Il pignoramento nel recupero crediti – Scheda pratica di Rita Sabelli

Il pignoramento è’ l’atto con cui si inizia l’espropriazione forzata che segue l’esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.

Disciplinato dal codice di procedura civile all’art.491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e’ in pratica una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione e i frutti di esso.

INGIUNZIONE

L’ingiunzione deve anche contenere:

  1. l’invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
  2. l’avvertimento che il debitore puo’ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio’ depositando in cancelleria un’apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.

FORMA DEL PIGNORAMENTO

Viene redatto dall’ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l’ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall’ufficiale giudiziario.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L’ufficiale giudiziario puo’ avere l’assistenza della forza pubblica.

Non puo’ riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta’ l’importo del credito precettato).

In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Non puo’ essere eseguito nei giorni festivi e fuori l’orario stabilito dalla legge per le notificazioni (dalle 7 alle 21).

Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall’ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non puo’ essere il creditore o il debitore qualora l’altra parte non dia il suo consenso).

Nota importante:

Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’immobile non di proprieta’ del debitore.

E’ sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere -in forza di legge- che i beni contenuti nell’immobile siano di sua proprieta’, salvo prova contraria (sua o dell’effettivo proprietario).

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l’esatta descrizione dell’immobile e l’ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi.

Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice puo’ anche nominare persona diversa.

Cio’ avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Riguarda crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che si trovano presso terzi.

Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all’ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l’indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

L’atto contiene anche l’invito a presentarsi davanti al giudice per dichiarare “di quali cose o quali somme” il terzo e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Interessante osservare che questa disposizione non riguarda i pignoramenti “esattoriali” (si veda piu’ avanti), per i quali e’ invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.

EFFETTI DEL PIGNORAMENTO

Il pignoramento, nelle varie specie, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).

Per gli immobili vale la regola dell’anteriorita’ della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.

COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA’

Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita’ nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest’ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.

Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita’ e di malattia.

Sono parzialmente impignorabili, invece, tutti i beni indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore.

Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una societa’.

Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche’ i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.

PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIO

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici.

Per questi ultimi ricordiamo che gia’ da tempo e’ stata abolita la regola di assoluta impignorabilita’ a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

  1. se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
  2. se il debito e’ verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
  3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

E’ da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e’ decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI

In questa evenienza o quando si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l’ufficiale giudiziario puo’ interpellare ufficialmente il debitore riguardo all’esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento.

I debitori che – quando interpellati – dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall’art.388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).

Ulteriormente l’ufficiale giudiziario puo’, sempre nell’ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche.

Se il debitore e’ un imprenditore commerciale, inoltre, l’ufficiale potra’ consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.

Tutto cio’ anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza puo’ chiedere l’integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall’ufficiale giudiziario.

A tal scopo il giudice ha facolta’ di nominare un perito stimatore.

EVITARE IL PIGNORAMENTO

il debitore puo’ versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo dovuto aumentato delle spese perche’ esso sia consegnato al creditore.

Per evitare il pignoramento di cose, egli puo’ versare l’importo dovuto comprensivo di spese all’ufficiale giudiziario perche’ rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse.

In questo caso l’importo dovuto va aumentato dei due decimi.

LA LIBERAZIONE DEI BENI DAL PIGNORAMENTO

Per la liberazione dei beni dal pignoramento è necessaria una specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione.

Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo dovuto. Il giudice decide l’ammontare della somma da sostituire e puo’ stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi. In tal caso la somma sara’ aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).

Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.

I beni sono liberati dal pignoramento con l’ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell’intera somma.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

In qualsiasi momento precedente alla vendita dei beni pignorati, il debitore può chiedere un’istanza al giudice per la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro equivalente al valore del credito e delle spese di procedimento.

Il debitore in questo caso è tenuto al versamento di un deposito di almeno 1/5 del valore del debito complessivo. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

A seguito dell’istanza il giudice sentite le parti, determinerà una scadenza entro la quale il debitore sarà obbligato al pagamento dei restanti 4/5 della somma residua.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell’istanza forma parte dei beni pignorati.

L’istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

L’istanza di conversione può essere presentata una sola volta e non è ammessa rateazione. Di conseguenza, se alla data stabilita, il debitore non avrà provveduto al saldo del proprio debito non potrà più richiedere nessuna istanza e la somma pagata entrerà a far parte dei beni pignorati con la ripresa della procedura esecutiva.

QUANDO IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA

Questa evenienza si ha quando siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un’ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.

IL PIGNORAMENTO “ESATTORIALE”

Se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione puo’ mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto.

Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile gia’ viste in questa scheda, a cui vanno aggiunge quelle piu’ specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.

Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia’ detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta’), e rimangono valide le regole relative all’impignorabilita’.

Cambiano un po’, semmai, le procedure. Il pignoramento, in questo caso:

  • non puo’ aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
  • puo’ essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro;
  • se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell’immobile l’agente della riscossione deve prima iscrivere un’ipoteca e puo’ procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato;
  • nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l’intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica;
  • perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all’asta).

Nota importante

Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura “esattoriale” presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica, gia’ detta, disciplinata dal codice di procedura civile.

La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, versi direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).

Sul punto, la società Equitalia ha emesso, con la recentissima direttiva n. 12 dell’8 giugno 2010, disposizioni di maggior favore per il contribuente. In particolare ha previsto che il terzo debba effettuare il versamento entro sessanta giorni, e non più entro quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Questo vuol dire che il contribuente ha molto più tempo per opporsi al pignoramento che ritenga illegittimo.

Possono redigere e notificare l’atto, inoltre, anche i dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio di funzioni di “ufficiale della riscossione” (novita’ introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142).

COME SI CONTESTA IL PIGNORAMENTO

Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la piignorabilita’ dei beni possono essere proposte al giudice dell’esecuzione.

Cio’ tramite un avvocato ed ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile.

In caso di procedura “esattoriale” si puo’ agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita’ dei beni.

La materia e’ assai complessa, ed e’ quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.

a cura di Rita Sabelli – ha collaborato Katia Moscano – scheda aggiornata il 08/06/10

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  • pinco 16 gennaio 2012 at 08:32

    Salve, grazie per la precisazione.

    Ma il pignoramento puo’ avvenire anche se il creditore non sono io (persona fisica) ma e’ la società srl della quale io sono l’amministratore .
    Puo’ essere comunque pignorato?

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