La chiarezza del contratto di mutuo – ESIS

A volte i contratti di mutuo sono di difficile comprensione. Questo in parte è dovuto alla necessità di utilizzare termini tecnici insostituibili; certamente uno sforzo di semplificazione garantirebbe un rapporto più chiaro tra banche e clienti.

I consumatori, ai sensi del Codice del consumo (Decreto Legislativo . 206/2005), hanno un vero e proprio diritto ad una informazione esauriente – chiara e comprensibile – principio che, già a partire dal 1° ottobre 2003, in forza di una delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), è contenuto nella nuova disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Per effetto di quest’ultima normativa, le banche sono anzitutto tenute a mettere a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico un foglio informativo il quale deve contenere, tra l’altro, le condizioni economiche dell’operazione e le principali clausole contrattuali che la regolano.

Tale informativa può essere attuata anche mediante l’utilizzo di un prospetto chiamato European Standardised Information Sheet (E.S.I.S.), frutto del Codice deontologico per l’informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa di abitazione, promosso da una Raccomandazione del 1° marzo 2001 dalla Commissione Europea, e al quale hanno aderito la maggior parte degli istituti di credito.

ESIS – European Standardised Information Sheet

Caratteristica dell’E.S.I.S. è quella di fornire un’informativa personalizzata relativa al prodotto individuato come preferibile, contenente, tra l’altro, l’indicazione del tasso nominale e di quello effettivo, la durata, le rate e i relativi importi, le spese accessorie e altro. Il cliente è così in grado di valutare più agevolmente e soprattutto di confrontare le condizioni di mutuo proposte dalle diverse banche e di scegliere l’offerta più conveniente.

In forza della delibera del C.I.C.R. il cliente (mutuatario), una volta scelta la banca finanziatrice, ha poi il diritto di avere in consegna da quest’ultima, con un congruo anticipo prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo contrattuale per una ponderata valutazione del suo contenuto. La consegna di tale copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

E’ senz’altro da raccomandare al consumatore un effettivo e tempestivo esercizio di tale diritto, perché solo avendo il tempo di leggere le clausole economiche e normative del contratto (e di tutti gli allegati), o di farle leggere al notaio di fiducia o alle Associazioni dei consumatori, può richiedere eventuali modifiche e correzioni, nonché evitare sorprese dell’ultimo istante.

Al contratto deve altresì essere unito un documento di sintesi volto a fornire al cliente con chiara evidenza un riassunto delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Se si incontrano difficoltà nella comprensione di tali documenti e delle indicazioni fornite dai funzionari di banca, ci si può rivolgere sia alle Associazioni dei consumatori, sia al notaio, che daranno le informazioni e le spiegazioni del caso.

Qualunque cliente ha il diritto di scegliere il notaio di propria fiducia: può rivolgersi ad esso senza soggezione, anche prima della scelta definitiva della banca, allo scopo di ottenere informazioni e consigli.

Per porre una domanda su chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo, su ESIS – European Standardised Information Sheet, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti e su tutti gli argomenti correlati, clicca qui.

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29 novembre 2007 alle 12:38 pm

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