Il permesso di soggiorno – cosa è e quanto dura

Il permesso di soggiorno è, per uno straniero, un documento molto importante perché autorizza il suo soggiorno in Italia.

I cittadini dell’Unione Europea che vogliono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L’ufficio gli restituirà una copia, timbrata, che andrà mostrata ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante
in Italia da più di tre mesi.

Tutti gli stranieri provenienti da un Paese non appartenente all’Unione Europea, che vogliono vivere in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo in Italia.

Il permesso di soggiorno dura a seconda del motivo per cui è stato richiesto, e dipende dal visto di ingresso:

› fino a nove mesi per lavoro stagionale;
› fino ad un anno, per la frequenza di un Corso per studio all’Università o un Corso di formazione professionale;
› fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Ci sono però due possibili casi:

    1. Se hai già un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’Unione Europea, devi, entro otto giorni, dichiarare la presenza al Questore della Provincia dove vivi, ti viene rilasciata una ricevuta e puoi rimanere in Italia fino al massimo di 90 giorni.
    2. Se sei hai un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro la durata non può essere superiore a:
      • nove mesi per lavoro stagionale;
      • un anno per lavoro subordinato a tempo determinato o per studio;
      • due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nello schema seguente ci sono tutti i tipi di permesso di soggiorno e quanto durano.

permesso di soggiorno

Come fare per avere il permesso di soggiorno

Ci sono diversi modi per presentare domanda di permesso di soggiorno.

Devono  direttamente alle Poste a consegnare la propria domanda gli stranieri che richiedono un permesso per:

› Adozione;
› Affidamento;
› Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
› Attesa occupazione;
› Atteso riacquisto cittadinanza;
› Asilo politico rinnovo;
› Conversione permesso di soggiorno;
› Duplicato permesso di soggiorno;
› Famiglia;
› Famiglia minore 14-18 anni;
› Lavoro autonomo;
› Lavoro subordinato;
› Lavoro casi particolari previsti;
› Lavoro subordinato-stagionale;
› Missione;
› Motivi religiosi;
› Residenza elettiva;
› Ricerca scientifica;
› Status apolide rinnovo;
› Studio;
› Tirocinio formazione professionale.

Alcuni particolari permessi di soggiorno si devono richiedere presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. Sono i permessi per:

› Cure mediche;
› Gara sportiva;
› Motivi umanitari;
› Richiesta Asilo Politico;
› Primo rilascio Asilo politico;
› Minore età;
› Giustizia;
› Status apolide (Rilascio)
› Integrazione minore;
› Protezione sussidiaria.

I lavoratori subordinati che entrano con il Decreto flussi, la maggior parte dei “fuori quota” (come gli infermieri, i dirigenti, gli artisti) e gli stranieri che arrivano per motivi familiari, devono rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione, dove compilano i moduli della richiesta da consegnare agli uffici postali abilitati.

I moduli per le domande di rilascio o di rinnovo sono distribuiti gratuitamente in tutti gli uffici postali, ma una volta riempiti possono essere presentati solo in particolari sportelli. I patronati e alcuni Comuni offrono assistenza gratuita per la compilazione; mentre per le informazioni è attivo il numero verde 800.309.309 che risponde in italiano, arabo, francese, inglese e spagnolo.

Sul sito internet www.portaleimmigrazione.it  puoi trovare gli indirizzi degli uffici postali, patronati e comuni e seguire l’iter della tua pratica.

Come si fa a rinnovare il permesso di soggiorno

Devi rinnovare il permesso di soggiorno almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo, o un cambiamento, del permesso di soggiorno deve essere richiesto tramite gli uffici postali o presso la Questura insieme ad una copia del permesso scaduto o che sta per scadere e alla documentazione richiesta.

L’impiegato delle Poste verifica che nella busta vi siano tutti i documenti necessari e ti rilascia una ricevuta, che ti permette di avere gli stessi diritti legati al tuo permesso di soggiorno e quindi di poter cambiare lavoro, stipulare un contratto d’affitto, prendere la patente, tornare in patria e poi rientrare in Italia (il tuo viaggio non dovrà però prevedere tappe in altri paesi dell’Unione Europea).

Permesso di soggiorno e rapporto di lavoro

Per rinnovare un permesso di soggiorno per lavoro dipendente occorre avere un lavoro di almeno 20 ore settimanali.

Durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero, in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo, può continuare un rapporto di lavoro già in corso, oppure un altro lavoro senza esporre se stesso e il datore di lavoro a conseguenze penali.

Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando risulta che il cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà del permesso di soggiorno.

Quanto costa richiedere o rinnovare un permesso di soggiorno

Sul modulo che consegni alla Posta, devi attaccare unamarca da bollo di 14,62 euro, e almomento della spedizione devi pagare 30,00 euro; per i permessi superiori a 90 giorni devi anche pagare 27,50 euro (bollettino prestampato indirizzato al Ministero delle Finanze) per avere il permesso di soggiorno in formato elettronico. Quindi per un permesso di soggiorno per lavoro, ad esempio, devi pagare 72,12 euro.

Il permesso elettronico è di fatto una tessera magnetica, simile ad una carta di credito, con un microchip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare.

Tuttavia, secondo quanto stabilito con L. 15 luglio 2009 n.94 “pacchetto sicurezza”, la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo dell’importo minimo di 80 e massimo di 200 euro che dovrà essere fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al Ministero dell’Interno. Per i rinnovi dei permessi di soggiorno per asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari non è previsto il pagamento del contributo.

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22 ottobre 2011 alle 6:41 pm

Classificato in immigrazione e integrazione

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