Ipoteca illegittima se Equitalia non produce copia delle cartelle e delle relate di notifica

L’iscrizione di ipoteca è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano secondo la quale il concessionario, e l’ente impositore, per l’iscrizione di ipoteca si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.

In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti all’iscrizione di ipoteca (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.

Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle il cui mancato pagamento ha determinato l’iscrizione di ipoteca.

Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.

Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10.

In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che

“E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.

Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima …”.

Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad iscrizione di ipoteca, e più in generale ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.

Anche per il TAR Calabria Equitalia deve esibire le cartelle

Equitalia è tenuta a esibire copia delle cartelle di pagamento se il contribuente ne fa espressa richiesta.

Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a produrre solamente gli estratti di ruolo – ossia delle mere stampe dove vengono indicate tutte le cartelle richieste al contribuente – ma non la copia delle cartelle non vi è sufficiente prova della notifica degli atti.

Ciò è quanto sostenuto dai giudici del TAR della Calabria, i quali dichiarano che “non è sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.301/09 del 30/04/2009).

Continua, dunque, a riscuotere molto interesse il problema legato alla documentazione che Equitalia è tenuta a fornire al contribuente per provare la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

A volte, infatti, può succedere che il contribuente venga a conoscenza delle cartelle solo casualmente perché, ad esempio, notificate in modo non corretto oppure ne venga a conoscenza attraverso atti successivi (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un’iscrizione ipotecaria).

In pratica, come già accennato in un precedente articolo intitolato “Equitalia deve produrre in giudizio le cartelle” (si veda articolo su internet:  http://www.nocensura.com/2012/01/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html), il concessionario è tenuto a produrre non solo la relata di notifica (in caso di consegna a mano) o la ricevuta di ritorno (in caso di notifica a mezzo posta) ma anche copia della cartella esattoriale (in quell’occasione erano state citate alcune sentenze della Commissione Tributaria di Parma come la n. 15/07/10 e la n.40/01/10).

Solo in  questo modo, infatti, viene data prova sia della ricezione della cartella da parte del contribuente (attraverso la relata di notifica) che del contenuto della cartella stessa (con la copia dell’atto).

La mancata esibizione delle cartelle da parte del concessionario della riscossione, dunque, non prova la correttezza delle operazioni di notifica degli atti.

Proprio in riferimento a ciò, si segnala un’altra importante sentenza del TAR della Calabria, la quale chiarisce che ogni cittadino “…ha in ogni caso un interesse giuridicamente rilevante ad accedere e ad ottenere copia della documentazione richiesta al fine dell’attivazione di eventuali ricorsi” e continua ancora sottolineando che “in propositonon può apparire sufficiente l’esibizione di copia degli estratti di ruolo, né il Collegio può aderire alla tesi dell’ETR (concessionario) secondo cui la cartella esisterebbe in un unico originale notificato alla parte e non ne sarebbero disponibili copie, in quanto in tal modo viene pregiudicata l’aspettativa della parte ad effettuare i controlli del caso” (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.172/07 del 26/02/2007).

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare palese il diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena l’illegittimità delle pretese.

Avv. Matteo Sances

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