Fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti – una soluzione al sovraindebitamento

Ad oggi non esiste una definizione universalmente accettata né è dato rinvenire una nozione giuridica di sovraindebitamento, come lo si debba misurare, quando ricorra e dove tracciare la linea di confine tra normale ed eccessivo indebitamento per una famiglia. Tuttavia, è possibile rinvenire una situazione di tal genere ogni qualvolta ricorra l’impossibilità manifesta per il debitore di far fronte all’insieme dei propri debiti non professionali.

Più precisamente per sovraidebitamento deve intendersi una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea, ma permanente, ad adempiere alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi ed ai propri beni mobili ed immobili; per insolvenza della persona fisica si intende l’incapacità a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, purché si tratti di debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all’attività lavorativa svolta.

Negli Usa il privato cittadino che non riesce più a pagare le rate dei propri debiti può chiedere al tribunale di vendere le proprie proprietà e distribuire il ricavato ai creditori, in modo da ottenere la possibilità di ricostituire un merito di credito. Si tratta di una sorta di “fallimento” personale che viene gestito attraverso il ricorso alle procedure descritte dal settimo capitolo (Chapter 7) del Codice fallimentare Usa. In alternativa, in base al Capitolo 13 (Chapter 13) i privati con fonti di reddito regolari possono chiedere ai giudici civili di bloccare l’escussione dei debiti senza dover liquidare il proprio patrimonio per un periodo di tempo prefissato, dai tre ai cinque anni, durante il quale non potranno accedere al credito ma saranno tenuti a rimborsare quanto dovuto ai creditori. È un meccanismo simile a quello delle imprese che possono ricorrere all’undicesimo capitolo (Chapter 11) del medesimo Codice.

 

Molti debitori statunitensi, schiacciati da debiti insanabili creati da interessi del 18-23%, sono i migliori clienti per le banche: fedeli o meglio «incatenati», sono una perenne fonte di guadagno.

«Ogni giorno mi offrono due o tre nuove carte di credito, American Express, Diner’s, Mastercard: è una tentazione», dice Laura Fogle. Eppure Laura è proprio la persona da cui le banche dovrebbero star lontane: la donna, nubile con due figli, era così indebitata che ha fatto (come permette la legge americana) fallimento personale: ossia ha ottenuto di non pagare i precedenti debiti contratti con le carte di credito.

E chi, sano di mente, le offre di indebitarsi di nuovo? Le banche USA.

I falliti personali (oltre due milioni in USA solo quest’anno) sono ritenuti dai banchieri i migliori clienti, da indebitare di nuovo a basso rischio, perché la nuova legge sul debito privato, entrata in vigore ad ottobre 2005, li obbliga a non dichiarare fallimento per i prossimi 8 anni. Soprattutto ora che la nuova legge rende molto più difficile i futuri fallimenti privati, è quasi impossibile farsi cancellare i debiti completamente.

Sembra assurdo? Lo è, ma fino a un certo punto. E’ ovvio che sono le banche a soffrire dei fallimenti privati: sono loro a doversi accollare i debiti dei falliti.

Prima ancora di diffondersi in Italia, il sovraindebitamento è un fenomeno che seppur con modalità e tempi diversi, ha interessato i vari paesi europei sin dagli anni ’60, sulla scia di una filosofia del consumo ispirata alla “open credit society” di tipo nordamericano. Il fenomeno è andato via, via espandendosi, acquisendo ben presto i caratteri dell’emergenza, tanto che fin dagli anni ’80 si è sentita l’esigenza di attuare i primi interventi legislativi per arginarne le conseguenze. Prima la Danimarca nel 1984, poi, l’anno successivo il Regno Unito, quindi la Francia con la legge Neiertz del 1989, hanno riconosciuto l’esistenza di una situazione allarmante e cercato di individuare le soluzioni possibili. Più recentemente il problema è stato affrontato anche in sede comunitaria e la commissione di Bruxelles ha adottato direttive relative al credito finalizzate alla tutela dei consumatori.

Al di là delle varie situazioni, il modello prevalente, nell’approccio al risanamento delle situazioni di sovraindebitamento in Europa è quello solidaristico, dettato dalla tendenza a considerare la società nel suo insieme colpevole, in qualche modo, di aver indotto il soggetto ad indebitarsi e in quanto tale, chiamata a contribuire al suo risanamento e alla sua rieducazione. Da parte sua, il soggetto coinvolto, nel riconoscere di aver fallito nel suo compito sociale è indotto a prendere coscienza dell’incidenza della sua responsabilità personale nel determinarsi della situazione di crisi.

In altri termini, se il sovraindebitato è tenuto ad assumersi le proprie responsabilità pagando i debiti contratti, è compito della società di sostenerlo in questo processo facilitandone, attraverso procedure adeguate, la riabilitazione ed il risanamento economico. Tra tutti gli interventi legislativi attivati a riguardo, negli stati europei l’esempio francese è quello unanimemente riconosciuto come il più articolato ed incisivo.

Il risanamento della posizione economica del debitore, attraverso la cancellazione dei debiti, e la possibilità, dunque, di un nuovo inizio, tale da permettergli di riassumere un ruolo economico attivo, non restano, nel lungo periodo, privi di conseguenze.

L’allentamento della pressione sul debitore affinché adempia può indurre, in primo luogo, un aumento del ricorso al credito ed un maggior numero di inadempimenti, incentivati dalla possibilità di ottenere poi la liberazione dagli effetti che essi comportano.

La cancellazione, inoltre, proprio perché opererebbe come una sorta di assicurazione contro il rischio di non essere in grado di pagare i propri debiti nel momento in cui verranno a scadenza, determina, alterando lo stesso sistema della responsabilità patrimoniale, una diversa ripartizione del rischio, poiché, se al debitore è concesso di liberarsi dei debiti rimasti insoddisfatti, il suo rischio rimarrà limitato al patrimonio che egli possiede al momento dell’escussione, con esclusione quindi di tutti i beni futuri e con grave nocumento dei creditori, costretti a sopportare la parte eccedente. Pertanto, l’esigenza di quest’ultimi di cautelarsi contro tali pericoli, inevitabilmente, non potrà che condurre ad una diminuzione della disponibilità del credito e, simultaneamente, ad un aumento del suo costo.

Dall’altra parte, però, si rileva che la sottoposizione del debitore inadempiente ad un regime afflittivo potrebbe comportare altrettante conseguenze in termini di riduzione della domanda di credito e, quindi, di abbassamento dei consumi, diminuendo la propensione all’indebitamento.

Inoltre, se è vero che il beneficio della cancellazione può dar luogo a comportamenti definibili di “azzardo morale”, e cioè alla indiscriminata assunzione di debiti, altrettanto vero è che esso, riducendo i pericoli connessi all’assunzione del rischio, svolgerebbe un ruolo non secondario nell’incentivazione dell’iniziativa economica e, quindi, dello sviluppo dell’imprenditorialità. L’esdebitazione sarebbe in grado di incoraggiare, non solo il ricorso al credito da parte delle piccole imprese, ma anche di promuovere l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte degli individui i quali, almeno negli ordinamenti in cui tale beneficio è introdotto, sanno di non potervi ricorrere in assenza di una condotta onesta e di buona fede.

In conclusione, non vi è dubbio che l’intera disciplina dell’insolvenza delle persone fisiche sia ispirata al principio del favor debitoris, dal momento che gli strumenti predisposti dai diversi ordinamenti, nonostante la dichiarazione di principio di contemperare gli interessi del debitore con quelli dei suoi creditori, appaiono tutti concepiti e strutturati in modo tale da garantire, quale risultato finale, la liberazione del debitore stesso, malgrado il mancato o parziale soddisfacimento dei creditori.

E proprio la circostanza che i singoli ordinamenti siano disposti a sacrificare gli interessi di quella categoria cui finora hanno cercato di apprestare il maggior grado di tutela (quella dei creditori), spinge a chiedersi se la scelta operata da alcune legislazioni nazionali sia effettivamente ispirata da ragioni di solidarietà sociale o se essa invece sia stata imposta dall’esigenza del buon funzionamento del mercato, che altrimenti vedrebbe sottratto alla produzione un numero elevato di acquirenti, privati di ogni capacità recettiva.

Adiconsum ha presentato una proposta di legge che ha lo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie italiane, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

Ma cosa è un concordato con i creditori?

Per concordato con i creditori si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e dai suoi principali creditori almeno il 70% dei creditori che rappresenti i 3/4 dell’ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla Procedura, e quindi per trovare un accordo con i creditori, andrà tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso ma altresì dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o parte dei loro beni mobili o immobili.

Obiettivo della procedura di concordato è la definizione tra tutti i creditori delle rispettive posizioni debitorie nei confronti del sovraindebitato (o dei sovraindebitati) che preveda una o più delle seguenti ipotesi:

  • rinuncia (totale o parziale) agli interessi moratori e/o convenzionali o delle penali;
  • riduzione dei crediti (percentuale o differenziata secondo i criteri quali, ad es., quello cronologico);
  • rateizzazione dei crediti.

La esdebitazione

In sintesi ADICONSUM propone per il consumatore sovraindebitato un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e dai suoi principali creditori (almeno il 70% dei creditori che rappresenti i 3/4 dell’ammontare complessivo dei crediti).

E prevede altresì la cancellazione dei debiti (esdebitazione) ovvero la liberazione del debitore, persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori che non partecipano alla procedura di concordato (seppur in presenza di alcune condizioni).

L’auspicio è che il legislatore si muova nella direzione indicata dalle associazioni di consumatori e dalle direttive in ambito comunitario.

Il sovraindebitamento delle famiglie italiane sta assumendo ormai le dimensioni di una tragedia sociale a cui è necessario porre rimedio, prima che sia troppo tardi.

Con la possibilità di fallimento personale e quindi con le procedure di concordato ed esdebitazione (cancellazione dei debiti) si riuscirà anche a porre un freno all’avidità di banche e finanziarie le quali, incuranti di situazioni debitorie pregresse e pressochè insostenibili, continuano irresponsabilmente ad erogare credito ai sovraindebitati.

Per porre una domanda sul fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti (esdebitazione), sulle ipotesi di concordato con i creditori da introdurre per legge in Italia, sui debiti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

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  • Nicola 18 luglio 2011 at 23:38

    Vorrei porre una domanda sul fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti (esdebitazione), sulle ipotesi di concordato con i creditori da introdurre per legge in Italia, sui debiti in generale e su tutti gli argomenti correlati. Grazie

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