Ricorso tributario – guida
Appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Sono inoltre devolute alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti:
- l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
- le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale;
- le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- le controversie riguardanti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Giurisdizione delle commissioni tributarie
Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali speciali che, in posizione di terzietà rispetto alle parti, esercitano funzioni giudicanti nelle controversie in materia tributaria. Qualsiasi contribuente può rivolgersi alla Commissione Tributaria per chiedere l’annullamento o la modifica di un atto tributario, se ritiene illegittima la pretesa dell’ente impositore.
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali.
Presso le province di Trento e Bolzano la giurisdizione è esercitata dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado con competenza sul territorio della provincia corrispondente (art. 1 comma 2, D.Lgs. n. 545/92).
L’art. 35 della legge n. 28/99 ha stabilito sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.
Fino all’esaurimento della trattazione delle cause pendenti, opera ancora la Commissione Tributaria Centrale.Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali può essere proposto ricorso per Cassazione.
Nell’esercizio dell’attività giurisdizionale i giudici tributari sono supportati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, inquadrati organicamente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell’udienza e assistenza ai collegi giudicanti sia attività amministrative proprie.
Parti del processo tributario
Sono parti del processo tributario: il ricorrente, l’ufficio finanziario o l’ente locale o il concessionario del servizio della riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (art. 10, D.Lgs. n. 546/92).
Il ricorrente è l’autore del ricorso, inteso come colui che rappresenta al giudice tributario l’esistenza di un diritto soggettivo leso da un provvedimento emesso nei suoi confronti in materia tributaria o dal comportamento (ad esempio, il silenzio) adottato rispetto a una sua richiesta.
La parte resistente deve essere indicata dal ricorrente con precisione: tale indicazione è requisito di ammissibilità del ricorso (art. 18, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 546/92).
Per la valida instaurazione del processo è necessario che la parte abbia la capacità di stare in giudizio, come stabilisce l’art. 75 del codice di procedura civile. Le parti diverse dall’ufficio finanziario o dall’ente locale possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.
La procura deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi in cui il procuratore sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado della parte, la procura può risultare anche da scrittura privata non autenticata, purché sia conferita ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.
L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante l’organo di rappresentanza, il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
Competenza delle commissioni tributarie
Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici finanziari, degli enti locali o dei concessionari del servizio della riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Le Commissioni Tributarie Regionali sono competenti per le impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nel loro ambito territoriale.
Gratuito patrocinio
Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (Testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi avanti alle Commissioni Tributarie.
Hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro (Decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009). Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.
L’istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.
Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, D.P.R. n. 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell’ambito degli altri albi ed elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
Atto introduttivo – ricorso tributario
Il processo inizia con la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso deve contenere le seguenti indicazioni (art. 18, D.Lgs. n. 546/92):
- la Commissione Tributaria cui è diretto;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la residenza o sede legale, il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato e il codice fiscale;
- l’ufficio finanziario o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso;
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi.
Il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull’originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato (in caso di assistenza tecnica obbligatoria), con l’annotazione degli estremi dell’incarico conferito.
Ad esclusione del codice fiscale, tutti gli elementi elencati non possono essere omessi o risultare assolutamente incerti, a pena di inammissibilità.
Il ricorso è proposto mediante notifica all’ente impositore che ha emesso l’atto.
La notifica deve avvenire secondo una delle seguenti modalità (art. 16, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546/92):
- notifica a mezzo ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137, c.p.c.;
- consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore, che ne rilascia ricevuta;
- spedizione postale, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto. In questo caso, il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.
Il ricorso deve essere depositato o spedito per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (art. 22, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Proposizione del ricorso tributario
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato mediante notificazione, spedizione o consegna all’ufficio finanziario o all’ente locale o al concessionario della riscossione.
Nel caso di rifiuto (espresso o tacito) alla restituzione del tributo e relativi accessori, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge e fino a quando il diritto non è prescritto.
Costituzione in giudizio
La parte ricorrente deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria adita o spedire per posta l’originale notificato o copia del ricorso spedito per posta o consegnato entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.
Costituzione in giudizio della parte resistente
L’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario della riscossione si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla notifica, spedizione a mezzo del servizio postale o consegna del ricorso.
Integrazione dei motivi di ricorso tributario
E’ ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione.
Deposito di documenti
E’ ammesso fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza.
Deposito di memorie illustrative
E’ ammesso fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza.
Brevi repliche
Sono consentite, nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Reclamo contro provvedimenti presidenziali
Il Presidente della sezione, in sede di esame preliminare del ricorso (art. 27, D.Lgs. n. 546/92), qualora ne ricorrano i presupposti, può dichiarare l’inammissibilità, la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
Contro questi provvedimenti si può opporre un reclamo, da notificare alle altre parti costituite, nel termine perentorio di 30 giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria. Il reclamante deve effettuare il deposito nel termine perentorio di 15 giorni dall’ultima notificazione.
Le altre parti possono presentare memorie nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo.
Avviso di trattazione della vertenza
La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La pubblicazione avviene mediante deposito della sentenza in segreteria entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Entro 10 giorni dal deposito del dispositivo, la sentenza è comunicata alle parti costituite.
Ripresa del processo sospeso o interrotto
Il processo sospeso o interrotto (artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 546/92) con decreto del Presidente della sezione o ordinanza del collegio può continuare se le parti interessate presentano istanza di trattazione entro 6 mesi dalla data in cui è cessata la causa che ha determinato la sospensione o dalla data del provvedimento di interruzione.
Termini di impugnazione della sentenza
Il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria (art. 327, c.p.c.).
Nel caso di revocazione per dolo di una delle parti, prove false, rinvenimento di documenti decisivi e dolo del giudice (art. 395, c.p.c., punti 1, 2, 3 e 6), il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo.
Termine per l’impugnazione in Corte di Cassazione
Il ricorso in Cassazione è previsto per i motivi indicati nei numeri da 1) a 5) dell’art. 360, c.p.c. entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria (art. 327, c.p.c.).
Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Le decisioni della Commissione Tributaria Centrale possono essere impugnate in Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, entro 60 giorni dalla notificazione o, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno (art. 327, c.p.c.).
Sospensione feriale nel ricorso tributario
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Quando la decorrenza ha inizio durante il periodo di sospensione l’inizio della stessa è differito alla fine del periodo di sospensione.
Giudizio di ottemperanza
Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione dell’adempimento degli obblighi a carico dell’ufficio finanziario o dell’ente locale, derivanti dalla sentenza passata in giudicato o, in mancanza, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.
Costituzione in giudizio della parte ricorrente
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso (art. 22, D.Lgs. n. 546/92), deve depositare o spedire per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso notificato, o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione postale per raccomandata.
Il mancato rispetto del termine costituisce causa di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
In caso di consegna o spedizione postale il ricorrente deve attestare, a pena di inammissibilità, la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito.
Insieme al ricorso e ai documenti previsti (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/92), il ricorrente deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria il proprio fascicolo, contenente l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che intende produrre in originale o in fotocopia. In caso di eventuali contestazioni sugli atti o documenti prodotti in fotocopia, il giudice ordina l’esibizione degli originali.
Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell’appellante.
Costituzione in giudizio della parte resistente
L’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale (art.23, D.Lgs. n. 546/92).
La costituzione in giudizio dà la possibilità alla parte resistente di fornire ulteriori argomentazioni, esponendo le proprie difese, indicando le prove delle quali intende avvalersi, proponendo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La costituzione in giudizio avviene mediante il deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio.
Anche nel giudizio di appello, le parti resistenti (ufficio o parte privata) devono costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti nel procedimento di primo grado, depositando apposito atto di controdeduzioni. In entrambi i casi il termine di 60 giorni per la costituzione non è perentorio.
Misure cautelari
Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, D.Lgs. n. 546/92).
La richiesta di sospensione può essere proposta per gli avvisi di accertamento, di liquidazione del tributo, di riscossione, di esecuzione, sia per le imposte dirette che indirette. Essa deve essere formulata alternativamente nell’atto del ricorso, oppure con un’apposita istanza notificata alle parti e depositata nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
L’indicazione della motivazione nell’istanza presentata dal ricorrente è fondamentale, al fine di consentire al collegio di verificare l’esistenza di un danno grave e irreparabile e il fondamento delle ragioni per cui è stata richiesta la sospensione.
Il collegio emetterà un’ordinanza motivata e non impugnabile che può:
- respingere la richiesta;
- sospendere interamente l’esecuzione;
- sospendere parzialmente l’esecuzione;
- accordare la sospensione, subordinandola alla prestazione di adeguata garanzia.
Inoltre, in base all’art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/92 qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22-3-1999, la Commissione Tributaria Provinciale può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente alla decisione di recupero se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato, o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore.
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
Tale istanza di sospensione non può essere accolta se l’istante, avendone facoltà, non abbia impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia CE la decisione di recupero ai sensi dell’art. 230 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ovvero, avendo impugnato la decisione, non abbia richiesto la sospensione prevista dall’art. 242 del suddetto Trattato, oppure l’abbia chiesta ma non sia stata concessa.
Le Commissioni Tributarie Regionali possono sospendere l’esecuzione delle sanzioni anche in presenza di una sentenza dei giudici di prima istanza favorevole all’Amministrazione finanziaria (art. 19, D.Lgs. n. 472/97).
La sospensione è concessa a condizione che gli interessati producano idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
Svolgimento del processo tributario
Il Presidente della Commissione nomina il relatore e fissa la trattazione della controversia. La segreteria ha l’obbligo di comunicare alle parti costituite la data di trattazione. La comunicazione deve essere effettuata alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata.
Al fine di garantire la miglior difesa possibile, le parti possono depositare documenti e memorie illustrative con le copie per le altre parti rispettivamente 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione, sia che essa si svolga in udienza sia che abbia luogo in camera di consiglio (art. 32, D.Lgs. n. 546/92).
La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che una delle parti abbia chiesto la discussione in pubblica udienza con apposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Nel caso di pubblica udienza, il relatore espone i fatti al collegio e il Presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non si è svolta, subito dopo l’esposizione di un relatore, delibera la decisione nel segreto della camera di consiglio.
La decisione è presa a maggioranza dei voti. La sentenza è sottoscritta dall’estensore e dal Presidente ed è pubblicata mediante il deposito in segreteria entro il termine di 30 giorni dalla data di deliberazione.
Conciliazione - Che cosa è
La conciliazione giudiziale è uno strumento predisposto per consentire una definizione concordataria delle liti fiscali (art. 48, D.Lgs. n. 546/92).
Con la conciliazione le parti fissano l’importo del tributo e delle altre somme dovute, estinguendo il contenzioso.
Possono formare oggetto dell’accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nelle fase processuale di primo grado del giudizio, cioè siano pendenti, al momento dell’accordo, in Commissione Tributaria Provinciale.
Il tentativo di conciliazione non è vincolante: il contribuente può tentare l’accordo e se non lo raggiunge può proseguire il contenzioso.
Il contribuente, in caso di conciliazione, consegue i seguenti benefici:
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- nel caso di cumulo delle sanzioni, derivante dall’applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, si applica una sanzione unica solo per le violazioni espressamente indicate nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie;
- le spese di giudizio restano compensate.
Ciascuna delle parti interessate può formulare una proposta di conciliazione che può essere avanzata direttamente in udienza o in un momento precedente.
La proposta di conciliazione non può intervenire oltre la prima udienza. Può essere totale o parziale, a seconda che riguardi, rispettivamente, l?intera controversia o soltanto una parte di essa.
Se la conciliazione è totale si chiude definitivamente il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, mentre in caso di conciliazione parziale la controversia prosegue nei modi ordinari per le questioni non conciliate.
Come si svolge la conciliazione
La conciliazione giudiziale è svolta in udienza nelle seguenti ipotesi:
- una delle parti manifesta all’altra, con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, la volontà di conciliare in tutto o in parte la controversia tributaria;
- il giudice tributario, ravvisando l’opportunità di una composizione tra le parti, le invita alla conciliazione;
- l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione, e prima che questa abbia luogo in camera di consiglio o in pubblica udienza, deposita una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte ha già aderito.
Quando è raggiunto l’accordo conciliativo si redige un processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base all’accordo.
Quando una delle parti ha proposto un accordo di conciliazione, che si realizza nel corso della prima udienza, la Commissione può assegnare un termine non superiore a 60 giorni affinché l’ufficio depositi in segreteria una proposta di conciliazione, cui il ricorrente abbia preventivamente aderito.
Il procedimento conciliativo fuori udienza si instaura con il deposito di una proposta concordata con il contribuente, effettuato dall’ufficio prima della fissazione della data di trattazione. In questo caso il Presidente della Commissione, accertata la legittimità della proposta, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.
Questo decreto, insieme alla proposta di conciliazione concordata con il contribuente, ha lo stesso valore del processo verbale di conciliazione avvenuto in udienza, e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla definizione conciliativa.
Il giudice tributario è competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’accordo, ma non può compiere alcuna valutazione nel merito, poiché l’accordo è totalmente rimesso alla volontà delle parti.
Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia con proprio provvedimento, che deposita in segreteria entro 10 giorni dalla data di deposito della proposta stessa di conciliazione.
Come si perfeziona la conciliazione
Condizione indispensabile per il perfezionamento dell’accordo conciliativo è il pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in 8 rate trimestrali di pari importo (o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro). La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente deve consegnare all’ufficio copia dell’attestazione del versamento, accompagnata, in caso di pagamento rateizzato, dalla documentazione inerente la garanzia prestata.
Nei casi di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata, e di mancata prestazione della garanzia nell’ipotesi di rateizzazione, l’ufficio informerà di tali inadempimenti il giudice tributario, al fine della prosecuzione del giudizio.
In caso di mancato versamento delle rate successive nei termini stabiliti, l’Amministrazione finanziaria recupera le somme dovute presso chi ha garantito la cauzione o prestato la fideiussione.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie può essere effettuato presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando il modello F24 per le imposte dirette e per l’IVA, il modello F23 per le altre imposte indirette.
Per le imposte dirette e per l’IVA (comprese le sanzioni) si può effettuare la compensazione delle somme dovute per la conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta del contribuente.
Sentenza del processo tributario
La sentenza è l’atto conclusivo del processo tributario.
E’ pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana e deve contenere:
- l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori;
- la breve esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
- il dispositivo.
La Commissione Tributaria dovrà giudicare nei limiti e nell’ambito delle domande e delle eccezioni di parte. La sentenza deve contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore.
La mancanza di questi elementi comporta la nullità insanabile, rilevabile d’ufficio. La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è pubblicata nel testo integrale originale, mediante deposito in segreteria, entro 30 giorni dalla deliberazione.
L’avvenuto deposito è certificato dal segretario, che appone la propria firma e la data sulla sentenza.
Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti a cura della segreteria entro 10 giorni dall’avvenuto deposito.
E’ disponibile una banca dati delle massime delle sentenze delle Commissioni Tributarie.
Impugnazione - Appello
Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali si può ricorrere proponendo appello alla Commissione Tributaria Regionale competente. L’atto di appello deve contenere le seguenti indicazioni:
- la Commissione Tributaria Regionale cui è diretto;
- l’appellante e le altre parti nei cui confronti è proposto l’appello;
- gli estremi della sentenza impugnata;
- l’esposizione sommaria dei fatti;
- l’oggetto della domanda;
- i motivi specifici dell’impugnazione.
L’appello deve essere sottoscritto dall’appellante o dal difensore dell’appellante (art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 546/92). La mancanza anche di uno solo di questi elementi o la loro assoluta incertezza determina l’inammissibilità dell’appello.
Se il ricorso non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, a pena d’inammissibilità.
Per la proposizione dell’appello, l’appellante deve effettuare sia la notifica alle altre parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/92) sia la costituzione in giudizio (art. 22, commi 1, 2 e 3).
Per gli uffici delle Entrate e del Territorio che intendono proporre appello principale è richiesta (art. 52, comma 2) un’ulteriore condizione di legittimità, che consiste nell’autorizzazione preventiva, rispetto alla proposizione dell’impugnazione, da parte del funzionario responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione Regionale delle Entrate o della competente Direzione Compartimentale del Territorio.
Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande e, se proposte, si dichiarano inammissibili d’ufficio.
Non possono inoltre proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio (art. 57, D.Lgs. n. 546/92).
Non si possono introdurre nuove prove, a meno che esse non siano ritenute necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potuto fornire nel precedente grado di giudizio per cause ad essa non imputabili (art. 58, D.Lgs. n. 546/92). E’ prevista, invece, l’ammissibilità di nuovi documenti.
In caso di impugnazione delle sentenze pronunciate sui ricorsi avverso gli atti volti al recupero degli aiuti di Stato è prevista la riduzione alla metà di tutti i termini del giudizio di appello ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso (art. 47-bis del d.Lgs n. 546/92).
Appello incidentale
Contestualmente alle controdeduzioni può essere presentato l’appello incidentale (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/92). La distinzione tra appello principale e appello incidentale trae origine esclusivamente dalla successione cronologica delle impugnazioni: è principale il gravame proposto per primo, mentre è definito incidentale quello presentato successivamente.
Se legittimata, la parte che ha ricevuto la notifica dell’appello principale può impugnare la sentenza entro 60 giorni dalla notifica stessa, depositando il relativo atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
L’atto di appello incidentale deve avere gli stessi requisiti di forma e contenuto dettati per l’appello principale (art. 53, D.Lgs. n. 546/92).
Quindi si considera inammissibile se manca o è assolutamente incerto qualche elemento prescritto oppure se l’atto non è firmato dal difensore e dalla parte.
Ricorso per Cassazione
Le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate con ricorso per Cassazione al fine di eliminare i vizi di legittimità contenuti nella decisione. I vizi di legittimità sono comunemente raggruppati in due categorie:
- errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e applicazione delle norme al rapporto controverso;
- vizi procedurali costituiti da inosservanza delle norme sull’attività processuale durante lo svolgimento del processo.
I termini per proporre impugnazione sono di 60 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, di un anno e 46 giorni dal suo deposito (periodo comprensivo della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).
Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti e munito di procura speciale e va depositato, a pena di improcedibilità, presso la cancelleria della Corte entro 20 giorni dall’ultima notifica alle parti contro le quali è proposto.
La parte resistente può proporre controdeduzioni da notificare al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, depositandone copia entro i successivi 20 giorni dalla notifica effettuata alla controparte.
Anche la parte resistente può a sua volta ricorrere contro la sentenza proponendo ricorso incidentale, da notificare alle altre parti interessate entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, qualora intenda chiederne la Cassazione per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente.
Il procedimento in Cassazione può concludersi con le seguenti tipologie di sentenza:
- di rettificazione, con la quale il giudice di legittimità corregge la motivazione errata oggetto del ricorso;
- di rigetto, qualora siano ritenuti infondati i motivi addotti dal ricorrente;
- di accoglimento del ricorso, laddove sia riconosciuta la fondatezza dell’opposizione dichiarando la Cassazione della decisione impugnata e disponendo o meno il rinvio ad altro giudice.
Nel caso di rinvio, la Corte ritiene necessario un nuovo esame della controversia e contestualmente individua il principio di diritto a cui deve attenersi il giudice di rinvio.
In caso di rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, disposto dalla decisione della Cassazione per consentire un nuovo esame della controversia, la parte interessata dovrà riassumere il processo entro un anno, periodo al quale vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione feriale dei termini di legge.
L’atto di riassunzione dovrà essere notificato a tutte le parti presenti nel giudizio di Cassazione, altrimenti sarà considerato inammissibile. Successivamente, la parte che ha provveduto alla riassunzione dovrà costituirsi in giudizio (art. 22, D.Lgs. n. 546/92).
Il giudizio di rinvio dovrà osservare le norme previste per il procedimento innanzi alla Commissione Tributaria a cui il processo è stato rinviato.
La Corte può anche emanare una decisione di accoglimento senza rinvio, che ha carattere autonomo e definitivo.
Revocazione
Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che riguardano accertamenti di fatto o che non sono più impugnabili o che non sono state impugnate, è possibile avvalersi della revocazione, purché si verifichino le seguenti tassative ipotesi:
- dolo di una parte a danno dell’altra;
- formazione del giudizio in base a prove riconosciute o dichiarate false, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
- errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- contrarietà tra la sentenza e altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
Il ricorso deve essere proposto in caso di revocazione ordinaria (motivi di impugnazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6): il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui si è scoperto il fatto o la circostanza su cui si fonda il motivo di revocazione, e pertanto il rimedio è esercitabile anche dopo la formazione del giudicato e può investire anche le sentenze di primo grado.
Motivi di impugnazione indicati ai numeri 4 e 5: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, entro il termine di un anno e 46 giorni, decorsi i quali non è più esercitabile se si è verificato il giudicato. La revocazione ordinaria è proponibile unicamente contro le decisioni di secondo grado.
Nel caso, invece, di revocazione straordinaria (motivi di impugnazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6): il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui si è scoperto il fatto o la circostanza su cui si fonda il motivo di revocazione, e pertanto il rimedio è esercitatile anche dopo la formazione del giudicato, e può investire anche le sentenze di primo grado.
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi del ricorso in appello, a pena di inammissibilità, e va proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio. Successivamente, va depositato entro 30 giorni dalla proposizione nella segreteria della Commissione Tributaria competente, a pena di inammissibilità.
Competente a decidere sulla revocazione è la stessa Commissione che ha emesso la sentenza impugnata, ma non necessariamente la stessa sezione (la questione può essere affidata anche a una diversa sezione).
Spese del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, che sono liquidate con la sentenza. Tuttavia, la Commissione Tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese di giudizio quando vi è soccombenza reciproca o quando ricorrano altri giusti motivi.
Nel caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti.
Nell’ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate.
Se è dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
Ricorso per ottemperanza
Nell’ipotesi di mancata esecuzione della sentenza, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissione Tributaria passata in giudicato.
Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’obbligo previsto dalla sentenza a carico dell’ufficio finanziario o ente locale o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario.
Il ricorso per ottemperanza deve essere depositato in doppio originale alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, se questa ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, e, in ogni altro caso, alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
L’atto (art. 70, D.Lgs. n. 546/92) deve essere indirizzato al Presidente della Commissione e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, da allegare in copia insieme all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora.
Entro 20 giorni dalla comunicazione, l’ufficio impositore può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando la documentazione attestante l’eventuale adempimento.
La trattazione in camera di consiglio deve essere fissata non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. La segreteria provvede a comunicare alle parti la data della trattazione in camera di consiglio almeno 10 giorni liberi prima.
Nell’udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio dell’ente impositore che li ha omessi.
Il Collegio, infine, eseguiti i provvedimenti di attuazione della sentenza non ottemperata, e preso atto di quelli emanati dal componente delegato o dal Commissario ad acta, dichiara con ordinanza la chiusura del procedimento di ottemperanza.
Apposizione formula esecutiva
La sentenza di condanna dell’ufficio finanziario o del concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme dovute, sia essa emessa dalla Commissione Provinciale o in grado di appello dalla Commissione Regionale, non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato, cioè quando si sono esauriti tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini, non è più impugnabile.
In questo caso la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta della parte o del difensore, ne rilascia copia ‘spedita in forma esecutiva’.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva costituisce titolo per eseguire le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile (Libro III, Titolo I e II), in caso di inerzia degli enti impositori.
Indirizzi utili
Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali
Fonti normative
Articolo 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413 (delega per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Articolo 14, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) che introduce all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 l’istituto della ‘conciliazione giudiziale’ in luogo dell”esame e definizione preventiva della controversia’ previsto dallo stesso articolo 48 nella formulazione originaria.
Articolo 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 che sostituisce l’articolo 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (oggetto della giurisdizione tributaria).
Articolo 3-bis, decreto legge 30 settembre 2005, n.203 (misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Articolo 1, comma 419, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)
Articolo 3-bis, decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con la legge 31 maggio 2005, n.88 (disposizioni urgenti in materia di enti locali)
Articolo 3-bis, decreto legge 30 settembre 2005, n.203 (misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (modifiche al processo di cassazione e nuova disciplina dell’arbitrato)
Articolo 37, comma 28, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale)
Articolo 1, commi 127 e 351, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)
Decreto legge n. 59 dell’8 aprile 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 101 del 6 giugno 2008.
Articolo 55 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto, n. 133.
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