Pubblico Registro dei Protesti
I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, denominato anche dei Cattivi pagatori, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio.
Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.
La cancellazione del protesto
La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi.
La procedura prevede la compilazione di un’apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio e la corresponsione dell’importo dovuto maggiorato degli interessi maturati, delle spese del protesto, quelle del precetto (l’intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il procedure esecutive eventualmente intentate (per es. l’ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).
La riabilitazione dei protesti
Qualora l’interessato procedesse al pagamento, anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione, la cancellazione potrà avvenire in modo completo. Passato un anno senza subire ulteriori procedure di insolvenza è possibile richiedere la riabilitazione dal protesto, presentando richiesta al Presidente del Tribunale.
Ottenuto il decreto di riabilitazione dal protesto, si può richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace.
L’elenco protesti
Le Camere di Commercio, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. b) del Decreto Ministeriale 316/2000, hanno la possibilità di estrarre dal Registro informatico un elenco protesti mensile disponibile per chiunque ne facesse richiesta di consultazione previa sottoscrizione di abbonamento annuale.
L’elenco protesti sono estratti a cadenza fissa una volta al mese e contengono, per ogni provincia o per l’intera realtà nazionale, tutti i protesti levati nel mese precedente e le eventuali modifiche dello status di protestato in seguito a cancellazione e riabilitazione.
Il bollettino protesti
Il termine “protesto” definisce un’operazione attraverso la quale viene dichiarato, pubblicamente, il mancato pagamento di un titolo di credito e quindi pubblicato nel bollettino protesti. Alla sua scadenza il titolo la società emittente lo consegnerà ad un notaio (o ad un ufficiale giudiziario) che provvederà a redigere il protesto; in questo modo, il titolo stesso verrà reso esecutivo.
In seguito, oltre all’iscrizione presso gli appositi registri, verrà consegnato l’elenco dei protesti levati in un determinato periodo sia al Presidente del Tribunale, che al Presidente della Camera di Commercio che provvederà alla pubblicazione nel bollettino dei protesti dello stesso entro 10 giorni.
Il registro protesti
La pubblicazione ufficiale dell’elenco protesti avviene attraverso il Registro Informatico dei Protesti.
Dopo la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario al Presidente del Tribunale e a quello della Camera di commercio, il titolo di credito verrà quindi riconsegnato alla banca che provvederà ad inviarlo nuovamente al creditore, che si vedrà addebitate anche le ulteriori spese relative al protesto.
Qualora il protestato seguitasse nel mancato pagamento, il creditore dovrà decidere se proseguire o meno con il precetto, ed il conseguente pignoramento nei confronti del protestato.
La visura protesti
La visura protesti è l’atto ufficiale tramite il quale è possibile consultare il registro ufficiale protesti.
Questa procedura è solitamente messa in atto da chi deve concedere un credito e ha bisogno di sapere se il soggetto richiedente ha un passato di pagatore affidabile e sarà quindi probabilmente in grado di rimborsare la somma richiesta senza problemi. La visura protesti riporta la situazione aggiornata al mese di richiesta, con eventuali cancellazioni o segnalazioni di pagamenti effettuati.
Visura camerale
La visura camerale permette di avere un’immagine aggiornata delle imprese iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Può essere richiesta da chiunque desideri avere delle informazioni sulle imprese in attività.
I dati contenuti nella visura camerale ordinaria sono: denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede, telefono, codice fiscale, numero identificativo presso la Cciaa (NREA), codice e descrizione breve dell’attività, stato dell’attività e data di inizio, nomi e poteri degli amministratori, oggetto e capitale sociale, unità locali, licenze e iscrizioni ad albi o ruoli.
Visura catastale
La visura catastale consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali ed è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati.
Tramite la visura catastale è possibile acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) e verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili.
Inoltre è possibile consultare la mappa e gli atti di aggiornamento catastale, mentre – solo per gli aventi diritto – è possibile prendere visione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane
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