazioni del C.d.A. nr. 250/2009 e nr. 106/2010) ha inteso ridisciplinare l’Istituto delle dilazioni.
Il nuovo Testo Unico, i cui effetti decorrono dal 3 agosto 2010, ha apportato i seguenti cambiamenti:

  • L’eliminazione dell’obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori;
  • L’eliminazione dell’obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione;
  • L’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione, per quanto riguarda le rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.

Alla luce delle molteplici modifiche, appare opportuno distinguere:

LA DOMANDA DI DILAZIONE DEL DEBITO IN CARTELLA ESATTORIALE

Chi intende chiedere la dilazione su cartella esattoriale deve:

  1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede INPS;
  2. nell’eventualità in cui vi sia la presenza di più cartelle di pagamento notificate, chiedere la rateazione per tutte le pendenze presso l’esattoria;
  3. allegare la quietanza di versamento non inferiore 1/12° del debito contributivo per ogni cartella
    esattoriale (al netto di eventuali sanzioni o oneri accessori), effettuato presso l’esattoria o con modello
    F35 presso istituti bancari o postali;
  4. se si tratta di azienda con dipendenti, attestare l’avvenuto integrale pagamento delle quote a carico di quest’ultimi;
  5. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario INPS, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia di un documento di identità (D.P.R. 445/2000 art. 35);
  6. continuare a versare gli acconti mensili all’esattoria fino all’invio del piano di ammortamento;
    presentare alla Sede che tratta la dilazione le quietanze di tutti versamenti effettuati presso il
    concessionario.

Per le richieste presentate dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella il contribuente è tenuto a pagare all’esattoria gli aggi di riscossione e le ulteriori somme aggiuntive. Queste ultime sono calcolate a cura della esattoria, dalla data di notifica della cartella alla data di presentazione dell’istanza di dilazione e riscosse in unica soluzione, in concomitanza con la prima rata di ammortamento (D. Lgs. 46/99 art.27; circ. 161/2000).

Fino al 30.12.2007, in caso di debito già notificato con cartella esattoriale, era possibile chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo a condizione che l’esattoria non avesse iniziato gli atti esecutivi (D. Lgs. 46/99). Tale vincolo è stato eliminato con la promulgazione della legge 28 febbraio 2008 n. 31 che ha convertito con modificazioni il D.L. 31 dicembre 2007 (cosiddetto “decreto 1000 proroghe”). Infatti la citata legge ha abrogato il comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 620/1973, che impediva di concedere le dilazioni sui crediti sottoposti a procedura esecutiva (msg. 6292/2008).

In ogni caso si precisa che l’ipoteca ed il fermo amministrativo da parte dell’esattore sono da considerarsi un mero atto conservativo dei beni immobili e mobili del debitore, con valore di misura cautelare e pertanto non costituiscono inizio di una procedura esecutiva.
Non erano, pertanto, già sotto la previgente normativa, di impedimento ad una richiesta di dilazione (. 161/2000; msg. 006070/2005).

LA DOMANDA DI DILAZIONE DEL DEBITO IN FASE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui il debito sia in fase amministrativa, in fase legale o già iscritto a ruolo ma non ancora notificato, la domanda deve essere unica e comprendere tutti gli importi non pagati.
A tal proposito è opportuno che l’assicurato si rivolga alla sede INPS di appartenenza affinché gli venga rilasciata una stampa con l’indicazione del debito, delle sanzioni  quantificate alla data di presunta presentazione della domanda ed i dati per la compilazione del modello F24.

Per ottenere la dilazione del debito in fase amministrativa il contribuente deve:

  1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede INPS;
  2. allegare la quietanza di versamento non inferiore ad 1/12° del debito contributivo del quale si chiede la rateazione, effettuato con modello F24 presso istituti bancari o postali;
  3. se si tratta di azienda con dipendenti, attestare l’avvenuto integrale pagamento delle quote a carico di quest’ultimi;
  4. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario INPS, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000 art. 35);
  5. continuare a versare gli acconti mensili fino all’invio del piano di ammortamento;

Dopo la delibera di accoglimento da parte dell’Istituto, definito il piano di ammortamento, la differenza dell’importo da rateizzare non ancora pagato, sarà iscritto a ruolo con la emissione di una cartella divisa per il numero delle rate residue (ruolo rateizzato circ. 169/2004).

ELENCO CODICI F24

NUMERO DI RATE

La domanda può essere proposta fino ad un massimo di 24 rate.

In alcuni casi tassativamente elencati dal legislatore è inoltre possibile richiedere , previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, la estensione del pagamento fino a 36 rate (Legge 389/89 art. 2, comma 11):

  1. calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini
  2. procedure concorsuali dichiarate
  3. carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di
    amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata
    erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione
  4. ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per
    eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche
    settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale
  5. trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
  6. contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributi
    sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi
    scadenze concomitanti
  7. debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precaria
    situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale

Inoltre esistono due ulteriori casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l’estensione fino a 60 rate (legge 388/2000 art. 116, comma 17):

1.  oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in
sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative
che hanno dato luogo all’inadempienza.

Non deve trattarsi di incertezza su questioni già oggetto di un costante orientamento
giurisprudenziale, ma occorre che le incertezze derivino dalla novità e complessità delle norme, sulle quali
insistano diversi orientamenti giurisprudenziali e/o amministrativi, tali da generare un convincimento errato
circa la sussistenza dell’obbligo contributivo, e che successivamente sia stato riconosciuto definitivamente, in via amministrativa o giurisprudenziale.

2.  fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p., all’Autorità
giudiziaria.

Tali disposizioni devono essere ulteriormente interpretate alla luce delle novità introdotte dalla Legge 178/2002. Dall’11 agosto 2002, giorno successivo all’entrata in vigore della legge, vigono due diversi criteri:

  • per i crediti in fase amministrativa i criteri di richiesta ed autorizzazione della dilazione nulla è variato;
  • per i crediti iscritti a ruolo le richieste possono essere autorizzate autonomamente dall’INPS fino a 60 mensilità, purché sussista una delle condizioni elencate nei punti  “a-b-c-d-e-f-g-h-i”.

(circ. 165/2001; circ. 74/2004; circ. 106/2005; circ. 84/2006)

COMPETENZA ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

L’autorizzazione spetta al Direttore provinciale – sub Provinciale se il debito contributivo non supera i 500.000 euro, al Direttore Regionale per importi da 500.001 ad 1.000.000 di euro ed al Direttore Centrale delle Entrate Contributive per debiti superiori ad 1.000.000 di euro.

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