I banchieri ci riprovano – Con la commissione di massimo scoperto un’altra conferma che per le banche le leggi di stato sono promulgate solo per essere eluse
Lo abbiamo visto col decreto Bersani che doveva regolare la portabilità del mutuo. Sono stati necessari più di due anni, la mobilitazione delle associazioni dei consumatori ed innumerevoli interventi dell’Antitrust per piegarne la resistenza.
Lo stiamo vedendo in questi mesi per quel che attiene la moratoria sul pagamento delle rate del mutuo a favore dei lavoratori licenziati, disoccupati, in cig e delle numerose famiglie in difficoltà. Il decreto Tremonti ha consentito ai banchieri di poter disporre di centinaia di milioni di euro (finanziati con le tasse dei cittadini) necessari a ricapitalizzare le banche sfiancate dalle disinvolte operazioni sui mutui subprime (o da acquisizioni megalomani) condotte da manager superpagati con gratifiche e bonus.
Come consuetudine in questo paese, le leggi dello Stato non valgono per il premier, per banche e banchieri.
Ebbene, lo stesso decreto prevedeva la formulazione di un decreto attuativo per definire i criteri oggettivi, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Nulla è stato fatto. I tecnici dell’ABI stanno ancora illustrando ai funzionari del MEF la presunta inapplicabilità delle norme e nello stesso tempo prendono in giro tutti noi, propinandoci sui media indegni spot di pubblicità ingannevole che raccontanto della generosità di banchieri, degni emuli dello Shylock shakespeariano, secondo i quali per poter accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo il lavoratore deve avere avuto un reddito, nel 2008, non superiore a 25 mila euro. Ed in ogni caso, udite udite, la concessione del beneficio, anche quando ci sono i requisiti, è puramente discrezionale.
A fine giugno avremo ancora la possibilità di sperimentare a nostre spese l’arroganza dei manager scampati, purtroppo, all’ultimo meltdown finanziario, quando verrà reintrodotta, sotto mentite spoglie, la commissione di massimo scoperto.
Boicottaggio arrogante delle norme o raffinata elusione delle stesse, sono le armi che di volta in volta l’ABI, l’associazione delle banche italiane, sceglie per poter conservare privilegi e rendite di potere a danno dei legittimi interessi di ciascun cittadino.
A gennaio 2009 il Parlamento aveva sancito la nullità delle commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un’apertura di credito.
Così, infatti, recitava l’articolo 2 bis del Decreto Anticrisi, per quanto concerne la eliminazione della commissione di massimo scoperto:
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore deila banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del Codice civile, dell’articolo 644 del Codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1936, n. 108. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del Codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti deil’articolo 118, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crcditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
L’articolo prevede, in pratica, la sanzione della nullità per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido; per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma; per le clausole che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.
La sanzione della nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, o il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di questi elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
La norma fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del Codice civile), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (articolo 644 del Codice penale), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (articoli 2 e 3 della legge 108/1996). Demandata al ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 108/1996.
Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L’obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.
Entro la fine del mese di giugno, in sostanza, i conti correnti esistenti saranno adeguati alle nuove norme. Ma questo non significa che le banche rinunceranno a una fonte di ricavo legata allo scoperto. Come? Attraverso l’introduzione di nuove voci di spesa: dalla commissione per scoperto di conto al recupero spese per ogni sospeso, dalla commissione per istruttoria urgente all’onere per passaggio a debito nel trimestre.
E dunque, ecco che la commissione di massimo scoperto è tornata come volevasi dimostrare. Dalla finestra, in silenzio, dopo essere uscita dalla porta principale.
Debora Rosciani ne parla a Salvadanaio con Anna Vizzari dell’Ufficio Studi Economico- Giuridici di Altroconsumo e Ivan Niglio, responsabile area prodotti del gruppo Montepaschi.
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Il decreto approvato in data odierna (26 giugno 2009) prevede anche nuove normative relativamente alla commissione di massimo scoperto.
«Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità».
Nell’articolo dedicato al «contenimento del costo delle commissioni bancarie», c’è anche una norma secondo la quale «per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.
Per tutti gli assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno.
È nulla ogni pattuizione contraria».