Interpello – la richiesta di chiarimento ed interpretazione sull’applicazione delle norme fiscali

Attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L’interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l’Amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire “al buio”, con il rischio di andare incontro all’attività di controllo, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell’amministrazione sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.

L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

COSA PUÒ RIGUARDARE L’INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all’Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni.

In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).  Le istanze di interpello di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

  • le imposte sui redditi;
  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’Irap;
  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di bollo;
  • le tasse sulle concessioni governative;
  • l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all’ente che li gestisce (ad es. l’Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l’Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali). Per quanto riguarda l’IRAP la competenza a gestire l’interpello spetta alla stessa Amministrazione che esercita i poteri di accertamento.

In linea generale, la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all’Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all’Amministrazione finanziaria quando:

  • è interessato a conoscere l’interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle “al proprio caso concreto e personale”;
  • esistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma che si deve applicare.

Queste condizioni mancano se l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell’istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione “Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dell’economia e delle finanze;

  • non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

A CHI SI PRESENTA

L’istanza, redatta in carta libera non richiede l’adozione di particolari forme. Essa va presentata alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, mediante consegna o spedizione a mezzo posta, in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l’istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell’istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l’istanza di interpello direttamente all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell’atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell’art.63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

COSA DEVE CONTENERE

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
  • il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l’istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell’interpello.

Tuttavia l’Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l’inammissibilità dell’istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine entro il quale l’Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’interpello.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l’Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

L’ISTANZA NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l’adempimento tributario oggetto dell’istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l’Agenzia avrà risposto all’interpello.

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell’istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l’Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione “Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dell’economia e delle finanze.

In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

  • il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
  • l’istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL’INTERPELLO

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento.

Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l’operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

L’Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell’istanza di interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall’amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l’Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO (IN CARTA LIBERA)

RACCOMANDATA A.R.(1)  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (2)

Direzione Regionale di …………………………  Via …………………………

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il  sottoscritto  …………………………  nato  a …………………………  il ………………………… residente in ………………………… via …………………………  C.A.P. …………………………  telefono …………………………  fax ………………………… e-mail(3) …………………………   codice fiscale(4) …………………………  espone il seguente caso concreto e personale(5):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente(6):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

……………. lì …………….

NOTE

1. L’istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata presso la Direzione competente a mano ovvero spedita mediante plico raccomandato
(senza busta) con avviso di ricevimento.

2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a  rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla competente  Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

Per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e del Territorio, scrivere alla Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli enti locali, rivolgersi all’ente interessato (ad esempio al Comune per l’ICI).

3. È opportuno indicare anche il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.

4. Eventualmente, inserire qui “partita IVA……………….”, e, sempre eventualmente, “rappresentante legale della società …………………  con sede in …………………………………………… codice fiscale ……………… e partita IVA …………………..”.

5. Descrivere in modo circostanziato e specifico il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza da trattare ai fini tributari.

6. Esporre la propria soluzione interpretativa.

Per fare una domanda sull’interpello,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Annunci Google

ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it

Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it

Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it

Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici

Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+

Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it

Da Andrea Ricciardi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr

Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da e dallo staff

Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.

Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:

  1. indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
  2. domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
  3. risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;

Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del forum e del blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.

Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!

Annunci Google

ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili

  1. Interagire con il fisco – interpello ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 Attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza....
  2. Notifica della cartella esattoriale – guida e normativa LA NOTIFICA Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni). La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi...
  3. Avvio attività – inizio variazione e cessazione attività Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società). Il numero di Partita Iva (Art. 35 del decreto del...
  4. Notifica delle cartelle esattoriali – la procedura È possibile impugnare un atto di Equitalia spa (cartella esattoriale, avviso di mora, iscrizione di ipoteca o altro) per vizi di notifica di atti precedenti Che cos’è la “notifica”? La notifica è il procedimento con il quale un determinato atto (cartella esattoriale, avviso di mora, iscrizione di ipoteca o altro)...
  5. Ricorso – dove e quando se viene notificata una cartella pazza Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da sanzione amministrativa o da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale. Accertato il debito, l’ente creditore (detto anche “ente impositore”) lo iscrive in un elenco denominato “ruolo” che contiene...
  6. La cartella esattoriale – notifica al destinatario, a soggetti terzi, all’estero e per giacenza Notificare, in termini giuridici, vuol dire “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di effettuare il pagamento entro un termine (nel caso specifico di 60 giorni). La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi...
  7. Annullamento della cartella esattoriale – quando e come chiederlo Procedura di annullamento della cartella esattoriale Per annullamento della cartella esattoriale deve intendersi la richiesta che il debitore inoltra all’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa. La procedura di annullamento della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso...
  8. Ritenuta alla fonte PREMESSA L’istituto della ritenuta alla fonte trova la propria disciplina nell’ambito delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sul reddito ed, in particolare, con riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, nell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, per brevità, D.P.R. n. 600...
  9. IVA ed imposte dirette – costi deducibili I principi generali per la deducibilità dei costi sostenuti Il reddito imponibile Irpef è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi (in denaro o in natura) percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta. Tale principio non è assoluto giacché, in alcune circostanze, esso viene derogato. Nella determinazione...
  10. Notifica della cartella esattoriale dopo l’avviso di accertamento Avviso di accertamento L’avviso di accertamento è un atto mediante il quale viene formalmente notificato un addebito al contribuente. L’avviso di accertamento può essere: “in rettifica”, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione; “d’ufficio”, quando il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione o ha presentato una dichiarazione nulla; “parziale”,...

Autore

31 maggio 2009 alle 10:15 am

Annunci Google