La multa – le sanzioni e il pagamento – scheda pratica a cura di Rita Sabelli
Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e’ soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e’ disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).
In questa scheda analizziamo le sanzioni applicabili, le modalita’ di pagamento e le conseguenze di un pagamento tardivo od insufficiente.
SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Il pagamento in misura ridotta non e’ consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con se’ e mostrare a richiesta.
E’ altresi’ inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l’ inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, etc.etc.
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e’ invece la meta’ dell’importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale (entro cinque anni dalla notifica del verbale, si veda piu’ avanti).
Questa procedura comporta inoltre l’addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all’esattore) nonche’ parte dei compensi dell’esattore (attualmente il 4,65%, a quanto ci risulta) e dei diritti di notifica della cartella.
Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge (dal fermo dell’auto al pignoramento od addirittura all’ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe l’addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.
Avverso la cartella esattoriale puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonche’ la notifica del provvedimento originale (verbale).
CHI DEVE PAGARE
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull’autore dell’infrazione, che e’ quindi l’obbligato principale.
Solo pero’ responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
- il proprietario del veicolo o -al suo posto- l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’;
- la societa’ di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
- Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente e’ minorenne e’ responsabile in solido anche chi esercita su questi la “potestà” );
- chi ha autorita’ o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest’ultima commetta l’infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
- l’amministratore, l’imprenditore, il titolare dell’impresa o associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l’infrazione.
Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l’obbligato principale da tale obbligo, ma puo’ ovviamente rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.
E’ interessante osservare che nei casi di solidarieta’ l’amministrazione puo’ scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato pagamento, con l’attivazione della procedura di riscossione coattiva detta sopra (vedi la sezione “sanzioni applicabili”).
Nota importante: il principio di solidarieta’ vale solo per la sanzione principale, quella pecuniaria.
Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti strettamente personali ed applicabili solo all’effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.
E’ bene a tal proposito sapere che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il conducente non e’ immediatamente identificato, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo il quale e’ obbligato a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l’applicabilita’ di una sanzione ulteriore variabile da 250 a 1.000 euro.
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere messo al corrente dell’obbligo di cui sopra con con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia’ pronto.
COME SI PAGA
Non e’ possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, occorre provvedere tramite bollettino di conto corrente, versamento bancario o recandosi presso gli sportelli dell’ente emittente.
Le modalita’ di pagamento debbono essere precisate sul verbale, al quale spesso viene allegato un bollettino prestampato.
Non di rado viene data la possibilita’ di pagare le multe telematicamente, non solo tramite i servizi di pagamento on-line dei bollettini postali messi a disposizione di molte banche, ma anche attraverso sistemi specifici nati dalla convenzione dei Comuni con le banche. E’ consigliabile, volendo verificare e approfondire tale possibilita’, visionare il sito dello specifico Comune di interesse.
Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve avvenire subito.
Puo’ essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione” corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi.
Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
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PAGAMENTO IN RITARDO DELLA MULTA (anche di un solo giorno)
Il pagamento di una multa in ritardo, pur se si trattasse anche di un solo giorno, e’ assimilato – ai fini sanzionatori gia’ detti – al mancato pagamento.
A cio’ quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, con la differenza che all’importo totale dovuto viene decurtata la multa gia’ pagata.
In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la meta’ del massimo della sanzione relativa a quell’infrazione (in molti casi corrispondente proprio con l’importo della sanzione originaria), con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc, ma a tutto cio’ non verra’ aggiunto l’importo della multa.
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LE MULTE NON SI EREDITANO
L’obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie NON si trasmettono agli eredi, quindi il caso di morte dell’obbligato si estinguono.
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PRESCRIZIONE DELLE MULTE
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e’ di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa l’infrazione.
Attenzione pero’, perche’ la legge prevede che il termine di prescrizione puo’ essere interrotto (con conseguente ripartenza) dalla notifica di qualsiasi atto inerente la multa, quindi, nel caso specifico, dalla notifica del verbale entro i 150 giorni gia’ detti.
La prescrizione quinquennale quindi riguarda soprattutto l’atto successivo al verbale, la cartella esattoriale, che deve pertanto venir notificata – ovvero consegnata al messo comunale o alle poste – entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso.
Ha collaborato Katia Moscano
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Salve,
Nel settembre 2009 mi è stata notificata una multa di € 48,00 da parte del Comando dei Vigili del comune di residenza. All’atto della notifica, in casa era presente persona di fiducia che ha ritirato l’atto. La multa è stata regolarmente pagata nei termini previsti.
In merito a questa multa, alcuni giorni fa ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia dove si evince che devo pagare € 63,00 per sanzioni.
Mi sono recata al Comando di Polizia Municipale per chiarimenti e mi è stato riferito che la multa risulta pagata ma non per l’importo dovuto in quanto alle € 48,00 avrei dovuto aggiungere € 2 per diritti accessori correlati alla notifica effettuata a soggetto diverso dalla scrivente.
E’ possibile impugnare l’atto?
A mio parere ci sono gli estremi per impugnare l’atto. La multa è stata pagata nei termini. Le ulteriori spese sopravvennute nella fase di notifica del verbale non sono riconducibili a colpa o dolo del soggetto a cui la notifica stessa era destinata.
Le sanzioni applicate non trovano alcuna giustificazione di diritto. Al massimo potrebbe essere condannata al pagamento dei due euro, più interessi.
Questo in linea di principio. Tuttavia un problema pratico esiste: ci sono le spese fisse del contributo unificato da anticipare per il ricorso ed una eventuale compensazione delle spese legali che il giudice potrebbe decidere.