Casa – Garanzia di un alloggio
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio.
L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Sono ospitato da familiari/amici, ho degli obblighi?
Non tu, ma chi ti ospita. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con un atto di comunicazione di cessione di fabbricato) nei seguenti casi:
- quando si dà in affitto o in comodato un’immobile o parte di esso;
- quando si cede in proprietà un’immobile, con dati anagrafici del cedente e dell’acquirente;
- quando si cede anche parzialmente, ai fini dell’alloggio, un immobile che si trova nel territorio dello Stato Italiano.
L’obbligo riguarda tutti i cittadini/enti?
Sì, ad eccezione del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico o consolare, ogni cittadino o associazione, privata o pubblica, deve fornire comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza (PS), anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.
In che modo si deve dare la comunicazione?
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di PS competenti locali.
Attenzione: Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa).
A chi va inviata?
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune nei comuni che non sono capoluogo.
Quali dati deve riportare la comunicazione?
- Dati anagrafici di chi dà alloggio (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- dati anagrafici della persona straniera ospitata (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, il tipo di documento di identificazione, il numero del documento, la data e luogo di rilascio del documento);
- indirizzo esatto dell’immobile in cui si ospiteranno le persone straniere;
- il titolo a cui è ceduto l’immobile ad uso abitativo, per esempio, in affitto, in comodato, in proprietà o altri; oppure semplicemente la dichiarazione dell’ospitalità senza fine di lucro.
Attenzione: La legge 125/2008 ha stabilito che chiunque dà alloggio – facendosi pagare – o cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Una volta che la condanna sia definitiva, l’immobile viene confiscato salvo che appartenga a persona estranea al reato.
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