Prescrizione della cartella esattoriale – esempi utili al consumatore
Come sappiamo, la cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.
Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo.
In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.
Esempi utili per il consumatore
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e’ l’attuale termine – massimo di decadenza – che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento;
- Bollo auto: il termine di prescrizione e’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
- Canone RAI: la prescrizione e’ quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
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Nell’anno 1995 sono stato oggetto di una verifica induttiva da parte della G.D.F. conclusasi con una mega multa di circa 4.800.000.000 di vecchie lire. Conseguentemente, alla notifica della cartella esattoriale relativamente al debito presunto con l’ufficio delle IMPOSTE DIRETTE ho proposto ricorso in commissione tributaria che ha annullato quasi totalmente la suddetta cartella.
Oggi ha distanza di circa 16 anni dai fatti, da un estratto ruolo presso l’esattoria di zona, evinco che nell’anno 2000, l’ufficio di riscossione per il tramite dell’ufficio postale ha notificato a mio padre (non convivente) tra l’altro con raccomandata indirizzata ad un vecchio domicilio che seppur ancora risultasse la residenza anagrafica, già da anni non avevo più la disponibilità dell’immobile
( quest’ultima circostanza è documentabile) la predetta cartella si riferisce ad un presunto debito nei confronti dell’ufficio IVA scaturente all’accertamento suddetto.
La domanda che pongo è :
1. Conviene verificare se il debito è prescritto e amen ?;
2. Conviene eccepire la nullità della notifica e procedere con un analogo ricorso in commissione tributaria dove già per le medesime ragioni ho dimostrato la nullità del verbale redatto dal G.D.F. ;
3. Nel caso in cui decidessi per la prima ipotesi, di quali adempimenti da parte degli uffici di riscossione devo guardarmi, quali atti con effetti interrottivi ?
4. Chiaramente, gradirei suggerimenti anche per ipotesi diverse da quelle da me segnalate.
Ciao Jonata. Il tuo quesito andrebbe riproposto nella sezione “tasse” del forum di indebitati.it.
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