Il tasso di mora per ritardato pagamento della rata di mutuo

Il tasso di mora per ritardato pagamento della rata di mutuo è l’interesse diretto a risarcire il creditore per danno dipendente dal ritardo nel pagamento della rata di mutuo.

Anche se chi chiede un mutuo non pensa di venire a trovarsi nella condizioni di non poter pagare puntualmente le rate, è necessario valutare attentamente anche questa eventualità per evitare che circostanze sfavorevoli o impreviste producano pericolosi effetti a catena.

Gli interessi moratori afferenti il contratto di mutuo

Gli interessi moratori, o di mora, sono diretti a risarcire il danno dipendente dal ritardo nel pagamento della rata ed ovviamente non sono cumulabili con i normali interessi contrattuali. Generalmente gli interessi moratori sono stabiliti per iscritto nel contratto di mutuo. Essi vengono determinati in misura superiore a quello pattuito per il finanziamento, anche al fine di disincentivare il ritardato pagamento delle rate. La misura aggiuntiva oscilla tra 2 e 4 punti percentuali. Tuttavia essi possono variare, anche in modo considerevole, da banca a banca. Accertarsene prima potrebbe evitare noiosi inconvenienti qualora si dovesse ritardare il pagamento di una rata.

Abbiamo detto che il tasso di mora è generalmente superiore a quello ordinario, al fine di disincentivare il ritardo nei pagamenti; anch’esso, però, secondo i più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali, non può esorbitare certi livelli affliggendo in modo eccessivo il mutuatario. In alcuni contratti, accanto alla mora, si aggiungono altre voci (commissioni di insoluto, spese di recupero crediti, ecc.), che ottengono nella sostanza il risultato di maggiorare l’ammontare di risarcimento a carico del mutuatario.

Decadenza dai termini di rateizzazione del mutuo

Il ripetersi di ritardi, o addirittura di definitivi mancati pagamenti delle rate, conduce alla decadenza dai termini di rateizzazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell’intero capitale e di tutti gli oneri accessori maturati: la mancata restituzione apre la strada al recupero coattivo del credito, mediante le procedure giudiziarie esecutive, con i relativi costi a carico del debitore, che comportano la vendita forzata dell’immobile concesso in ipoteca.

Più precisamente due elementi sono necessari perché si verifichi la mora:

  • l’imputabilità del ritardo al debitore, cioè la colpevolezza dello stesso;
  • la “costituzione in mora”, ossia un atto formale, scritto, comunicato al debitore con il quale il creditore (la società che ha erogato il mutuo) richiede al debitore l’adempimento della prestazione (cioè il pagamento). La costituzione in mora vale anche ad interrompere la prescrizione.

L’ente che ha erogato un mutuo può invocare, come causa di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento della rata quando il ritardo si sia verificato per almeno sette volte, anche non consecutive.

Cosa è il ritardato pagamento delle rate del mutuo

Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30mo e il 180mo giorno dalla scadenza della rata. Di conseguenza la risoluzione può essere invocata solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di ogni singola rata senza che il debitore abbia ancora pagato.
È comunque consigliabile informarsi sui tempi di ritardo previsti, prima che la pratica passi all’ufficio legale.

Gli inadempimenti verificatisi nel settore dei finanziamenti causano anche le dovute segnalazioni ad enti pubblici e privati appositamente costituiti per il controllo e la prevenzione delle frodi e il rischio del credito, e che hanno lo scopo di monitorare la puntualità dei pagamenti effettuati; la segnalazione degli inadempimenti a questi enti può pregiudicare l’ottenimento di nuovi finanziamenti.

I Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.)

I Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.), gestiti dagli enti privati sono soggetti a codici deontologici e di buona condotta; la banca dati gestita da enti pubblici detta centrale rischi o CR) è disciplinata dalle istruzioni della Banca d’Italia.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari adibita ad abitazione principale del mutuatario, la Legge 244/2007 ha introdotto la facoltà per il debitore di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto e sempre che non siano iniziate le suddette procedure esecutive.

Per ottenere tale beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate, e deve fornire questa dimostrazione secondo le modalità previste da un regolamento di attuazione.

Fino ad oggi (aprile 2009) purtroppo, il regolamento di attuazione non ha avuto luce.

Alcune regioni hanno autonomamente provveduto a rendere operativi provvedimenti di sospensione del pegamento delle rate del mutuo, finanziandoli con fondi propri.

Per porre una domanda sul tasso di mora per ritardato pagamento della rata del mutuo, sulla decadenza dai termini di rateizzazione del contratto di mutuo, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo e sulle normative vigenti in tema di mutuo, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

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29 novembre 2007 alle 2:30 pm

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  • manuela 20 giugno 2011 at 22:56

    ho una domanda, il mio mutuo ha scadenza il 31/05 ed il 30/11 di ogni anno, quando arriva l’avviso c’è scritto sempre che può essere pagato entro qualche giorno, ad esempio questa volta c’era scritto entro il 05/06/2011, che era domenica, io ho pagato la rata il 06 che era lunedì in banca (anche perchè io ho i soldi da parte alla posta e in quella settimana non funzionava nulla alla posta e l’unicredit non mi permette di fare bonifici o mav per pagare il mutuo).
    è possibile che possa essere segnalata al Crif?
    il 05 era un festivo ed io ho pagato tutto anche 2,52 euro di interessi che mi ha chiesto l’impiegata della banca!
    mi sapreste dare una risposta?
    grazie

    • dott. Emanuele Perrotta 21 giugno 2011 at 00:30

      Ciao Manuela. Il tuo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti” del nostro forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.

      Potrai inserire il tuo quesito e leggere la risposta degli esperti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.

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