Ravvedimento operoso

Il contribuente o il sostituto di imposta che commettono omissioni e irregolarità fiscali possono regolarizzarle attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.

Il ravvedimento operoso è applicabile a tutte le irregolarità commesse ai fini delle imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, eccetera) e tributi locali (Ici).

Il ravvedimento operoso costituisce, pertanto, uno strumento efficace per evitare l’instaurarsi del contenzioso fiscale, a patto che ricorrano le condizioni richieste dalla legge e venga utilizzato entro limiti di tempo determinati.

Il ravvedimento operoso infatti non è consentito:

  • quando la violazione è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore; a questo proposito è importante precisare che ci si riferisce alle constatazioni “esterne” che sono quelle portate a conoscenza degli interessati attraverso la notifica dell’atto. Il ravvedimento operoso è perciò consentito quando la violazione è stata constatata dall’ufficio ma non è stata portata a conoscenza del contribuente;
  • quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; in questi casi l’esclusione del ravvedimento operoso non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
  • quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento operoso indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.


Il  decreto legge n. 203 (articolo 2) del 2005 ha previsto che se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei redditi, nonché quella dei sostituti d’imposta e quella Iva), a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto. Le somme a titolo di sanzione dovute in base a questi controlli effettuati prima della presentazione della dichiarazione si riducono a un terzo (cioè, sono pari al 10% dell’imposta dovuta, considerato che la sanzione ordinaria è pari al 30%) nel caso in cui si provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Alla luce di queste nuove disposizioni, per la concreta fruibilità del ravvedimento operoso risulta dunque opportuno provvedere al più presto a regolarizzare le violazioni relative al pagamento dei tributi.

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Il ravvedimento operoso si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento operoso non è valido.

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I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento operoso vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

  • per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24, nel quale non devono essere indicati né il codice ufficio né il codice atto;
  • per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

  • se il periodo d’imposta da indicare non coincide con l’anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es. 2005);
  • se sono dovuti interessi, questi, calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono.

È possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento operoso, con i crediti d’imposta del contribuente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

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  • massimo paglialunga 22 dicembre 2009 at 13:29

    Dal 1° gennaio 2009 scende il tasso di interesse legale

    Dal 1° gennaio 2010 gli interessi legali passano dal 3 all’1%. Ne beneficia chi deve pagare interessi calcolati in base a questo parametro. Conseguenze anche sui pagamenti in ritardo delle imposte.

    Tassi in calo

    La modifica è stata decisa dal ministero dell’Economia sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo. Il nuovo coefficiente, pari all’1%, entra in vigore il primo gennaio 2010, mentre il vecchio tasso (3%) rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.

    Versamenti in ritardo delle imposte

    Fra le altre conseguenze, cambieranno gli importi dovuti al Fisco per i versamenti in ritardo, tramite la procedura di “ravvedimento operoso”.

    A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale il pagamento andava fatto e fino al giorno in cui si fa il versamento. Considerando i tassi in vigore nei diversi periodi interessati. Per esempio: su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2010 (la scadenza era il 16 dicembre 2009) bisognerà calcolare gli interessi del 3% dell’imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e dell’1% dal 1° al 15 gennaio.

    Attenzione ai calcoli, anche in caso di cartella esattoriale, tenendo conto di tutte le variazioni del tasso nel tempo.

    Ricordate, per esempio, che il tasso di interesse legale era stato portato al 3% il primo gennaio 2008, in precedenza era pari al 2,5%.

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