Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo puo’ essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili, cioe’ che non siano un “pezzo” unico, anche per motivi affettivi (o che sia creditore di un determinato ben mobile).
La richiesta viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.
Come farsi accordare un decreto ingiuntivo
- con prova scritta, di qualunque tipo;
- con crediti relativi agli onorari – per prestazioni o per rimborso – di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
- con i pagamenti per opere e consulenze effettuate da professionisti con tariffe approvate.
In questi due ultimi casi e’ necessario che ci sia la parcella sottoscritta dal professionista e l’avallo della relativa associazione professionale (non necessario nel caso si tratti di tariffe obbligatorie), a cui il giudice, se non rigetta la richiesta, si deve attenere.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da qualche condizione, con dimostrazione del fatto avvenuto.
Non e’ possibile effettuare un’ingiunzione fuori dallo Stato Italiano (se cioe’ chi debba ricevere notifica del decreto sia residente, domiciliato od abbia sede all’estero).
La prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo
E’ tale la polizza, la promessa unilaterale privata, ed anche il telegramma.
Valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche’ regolarmente emessi e vidimati.
Se il creditore e’ lo Stato, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e -nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza- valgono le indagini degli ispettori addetti.
La competenza ad emettere decreto ingiuntivo
Ad emettere il decreto puo’ essere il Presidente del Tribunale, il giudice di pace o il capo dell’Ufficio Giudiziario competente per il procedimento in corso.
La forma per la richiesta di un decreto ingiuntivo
Occorre che sia indicato:
- l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
- le parti;
- l’oggetto;
- le ragioni della domanda;
- le conclusioni;
Occorre un originale e delle copie -che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e’ in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).
Occorre inoltre:
- allegare prove documentali;
- indicare il domicilio del ricorrente, che, se ci si serve di un avvocato, potra’ essere anche lo studio di quest’ultimo.
Nel caso in cui manchi il domicilio, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell’ufficio a cui ci si e’ rivolti. In questo caso, pero’, si avranno molte difficolta’ ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.
Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.
Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra’ dichiarare quanto denaro e’ disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potra’ richiedere che l’interessato produca un certificato della Camera di Commercio.
In caso di notule di professionisti (notai, avvocati, etc.) e’ necessario il rilascio di un parere di congruita’ da parte dell’Ordine di appartenenza.
Rigetto dell’istanza finalizzata ad ottenere decreto ingiuntivo
Se il giudice rigetta la domanda -ritenendola insufficientemente giustificata- lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali -cosi’ come se non si ritira il ricorso o se la domanda non e’ accoglibile- il giudice respingera’ la domanda con decreto motivato.
Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra’ nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.
Accoglimento dell’istanza finalizzata ad ottenere decreto ingiuntivo
Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all’altra parte -con decreto motivato- di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra’ presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera’ all’esecuzione forzata.
Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra’ essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.
Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia’ esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice puo’ (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l’eventuale opposizione.
L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice puo’ imporre una cauzione al richiedente.
Notifica del decreto ingiuntivo
L’originale del ricorso-decreto sara’ depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra’ essere consegnata dall’ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra’ depositare l’atto presso la casa comunale.
Dalla notifica decorrono i termini.
La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall’emissione del decreto, altrimenti sara’ inefficace. Comunque, e’ possibile proporre nuovamente la domanda.
Il destinatario del decreto non notificato nei termini, puo’ fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l’inefficacia; il giudice decidera’ fissando un’udienza ed i termini entro cui il decreto dovra’ essere regolarmente notificato.
Opposizione al decreto ingiuntivo
Puo’ essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell’opposizione al cancelliere, perche’ lo annoti sull’originale del decreto.
Il giudizio si svolgera’ secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si e’ rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della meta’ (non meno di 30 giorni dalla notifica dell’udienza).
Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l’opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale. In assenza di opposizione, perche’ si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.
Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci puo’ essere opposizione, salvo il caso in cui l’interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita’ della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L’esecuzione verra’ cosi’ sospesa. L’opposizione, comunque, non e’ ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.
Se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto. Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell’opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.
Nel corso del giudizio di opposizione e’ possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l’esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita’- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita’. Questa riduzione dovra’ essere annotata nei registri immobiliari.
Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato -o provvisoriamente esecutiva- il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia’ prima non l’aveva. Se l’opposizione e’ accolta solo in parte, il titolo esecutivo e’ costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.
I titoli che comportino un’esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.
Il decreto esecutivo di ingiunzione puo’ essere impugnato per
- dolo nei confronti delle parti,
- contrarieta’ ad altra sentenza, precedente, passata in giudicato
- dolo del giudice.
Puo’ essere fatta opposizione anche da parte di un terzo, se ad essere pregiudicati sono i suoi diritti.
a cura di Barbara Vallini
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Il procedimento di ingiunzione, finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo, è disciplinato dall’art. 633 c.p.c. e seguenti.
Secondo la richiamata norma il decreto ingiuntivo può essere concesso a patto che ricorrano determinate condizioni.
Dette condizioni riguardano, essenzialmente, il diritto che si intende far valere e la prova su cui il diritto si fonda.
Per quanto concerne il primo aspetto, in base al comma 1 dell’art. 633 c.p.c. il procedimento d’ingiunzione può essere attivato soltanto per far valere un credito. Occorre precisare che la nozione di credito deve essere intesa in senso ampio, cioè come prestazione dovuta da un terzo.
Inoltre il credito deve essere esigibile, deve cioè avere ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.
Per quanto concerne la somma di denaro deve essere liquida, cioè determinata nel suo ammontare, per quel che riguarda la quantità di cose fungibili deve essere anch’essa determinata.
Ove i sudetti requisiti non concorrano il decreto ingiuntivo non può essere concesso.
Quanto alla prova, il diritto fatto valere deve essere determinato mediante prova scritta. Tale concetto è piuttosto ampio e sono innumerevoli le pronunce giurisprudenziali sull’argomento.
Il procedimento d’ingiunzione è introdotto con ricorso, e si conclude con decreto (Decreto Ingiuntivo), che deve essere impugnato, nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica, mediante citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.