Il pignoramento del conto corrente – problematiche attuative

Prima di affrontare le questioni precipue relative al  pignoramento del conto corrente, è necessario accennare al contratto di deposito bancario ed al tipo di rapporto intercorrente fra istituto di credito e correntista.

In forza del contratto di deposito bancario che intercorre tra il cliente e la banca,  questa acquista la proprietà della somma depositata  ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (cfr. art. 1834 c.c.).

Trattandosi di un contratto essenzialmente reale esso si  perfeziona con il deposito della somma e, qualora non sia stato convenuto un termine, la banca è tenuta alla restituzione delle stesse a richiesta del depositante (correntista).

Tale rapporto bilaterale (correntista – banca)  assume rilievo anche in sede di espropriazione forzata  presso terzi.  L’esecuzione a danno dell’istituto di credito, mediante la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente ,  fa si che esso acquisti non solo la qualifica di “custode” dei beni pignorati,  ma soprattutto la qualifica di “debitor debitoris” nei confronti del creditore procedente.

Obblighi e responsabilità dell’istituto di credito (terzo) nel pignoramento del conto corrente

L’obbligo di custodia si concretizza nel duplice divieto di “non disporre delle somme senza ordine del Giudice” e  di   “non sottrarle all’azione esecutiva del creditore”.  Come ampiamente argomentato dalla giurisprudenza,  l’inosservanza degli obblighi gravanti sul terzo (la banca) nel pignoramento del conto corrente,  integrano la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 del c.c. ” Cass. Sez, Un. Sent. del 18 dicembre 1987 n. 9407.

Chiarita la posizione del terzo, cristallizzato l’inizio dell’esecuzione nell’ingresso del Funzionario UNEP (ex Ufficiale Giudiziario C1)   nella banca con contestuale notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente, occorre ora soffermarsi su alcuni profili,  degni di rilevo,  relativi alla spazio temporale intercorrente tra data di notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente e la data della dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c..

La dichiarazione di quantità dell’istituto di credito nel pignoramento del conto corrente

Il tenore letterale della norma   prescrive che il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme “è” debitore o “si trova” in possesso.

Orbene la giurisprudenza afferma  che il credito deve esistere al momento della dichiarazione resa  (l’art. 547, comma 1°, c.p.c. richiede che il terzo indichi, al momento della dichiarazione, “di quali somme è debitore”) a mezzo raccomandata a/r (nei casi ammissibili )  ovvero in udienza  o,  al più tardi, in caso di dichiarazione negativa,  al  momento  della pronuncia della successiva sentenza  resa a seguito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex  art. 549 (cfr. Cass. Civ. 15615 del 26.07.2005, Cass. Civ. n. 6245  del 24.11.1980, Cass. Civ. n. 13021 del 09.12.92).

Si pone dunque il problema,  non di scarso rilievo,  di accertare se,  ed in che modo,  le vicende intercorse medio tempore,  e che interessano il rapporto di conto corrente bancario,  incidono o possono incidere sulla dichiarazione resa dalla banca.

Si ritiene che la banca possa integrare e/o modificare la dichiarazione resa, eventualmente in forma scritta,  anche in udienza, con rettifica a posteriori della stessa.

Va da se che le  modifiche in melius, eventualmente per rappresentare al creditore la sopravvenuta  esistenza  di crediti,  inesistenti all’atto del pignoramento del conto corrente,  non possono che favorire il creditore procedente e sono pertanto perfettamente ammissibili.  Problemi, invece,  si pongono laddove la dichiarazione sia modificativa in peius, come nel caso in cui la banca renda una dichiarazione in rettifica con cui precisa che non vi sono somme sufficienti a coprire il debito o addirittura che il saldo conto è pari a zero,  e dunque revochi la dichiarazione “positiva” precedentemente  resa.

Gli errori nella dichiarazione di quantità resa dall’istituto di credito nel pignoramento del conto corrente

Tale ipotesi,  che apparentemente può apparire marginale,  è comune nella pratica e trova riscontro laddove l’errore (più o meno scusabile) è frutto della contabilizzazione degli assegni bancari o circolari.  Infatti, nel corso delle operazioni di  accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date: contabile, valuta e disponibile.

In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.

Dunque può accadere che la banca abbia solo contabilizzato la somma riportata  nel titolo sul conto corrente del debitore esecutato ma che di fatto,  tale somma, non rappresentando un credito (del debitore) verso la banca,  non sia disponibile e dunque non sia pignorabile.

La somma incorporata nel titolo è contabilizzata “salvo buon fine” e dunque rappresenta un credito soggetto alla condizione sospensiva di insoluto con effetto retroattivo al momento della negoziazione,  ex art. 1360 c.c.

Qualora la banca sia incorsa in errore di fatto, rendendo una dichiarazione positiva, facendo affidamento sui titoli versati,  poi non pagati,  con conseguente azzeramento del saldo,  la stessa può,  secondo parte della giurisprudenza, andare esente da responsabilità (Cass. Civ. 3958/2007).

Non va tuttavia sottaciuto  che sul terzo grava un preciso obbligo di custodia che si estrinseca nella tutela delle ragioni creditorie,   accantonando le somme assoggettate a pignoramento e che via via vanno  ad incrementare il conto corrente sino alla concorrenza del credito azionato (Cass. Civ.  24 novembre 1980, n. 6245), oggi aumentato della metà.

Vincolo temporale del pignoramento del conto corrente

Occorre ancora chiarire  il limite temporale  del perdurare del vincolo sulle somme assoggettate a pignoramento del conto corrente.

Infatti, l’istituto di credito, a  seguito della notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente, vincola il conto corrente stesso  rendendo le somme non più disponibili per il correntista.  Gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che si concretizza o in un’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c..

La posizione del terzo (istituto di credito)  assume rilievo anche sotto un altro profilo per così dire  pratico -  applicativo.

Le norme dettate sul pignoramento presso terzi non impongono un obbligo specifico in capo al Funzionario UNEP, di notificare l’atto previamente al terzo;  tuttavia,  ragioni di opportunità, legate alla tutela della salvaguardia delle ragioni creditorie, consigliano di notificare l’atto di pignoramento del conto corrente prima alla banca e poi al debitore.

Notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente

Del resto,  anche in questo caso,  soccorre  il tenore letterale della norma (art. 543 c.p.c.), cui essenzialmente riconduce l’art. 12 delle preleggi, che parla di atto notificato “personalmente al terzo” e al “debitore” quasi a far ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire una priorità cronologica alla posizione del terzo.

Nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente non si sia perfezionata nei confronti del terzo (l’istituto di credito)  resta allora da chiedersi se il Funzionario U.N.E.P. debba procedere comunque alla notifica del pignoramento al debitore  ovvero debba restituire l’atto al creditore (istante) procedente.

Favorevoli a questa seconda soluzione sembrano essere le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia che da ultimo, con circolare Prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20/07/2011 (ed altre conformi sul punto),  ha chiarito che “  nel caso di mancata notifica dell’atto di pignoramento al terzo, si ritiene che l’Ufficio N.E.P. debba restituire il predetto atto al procuratore della parte procedente, per le eventuali ulteriori indicazioni” (v. www.auge.it);  quantunque fonti di diritto interno,  le predette circolari indirizzano e coordinano l’attività degli Uffici N.E.P.,  razionalizzando gli scopi istituzionali loro affidati.

Pertanto, si ritiene che in sede di esecuzione il Funzionario U.N.E.P. uniformi la propria condotta a tali direttive.

Sulla scorta delle problematiche appena  evidenziate è agevole cogliere come un intervento più incisivo del legislatore servirebbe a sgombrare il campo da dubbi interpretativi in quella che oggi si configura essere la forma più efficiente di tutela del credito, ossia l’esecuzione forzata presso terzi.

Liberamente adattato da un articolo del dott.   Francesco Miele -  Funzionario UNEP – pubblicato su Iussit

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  • Marzia Ciunfrini 14 maggio 2012 at 06:30

    Occorre ancora chiarire il limite temporale del perdurare del vincolo sulle somme assoggettate a pignoramento del conto corrente.

    Infatti, l’istituto di credito, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente, vincola il conto corrente stesso rendendo le somme non più disponibili per il correntista. Gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che si concretizza o in un’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c..

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