Cambiale – guida alla cambiale
La cambiale è un titolo di credito all’ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Puo’ essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero’ o vaglia cambiario).
La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) da’ ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario).
Il trattario puo’ accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra’ essere pagato sia verso chi ricevera’ il documento dal primo creditore tramite girata.
Chi ha dato l’ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l’accettazione che per il pagamento. Puo’ esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilita’ per l’accettazione, ma non da quella per il pagamento (l’eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla).
Ognuno dei creditori sara’ a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.
Il paghero’ (vaglia cambiario), invece, viene emesso direttamente dal debitore e contiene la sua promessa incondizionata di pagare un certo beneficiario.
L’emittente/debitore, in questo caso, rimane sempre e comunque (nei confronti di tutti i nuovi creditori) l’obbligato principale.
Sulla cambiale grava l’imposta di bollo, attualmente del 12 per mille per le cambiali tratte e dell’11 per mille sui vaglia cambiari (percentuali fissate dalla legge 191/2004 che ha modificato il dpr 642/72).
I moduli che si acquistano (dai tabaccai) sono prebollati e il loro costo corrisponde ovviamente al bollo in essi riportato.
Se il bollo pagato ed apposto sulla cambiale e’ mancante od inesistente, la cambiale puo’ circolare ma non ha valore di titolo esecutivo, ovvero non apre le porte alle azioni esecutive conseguenti l’eventuale mancato pagamento. L’inefficacia come titolo esecutivo deve comunque essere rilevata e pronunciata da un giudice, anche d’ufficio.
CONTENUTO DELLA CAMBIALE
Nella cambiale deve esserci:
- la denominazione di cambiale (o vaglia o paghero’ cambiario) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e’ redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma (per la tratta) o l’incondizionata promessa di pagare (per il vaglia cambiario);
- il nome, il luogo e la data di nascita -oppure il codice fiscale- di chi e’ designato a pagare (soggetto detto “trattario” per le tratte ed “emittente” per i paghero’);
- l’indicazione della scadenza e del luogo di pagamento (inteso come il Comune);
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento (soggetto detto “beneficiario”). Non sono ammesse cambiali “al portatore”;
- l’indicazione del luogo e della data dove la cambiale e’ emessa;
- la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (soggetto detto “traente” nel caso di tratta ed “emittente” nel caso di paghero’). Nei paghero’ (vaglia cambiari) deve anche essere indicato il codice fiscale dell’emittente oppure il luogo e la data di nascita.
Nel caso in cui manchi una dei dati sopra esposti, il documento non ha valore di cambiale (si parla di valore giuridico di “titolo esecutivo”, che apre le porte alle azioni esecutive in caso di mancato pagamento).
Costituiscono eccezione a questa regola:
- la mancanza del luogo di pagamento. In tal caso si considera luogo del pagamento (e domicilio del trattario) il luogo indicato a fianco del nome del trattario o dell’emittente (per i paghero’). Se vengono indicati piu’ luoghi di pagamento, s’intende che il portatore/beneficiario possa presentare il titolo all’incasso (o all’accettazione) in qualunque di essi;
- la mancanza del luogo di emissione. In questo caso la cambiale si intende emessa nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente (per i paghero’);
- la mancanza della data di scadenza. In questo caso la cambiale si intende “a vista”.
Il termine massimo perche’ si provveda al completamento delle parti mancanti e’ di 3 anni.
LA SCADENZA DELLA CAMBIALE
La cambiale puo’ essere emessa:
- a vista: e’ pagabile alla presentazione (che deve avvenire entro un anno dalla data di emissione). Il traente puo’ abbreviare o allungare questo termine, i giranti possono solo abbreviarlo;
- a certo tempo vista (il termine indicato parte dalla data dell’accettazione o, in mancanza, da quella del protesto);
- a certo tempo data (in tempo indicato decorre dalla data di emissione, es. paghero’ tra 60 giorni);
- a giorno fisso.
altre scadenze sono nulle. In mancanza di indicazioni la scadenza si intende “a vista”.
La cambiale avente scadenza a uno o piu’ mesi (data o vista) scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente, la cambiale scade l’ultimo del mese.
Se la cambiale e’ pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario e’ differente da quello di emissione, la data della scadenza e’ quella del calendario del luogo di pagamento.
Per una cambiale a certo tempo data, tra due piazze che hanno calendari diversi, la scadenza e’ stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponda al giorno dell’emissione.
Queste disposizioni non si applicano se, da clausola della cambiale o da altre enunciazioni del titolo, risulti l’intenzione di adottare norme diverse.
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista, il traente puo’ disporre che la somma sia produttiva d’interessi. Perche’ la clausola sia valida Il tasso di interesse deve essere indicato nella cambiale.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale, salvo indicazioni diverse.
LA GIRATA DELLA CAMBIALE
La cambiale, in quanto titolo di credito all’ordine, puo’ essere ceduta dal beneficiario in pagamento di un proprio debito. Tale trasferimento si attua mediante la girata, fatta sul retro del documento o su un foglio detto “allungamento”, ad esso attaccato.
La girata dev’essere fatta per l’importo totale della cambiale (non puo’ essere parziale) e deve essere incondizionata (qualsiasi condizione si da’ come inesistente).
Puo’ essere “in bianco”, ovvero fatta tramite semplice firma del beneficiario/girante (in tal caso il nuovo beneficiario e’ il portatore), oppure “in pieno”, con indicazione precisa del nuovo beneficiario.
Se la girata e’ in bianco il portatore puo’:
- riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona;
- girarla nuovamente in bianco o a persona determinata;
- trasmetterla ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Esiste, come per gli assegni, la possibilita’ di rendere la cambiale non trasferibile tramite apposizione della clausola “non all’ordine” (che puo’ essere apposta anche dopo alcune girate). In questo caso l’unica girata possibile sara’ quella “per l’incasso” , tramite la quale il beneficiario riscuote le somme recandosi in banca.
Ogni girante e’ responsabile della riscossione nei confronti di quello che segue, e ovviamente e’ a sua volta garantito da quello che lo precede.
Ogni girante, quindi, in mancanza di una clausola contraria, risponde sia dell’accettazione che del pagamento.
Unica eccezione e’ il caso il cui egli abbia apposto la clausola di non trasferibilita’. In questa eventualita’, ovviamente, egli non e’ responsabile verso coloro i quali la cambiale fosse ugualmente girata.
Il detentore della cambiale e’ considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l’ultima e’ in bianco. Se una girata in bianco e’ seguita da un’altra, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
La girata puo’ essere fatta anche a favore del trattario (abbia o meno accettato), del traente o di qualunque altro obbligato. Tutti possono nuovamente girarla.
AVALLO DELLA CAMBIALE
Il pagamento di una cambiale puo’ essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. La garanzia puo’ essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
L’avallo e’ apposto sulla cambiale o sull’allungamento, e’ espresso con le parole “per avallo” -o forma equivalente- ed e’ sottoscritto dall’avallante.
Si considera dato anche con la semplice firma dell’avallante sul fronte della cambiale, purche’ esso non coincida con il trattario o il traente. Deve essere indicato per chi e’ dato l’avallo: in mancanza di indicazione si intende dato per il traente.
L’avallante e’ obbligato in solido con la persona per la quale ha dato garanzia. Egli, dopo il proprio pagamento, potra’ comunque rivalersi sull’avallato.
ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA
La firma di accettazione su una cambiale tratta (posta ovviamente dal trattario) e’ indispensabile perche’ l’obbligazione a pagare risulti assunta. L’accettazione, tra l’altro, rende valida la cambiale indipendentemente dalla validita’ dei contratti o accordi che l’hanno originata.
Essa viene data scrivendo sulla cambiale “accettato” o “visto” o parole equivalenti con sottoscrizione del trattario. Egli deve anche indicare il proprio codice fiscale oppure luogo e data di nascita. Anche la semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale come accettazione (anche per le cambiali a certo tempo vista).
Il traente, come ogni girante, puo’ prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione entro un termine (o dopo un certo termine), salvo che la cambiale non sia stata dichiarata “non accettabile” dal traente. In tal caso l’accettazione deve contenere anche la data in cui viene apposta.
La cambiale a “certo tempo vista” deve essere presentata per l’accettazione entro un anno dalla sua emissione. Tale termine puo’ essere abbreviato o allungato dal traente, ed abbreviato anche dai giranti.
Nel caso in cui il trattario non accetti l’obbligazione puo’ scattare il protesto (a carico del traente o uno degli altri obbligati in solido, ed ovviamente a garanzia del creditore/beneficiario), come spiegato nella sezione.
IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE
Il detentore della cambiale (il beneficiario originale o l’ultimo a cui e’ stata girata) puo’:
- aspettare la scadenza per riscuoterla;
- trasferirne ad altri la proprieta’ mediante girata;
- cedere la cambiale ad una banca prima della scadenza (mediante girata “all’incasso”) chiedendo l’anticipazione del pagamento tramite il cosiddetto “sconto bancario”. Questa operazione e’ un contratto bancario possibile nel caso in cui il beneficiario possieda un conto corrente e abbia ottenuto dalla banca un fido utilizzabile allo scopo.
Di norma l’anticipazione non puo’ essere chiesta al debitore, ma -come gia’ detto- solo ad una banca. Il debitore che paga in anticipo lo fa’ a suo rischio e pericolo.
Nel caso di riscossione alla scadenza, il beneficiario deve presentare la cambiale nel giorno di scadenza o al massimo entro i due feriali successivi.
Il pagamento della cambiale che scade in un giorno festivo non si puo’ chiedere che il primo giorno feriale successivo. Stessa cosa per la presentazione per l’accettazione e per il protesto. In ogni caso, ai fini del conteggio (della scadenza) i giorni festivi intermedi devono essere considerati.
La presentazione deve avvenire nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo, oppure -in mancanza-:
- al domicilio del trattario/debitore o della persona designata sul titolo a pagare per esso (avallante);
- al domicilio del terzo accettante (per intervento) o della persona designata sul titolo a pagare per esso (avallante);
- al domicilio di un terzo indicato (sia nel luogo di domicilio del trattario, sia in altro luogo).
Con “domicilio” si intende il luogo di residenza.
In caso di divergenza tra la cifra scritta in lettere e quella in numeri, e’ valida quella in lettere.
Il debitore, una volta effettuato il pagamento, dovra’ tornare in possesso della cambiale quietanziata. Il suo pagamento parziale dev’essere accettato, e ne deve essere data -su sua richiesta- quietanza sul documento.
MANCATO PAGAMENTO O MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE – COSA SI PUO’ FARE
Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:
1. Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore
Servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche’ sia in regola con i bolli). Cio’ iniziando con un atto di precetto, magari con l’aiuto di un legale, e proseguendo con l’eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore.
2. Il procedimento ingiuntivo
Cio’ in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra’ rivolgere al giudice per l’emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l’azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito impagato si dovra’ dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc.
3.L’ordinario giudizio di cognizione
Cio’ nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne’ si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via e’ ovviamente piu’ complessa e lunga delle precedenti perche’ deve essere completamente accertata l’esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via e’ un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.
La prima azione descritta e’ la classica azione cambiaria, perche’ si basa sul possesso di titolo di credito avente piena efficacia di titolo esecutivo, documento che gia’ di per se’ certifica un credito ed un diritto ad agire di conseguenza, quasi automaticamente.
L’azione cambiaria puo’ essere :
- diretta quando viene fatta contro gli obbligati principali, ovvero il trattario/ accettante (nel caso di tratte) o l’emittente (nel caso di paghero’) e contro i loro eventuali avallanti. Questa azione segue tipicamente il mancato pagamento del titolo;
- di regresso quando viene fatta contro gli altri obbligati (nel caso di tratta il traente, i giranti e il loro avvallanti oppure contro il terzo che ha accettato “per intervento”, nel caso di paghero’ i giranti e i loro avallanti), dopo aver chiesto infruttuosamente il pagamento agli obbligati principali oppure nel caso particolare di rifiuto dell’accettazione da parte del trattario (in questo caso il protesto sara’ a carico del traente o di uno degli altri obbligati in solido, come un girante per esempio).
L’azione diretta non necessita di particolari formalita’, mente quella di regresso e’ subordinata alla levata del protesto (sono escluse solo le azioni di regresso conseguenti al fallimento del trattario o del traente, per le quali e’ sufficiente la sentenza).
Il protesto, infatti, puo’ avvenire sia a seguito della mancata accettazione che del mancato pagamento.
Il protesto per mancata accettazione dev’essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione. Esso dispensa dalla presentazione al pagamento e -ovviamente- dal protesto per mancato pagamento.
Quello per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista, invece dev’essere levato entro due giorni lavorativi da quando la stessa e’ pagabile. Se la cambiale e’ a vista, il protesto deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione.
Il protesto viene levato da un notaio, ufficiale giudiziario oppure -in mancanza- dal segretario comunale, con atto separato oppure scritto sulla cambiale, sul duplicato o sul foglio di allungamento.
Esso dev’essere fatto nei luoghi e contro le persone gia’ indicate nella parte relativa al luogo di presentazione (vedi sopra), pur se queste sono assenti o decedute.
Le azioni di regresso, in sintesi, si attuano con passaggi che partono dall’ultima persona a cui e’ stata girata la cambiale (il detentore/portatore che fa partire l’azione cambiaria) fino al traente, passando via via da tutti gli eventuali giranti.
PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE
Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. Quelle di regresso si prescrivono invece in un anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi e’ la clausola “senza spese”.
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente, invece, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata promossa contro di lui.
Per completare l’informazione generale trattiamo brevemente dell’azione di arricchimento, fattibile nel caso in cui il possessore della cambiale abbia perduto il suo diritto ad esercitare l’azione cambiaria perche’ prescritta e non possa nemmeno esercitare le altre azioni.
L’azione di arricchimento, fattibile contro il traente (della tratta) o l’emittente (del paghero’) oppure l’accettante o il girante, e’ quella tramite la quale si cerca di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore) non pagando la cambiale.
Questa azione, la cui fattibilita’ e’ valutabile solo con l’aiuto di un legale, si prescrive a sua volta nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria.
CASI PARTICOLARI
CAMBIALE ALTERATA
In caso di alterazione del testo della cambiale, chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, mentre chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non sia desumibile ne’ dimostrabile il momento della firma, si presume che essa sia stata apposta prima.
SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELLA CAMBIALE
In questi casi il portatore puo’ fare denuncia al trattario e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale e’ pagabile, o al giudice di pace del luogo in cui egli ha domicilio.
Il giudice, fatte le dovute verifiche, emettera’ un decreto con il quale pronuncia l’ammortamento della cambiale e ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla GU nel caso di cambiali a vista, oppure alla data della scadenza se questa e’ successiva alla pubblicazione. Il decreto dev’essere notificato al trattario.
Se tale termine decorre senza opposizioni o qualora l’opposizione venga rigettata, la cambiale smarrita non ha piu’ alcuna efficacia. Colui che ha ottenuto il decreto di ammortamento puo’ pertanto esigere il pagamento.
Hanno collaborato Katia Moscano e Barbara Vallini
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buongiono, la mia banca ha smarrito un pagherò che avevo presentato al dopo incasso. la banca mi ha dato una specie di lista dei titoli smarriti in cui c’è anche il mio! il mio debitore non vuole pagarmi perche afferma che il documento della banca non è valido ma vuole una denuncia ai Carabinieri! cortesemente Vi chiedo se potete informarmi qual’è la procedura esatta per incassare il titolo smarrito, visto che non è stato smarrito da un privato ma dalla banca? Vi ringrazio e porgo distinti saluti
Salve Nunzio. Il suo quesito andrebbe inserito nella sezione “debiti e sovraindebitamento di questo forum” di questo forum.
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