I Confidi

La pratica mutualistica per combattere l’usura, che oggi in Italia si evidenzia nei nuovi organismi di solidarietà previsti dalla legge, ma anche nella rete di libere associazioni, e nello stesso ruolo riconosciuto ai Consorzi di garanzia, ha precedenti antichi.

Sono coevi, ad esempio, i Monti frumentari e i Monti di pietà o Monti di pegno, sorti in Italia “come controspinta al pauperismo dei secoli XIV e XV, sotto il pungolo della predicazione popolare degli oratori sacri del rinascimento (primo fra essi, il Beato Bernardino da Feltre) rivolta a combattere l’usura, che appariva come una vera piaga sociale”.

Tutti i Monti, definiti opere pie dal Concilio di Trento, che prestassero frumento per la semina e per il sostentamento o soldi, avevano un proprio fondo patrimoniale formatosi con donazioni, lasciti, collette, contribuzioni, eccetera. Gestiti dapprima solo da confraternite e organismi ecclestiastici, si estesoro poi alla gestione di enti laici.

Fin dal principio concessero prestiti a modico interesse, sicché più che istituti o enti di beneficienza, “svolsero funzioni tipicamente bancarie ricevendo depositi e investendoli in prestiti a interesse”. In concomitanza con l’usura, numerosi altri fattori di carattere socio economico furono alla base della loro fioritura: economia a livello di sussistenza e epidemie, carestie, terremoti, eccetera.

Anche la nascita del cooperativismo, che si colloca in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento, sulla scia della rilevante esperienza del cartismo e del generoso filantropismo oweniano, proprio attraverso l’apertura dei negozi cooperativi, si origina dalla necessità delle classi più umili di affrancarsi da situazioni ricorrenti e costanti di bisogno.

Con l’evoluzione dell’attività creditizia, la concessione di prestiti contro pegno di cose mobili o fungibili si è gradatamente ridotta, lasciando spazio ad operazioni di intermediazione fondate su altre forme di garanzia.

Nella pratica moderna il tema delle garanzie, oltre il tradizionale avallo, si è venuto arricchendo di nuove formule e nuovi sistemi, che vanno dalla lettera di gradimento (lettre de patronage) alle cooperative di garanzia (Confidi) ai vari contratti autonomi di garanzia, imponendosi progressivamente all’attenzione degli studiosi e degli operatori. Associarsi in cooperative o consorzi per costituire un Confidi risponde all’esigenza dei piccoli imprenditori di aumentare la propria forza contrattuale nei rapporti con il mondo bancario.

Anche le banche possono essere interessate all’intervento dei Confidi al fine di migliorare la selezione delle imprese clienti che si presentano agli sportelli con adeguate garanzie. Gli obiettivi dei Confidi possono essere così riassunti

  • ampliare la capacità di credito dei piccoli imprenditori associati attraverso le garanzie rilasciate
  • consentire ai piccoli imprenditori soci di ottenere credito a minor costo in quanto con la convenzione stipulata con le banche essi riescono ad ottenere condizioni più vantaggiose
  • fornire consulenza e servizi finanziari alle imprese associate per consentire loro di gestire al meglio le proprie risorse finanziarie.

Con la legge sull’usura, ai Confidi che hanno accettato le condizioni da essa poste, come detto in altra parte del Vademecum, è stata riconosciuta anche una specifica funzione di sostegno ai soggetti vittime di tale delitto.

Confidi sono generalmente costituiti in forma di società cooperativa a responsabilità limitata o di società consortile tra piccole imprese accomunate dall’appartenenza a uno stesso settore produttivo ovvero ad una stessa area geografica. Per poter operare i Confidi debbono essere iscritti in un’apposita sezione dell’Elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi.

I dati relativi a i Confidi esistenti sul territorio nazionale e su quelli abilitati a utilizzare fondi antiusura sono divulgati sul sito Internet www.uic.it alla voce Intermediari Finanziari.

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  • gianni frescura 18 novembre 2008 at 10:13

    L’usura, penalmente (art. 644 c.p.) e civilisticamente (art. 1815 c.c.) sanzionata, dal 1997, consiste

    • nel concedere prestiti, di qualsiasi tipo (capitale/credito), a tassi globali (corrispettivi) superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge;

    • nel concedere prestiti, di qualsiasi tipo, a tassi globali sproporzionati (rispetto al capitale/credito accordato), anche se inferiori ai tassi globali massimi stabiliti dalla legge, a chi si trova in difficoltà economica o finanziaria.

    La legge, per qualsiasi tipo di prestito, pone il limite massimo (tasso soglia), dei corrispettivi da pagare, nel tasso globale medio della categoria cui appartiene il prestito, aumentato della metà. I tassi globali medi, per le varie categorie (tra cui mutui, fidi e castelletti), sono preventivamente indicati dal Ministero dell’economia, tenendo conto della media dei tassi globali ordinari (medi) praticati dalle banche (rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia) e del tasso ufficiale di sconto, e sono pubblicati ogni tre mesi in G. U.

    L’usura è più grave se

    - il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività … bancaria;

    - il colpevole ha richiesto in garanzia … proprietà immobiliari;

    - il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

    - il reato é commesso in danno di chi svolge attività
    professionale, imprenditoriale, artigianale;

    - il reato é commesso dagli appartenenti
    ad associazioni criminali.

    Come si vede la parificazione del banchiere al criminale (tutti e due possono commettere usura aggravata) non è una semplice opinione comune ma è prevista dalla stessa legge !

    Il controllo del supero del tasso soglia è di esclusiva competenza della magistratura sia civile che penale.

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