Ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale

Le motivazioni per il ricorso alla cartella esattoriale

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili per il ricorso: in generale la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella può essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007).

E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella:

(* nota) Sul punto e' recentemente intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al s., che ci si può rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e' viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e' il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa. Attenzione, non e' detto che non aver ricevuto il verbale significhi automaticamente che la notifica e' viziata, si deve verificare se questa risulti fatta nel rispetto delle leggi. In questa stessa scheda vi sono chiarite le varie possibilita', che comprendono per esempio la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Diversamente, se si intende contestare la cartella in se' (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere (meglio se con avvocato) presso il giudice dell'esecuzione ai sensi degli articolo 615 e 617 codice di procedura civile Cio' in quanto in questo caso la cartella e' il primo atto dell'azione esecutiva.

Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c'e' diatriba giurisprudenziale) si può genericamente dire che può essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perché si e' gia' pagato o perché si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e' di competenza dell'ente creditore).

C'e' da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perché qualora questi riscontrasse responsabilita' non sue, e' obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita' (si veda l'articolo 39 del decreto legislativo112/99). Il principio generale e' che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e' semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso. (Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall'Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08)

La cartella deve comunque riportare le modalita' di ricorso e l'organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.

Come presentare il ricorso alla cartella esattoriale

Occorre eseguire la notifica del ricorso in originale, redatto su carta da bollo (per atti giudiziari), nella misura di € 14,62 ogni quattro facciate. La notifica va fatta all'ente impositore, in uno dei seguenti modi:

a) tramite l’ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs. numero 546 del 1992;

b) tramite spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nella forma sopra indicate;

c) direttamente mediante consegna nelle mani dell'impiegato addetto al protocollo della Regione, che ne rilascia ricevuta sulla copia conforme all'originale.

A pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita (personalmente o a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento):

Unitamente al ricorso ed ai documenti sopracitati, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell'atto impugnato ed i documenti che produce, in originale o fotocopia (articolo 22 del D. Lgs. numero 546 del 1992: costituzione in giudizio del ricorrente).

Conseguenze della proposizione del ricorso alla cartella esattoriale

Il ricorso non vale, di per sé e fino alla decisione della controversia, a sospendere il pagamento del tributo eventualmente dovuto. Tuttavia, il ricorrente, se ritiene che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso (secondo le modalità descritte all'art 47 del D. Lgs. numero 546 del 1992).

Ricorso alla cartella esattoriale - La sentenza ed i mezzi d’impugnazione

La Commissione Tributaria Provinciale, terminato il processo, si pronuncia con sentenza. La sentenza è resa pubblica, mediante deposito nella segreteria, entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci gironi dal deposito suddetto.

Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale possono essere impugnate mediante l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. L’appello dev'essere proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale competente, ovvero quella nella cui giurisdizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza appellata. Per i termini d’impugnazione si veda quanto prescritto dall'articolo 51 del D. Lgs. numero 546 del 1992.

Assistenza tecnica nel ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale

Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. numero 546 del 1992).

Ricorso alla cartella esattoriale - Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Motivi di opposizione alla cartella esattoriale

1) La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non è valida ma nulla;
2) Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo è prescritto non è da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque e comunque è necessario sempre fare ricorso nei termini;
3) Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta;
4) Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso è l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento già effettuato), state attenti perchè trascorsi i 60 gg, l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso;

5) Prima della Cartella esattoriale è obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'Ente creditore, se la cartella non è stata preceduta dall'invito di pagamento, la cartella è nulla;

6) La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all'esattore entro i termini suddetti e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche è tardiva, rendendo la cartella nulla;

7) È illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa;
8) Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non è stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria può non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita;
9) Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta;

10) La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma è necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica;

11) Prescrizione cartella esattoriale non impugnata: la cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni è prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive:

a) secondo alcuni dopo 10 anni ex articolo 2967 del codice civile da quando è stata notificata;

b) secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce.

12) Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relata di notifica anche oltre il termine quinquennale, previsto dall'articolo 26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica. Commissione Tributaria di Caserta Sezione 10 Sentenza numero 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.;
13) Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sezione I civile, del 19-10-2006, numero 22375;
14) Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, è illegittimo richiedere l'intera somma;

15) I medici convenzionati con le aziende sanitarie locali ( Asl ) non sono soggetti al contributo al Servizio Sanitario Nazionale ( SSN ), in quanto assimilabili a lavoratori parasubordinati;

16) Le agevolazioni prima casa si prescrivono dopo tre anni;
17) I termini per fare ricorso e l'autorità a cui ricorrere: Cartelle per imposte e tasse, entro 60 gg alla Commissione Tributaria Provinciale, Cartelle per contributi previdenziali, entro 40 gg al Giudice del Lavoro, Cartelle per multe auto, entro 30 giorni ( gg. ) al Giudice di Pace dove è stata commessa l'infrazione;
18) La cartella esattoriale va notificata a tutti gli eredi collegialmente e impersonalmente al vecchio domicilio del de cujus;

19) In presenza di ricorso avverso accertamento è illegittima l'emissione della cartella se il Giudice non si è ancora pronunciato: La cartella esattoriale non può essere emessa se non dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, è illegittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che emette cartella preventivamente;

20) L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale è illegittima senza la valida notifica della cartella;

21) La cartella è nulla se non contiene il nome del responsabile del procedimento e la firma lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Pur tuttavia in questo contesto evidenziamo il cd. decreto mille proroghe che salva la nullità della cartella, norma che ipotizziamo essere illegale e incostituzionale in uno Stato di diritto come il nostro;
22) L'Avviso bonario è un atto impugnabile, lo ha stabilito al Corte di Cassazione;
23) La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità - Cassazione 21 marzo 2007;

24) Dazi Doganali si prescrivono dopo 3 anni dalla data della bolletta d'importazione lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13/10/2006;

Per fare una domanda sul ricorso giudiziale alla cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

5 Agosto 2013 · Paolo Rastelli





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