Il protesto dei titoli cambiari

Un titolo cambiario può essere un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario (pagherò), un assegno circolare.

Il protesto è quell’operazione con la quale un titolo cambiario che prevede  il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, e’ consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata – o in assenza dell’interessato – redige la “levata” del protesto, rendendo cosi’ il titolo esecutivo (al pari, cioe’, di un decreto ingiuntivo).

Da questa operazione ne consegue, per il protestato, di poter subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare. Il titolo protestato, infatti, ritorna – attraverso le banche – in mano al creditore, che decide se esigere il credito in tal modo o lasciar decadere questo suo diritto. Nel frattempo -per il debitore- la cifra e’ maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l’eventuale processo esecutivo. Per approfondire il punto si veda la scheda tra i link.

LA LEVATA DI PROTESTO

L’ufficiale giudiziario (o il notaio, il segretario comunale, etc.) redige la “levata di protesto”, dando cosi’ l’avvio alla relativa pratica. Si tratta di un documento -cartaceo o registrato su supporto informatico- riportante l’elenco mensile dei protesti emessi, solitamente diviso in due parti relative alla prima e alla seconda meta’ del mese.

Per ogni singola registrazione di protesto, o rifiuto di pagamento, devono essere indicati vari dati: il numero progressivo dell’elenco, data, luogo della levata o della registrazione, nome o denominazione e domicilio di chi ha chiesto il pagamento, nome o denominazione e domicilio di colui nei cui confronti c’e’ stata contestazione e levata del protesto – o che comunque si e’ rifiutato di pagare, il suo codice fiscale o la data e il luogo di nascita -nel caso di societa’, il numero di iscrizione al registro delle imprese.

Nell’elenco devono anche essere riportati la natura del titolo di credito protestato, la sua data di scadenza (per le cambiali e i vaglia cambiari), il codice della valuta, l’ importo ed i motivi del rifiuto espressi con un codice.

Gli elenchi sono poi trasmessi al presidente del Tribunale della circoscrizione dove i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, entro il 5 ed il 20 di ogni mese.

Ogni primo del mese, inoltre, gli elenchi sono trasmessi anche al presidente della Camera di commercio della circoscrizione del Tribunale suddetto, tramite supporto informatico o per via telematica.

PUBBLICAZIONE SUL “BOLLETTINO” DEI PROTESTI

Le camere di commercio devono protocollare gli elenchi ricevuti e pubblicarne i dati entro 10 giorni dalla loro ricezione. La pubblicazione avviene tramite iscrizione dei protesti in un apposito archivio informatizzato, comunemente detto il bollettino dei protesti.

Le notizie dei protesti vengono conservate per cinque anni dal momento della loro iscrizione.

Le iscrizioni possono essere modificate, sospese o annullate per diverse ragioni, ovvero in caso di pagamento della cambiale protestata entro un anno dalla data di levata, in caso di riabilitazione (di un protesto che riguarda un assegno o una cambiale pagata dopo l’anno) nonche’, ovviamente, in caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente.

Una nota sul protesto per mancata accettazione di una tratta

La cambiale tratta, che a differenza del paghero’ non contiene una dichiarazione di pagamento ma un ordine da parte del creditore (traente) verso il debitore (trattario), prevede di solito un’accettazione scritta, da apporre da parte del debitore sul titolo stesso tramite firma.

Il debitore/trattario diventa obbligato al pagamento solo se accetta il titolo, e quindi solo in questo caso puo’ essere protestato in caso di mancato pagamento per poi subire azioni di recupero dirette.

Il suo rifiuto di accettare comporta in ogni caso la possibilita’, per l’eventuale portatore (a cui per esempio la tratta e’ stata girata), di esercitare le azioni di recupero sul traente o sugli altri obbligati.

Per far cio’ il creditore deve far levare un apposito protesto, detto “protesto per mancata accettazione” (l’azione di regresso puo’ avvenire senza levare il protesto solo se sul titolo vi sia una clausola tipo “senza protesto” o “senza spese”).

Il traente, infatti, oltre a rispondere solidalmente col debitore/accettante del pagamento. risponde anche della sua mancata accettazione.

Questo tipo di protesto, come quello per mancato pagamento, e’ un atto autentico che dev’essere levato da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato dopo che e’ stata constatata la mancata accettazione.  Anche questi protesti vengono pubblicati nel bollettino tenuto dalle camere di commercio.

CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO DEI PROTESTI

L’archivio informatico dei protesti puo’ essere consultato da chiunque, sia recandosi personalmente presso le camere di commercio sia via Internet mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con le camere di commercio stesse o con i distributori ufficiali di Infocamere, la societa’ che gestisce il sistema informativo delle camere di commercio.

La consultazione permette di cercare notizie sui protesti, estrarne gli elenchi e i rifiuti di pagamento su scala nazionale. Le ricerche possono avvenire per nome o con altre chiavi tipo la data e il luogo di levata o registrazione, il codice fiscale, la data di scadenza dell’atto protestato, la data di iscrizione al registro.

Si puo’ chiedere copia dell’elenco di tutte le iscrizioni dei 15 giorni precedenti a quello in cui e’ fatta la ricerca, nonche’ copia delle variazioni al registro. Le informazioni devono sempre contenere la data del loro ultimo aggiornamento. La data di ricerca e’ registrata.

Dietro pagamento di un diritto di segreteria e’ possibile inoltre chiedere una visura o una certificazione sull’esito della ricerca che, in caso positivo, dovra’ contenere la causale del protesto.

Assegno impagato: Iscrizione alla CAI, “revoca di sistema” e sanzioni

Gli assegni emessi senza provvista vengono inseriti in un archivio informatizzato detto CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, archivio che raccoglie anche segnalazioni inerenti assegni emessi senza autorizzazione e le carte a cui e’ stata revocata l’autorizzazione all’uso.

L’iscrizione comporta, pur se successivamente l’assegno viene pagato, la cosiddetta “revoca di sistema”, ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l’obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta -in concreto- il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio.

L’ iscrizione e’ immediata (entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno) solo nei casi di protesti di soggetti gia’ iscritti al CAI per lo stesso motivo oppure nei casi di protesti causati da “firma non conforme” (tipicamente l’emissione senza autorizzazione) o che riguardano soggetti interdetti.

In tutti gli altri casi viene concessa una tolleranza di 60 giorni durante i quali l’interessato puo’ evitare l’iscrizione – e tutte le relative conseguenze – pagando il dovuto.

Di tale periodo di tolleranza il soggetto interessato viene portato a conoscenza con il cosiddetto “preavviso di revoca” , che deve essere inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.

Il pagamento entro 60 giorni, detto “tardivo”, comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto e di gestione), nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.

Esso puo’ avvenire presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.

Detto pagamento dev’essere anche dimostrato presso l’ufficiale che ha elevato il protesto (in molti casi presso la stessa banca) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Tale dimostrazione puo’ avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto (come gia’ detto). Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sia pecuniarie che accessorie, consistenti nel prolungarsi del periodo di divieto di emettere assegni).

Note importanti

  • Anche se un assegno impagato non viene protestato si potrebbe comunque essere iscritti al CAI e dover pagare le sanzioni amministrative di cui sopra. La segnalazione al Prefetto, in questo caso, invece di arrivare dall’ufficiale che ha elevato il protesto arriva direttamente dalla banca o dalla posta (comunque sempre dopo che sono decorsi i 60 giorni utili per pagare). Per dimostrare il pagamento entro 60 giorni, in questo caso, ci si deve rivolgere all’ufficio postale o alla prefettura chiedendo che la procedura venga bloccata.
  • Il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da’ diritto alla cancellazione di quest’ultimo. La cancellazione del protesto puo’ essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.

Un caso particolare, l’assegno postale

Il dpr 298/2002 (regolamento recante modifiche al dpr 144/2001 sui servizi di bancoposta) contiene norme relative agli assegni postali ed estende agli stessi le disposizioni che riguardano gli assegni bancari.
Anche per gli assegni postali quindi puo’ scattare il protesto, con una distinzione.

Se l’assegno postale e’ presentato all’incasso presso una banca e risulta non coperto, la dichiarazione sostitutiva del protesto sara’ redatta dal capostanza di compensazione di una delle filiali della banca d’Italia con sede a Roma o Milano, mentre se la negoziazione avviene presso uno sportello postale il protesto sara’ levato da un levatore competente per territorio dove ha sede l’ufficio che ha emesso il titolo (stampato sull’assegno stesso).

Le modalita’ di cancellazione, nonche’ di riabilitazione, sono comunque le stesse degli assegni bancari.

Articolo di Rita Sabelli con la collaborazione di Barbara Vallini

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  • maria serra 11 febbraio 2010 at 10:57

    Roma: protestati riabilitati con documenti falsi, 12 arresti delle Fiamme Gialle

    Riabilitavano le persone protestate prive dei necessari requisiti con un sofisticato sistema fraudolento. Questo è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.

    Nell’operazione le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria, hanno arrestato dodici persone ed eseguito decine di perquisizioni presso le abitazioni degli indagati e le sedi di numerose societa’.

    Gli arrestati, costituenti un vero e proprio sodalizio criminale, si occupavano di ricostruire la posizione dei soggetti protestati, consentendogli in tal modo di ottenere illecitamente la riabilitazione.

    Il tutto era reso possibile grazie alla produzione di falsa documentazione attestante inesistenti requisiti soggettivi ad opera di compiacenti funzionari pubblici in servizio presso alcuni municipi Capitolini e il Tribunale Civile di Roma.

    Qui, in particolare, operava un cancelliere, oggi in pensione, che assicurava l’emissione dei decreti di riabilitazione. L’esistenza di tale illecito meccanismo ha, nel tempo, determinato una abnorme confluenza, sulla Capitale, di istanze di riabilitazione di soggetti protestati provenienti da tutto il territorio nazionale.

    L’indebita ricostruzione della posizione soggettiva dei protestati si perfezionava mediante: la falsa attestazione della residenza dei protestati a Roma; la formazione di dichiarazioni sostitutive firmate da ignari creditori attestanti l’avvenuto pagamento dei titoli protestati; la produzione di falsi titoli di credito (assegni e cambiali); la formazione di artefatte levate di protesto recanti false firme di notai e inesistenti numeri di repertorio.

    Per la produzione dei falsi documenti, necessari per ottenere il decreto di riabilitazione protesti, i sodali si sono avvalsi anche della collaborazione di alcune stamperie Capitoline che hanno abusivamente riprodotto i sigilli di Stato ed i timbri comunali, utilizzati successivamente per la formazione degli atti falsi. L’attivita’ fraudolenta non si e’ poi limitata al conseguimento della riabilitazione presso il Tribunale Civile.

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