Case in affitto – il fisco abbatte il canone di locazione se il contratto non è registrato
Per ottenere la riduzione sarà sufficiente denunciare, come evasore fiscale, il proprietario dell’appartamento
A partire dal 1° gennaio 2011 gli inquilini senza un contratto di locazione regolarmente registrato – o anche con un contratto registrato a titolo di finto comodato gratuito – potranno ottenere una riduzione del canone che può arrivare fino al 90%.
Per poter fruire di questa agevolazione basterà semplicemente denunciare, all’Agenzia delle Entrate, il proprietario (evasore) dell’appartamento.
Finalmente una misura di lotta all’evasione fiscale basata sul conflitto di interesse
Sono stato sempre molto critico con l’attuale esecutivo guidato da Silvio Berlusconi, ma per onestà, devo riconoscere che nessun governo di sinistra, fino ad oggi, ha mai attuato un provvedimento, per l’emersione dal nero dei redditi da canone di locazione, così incisivo e devastante.
In pratica viene introdotto un principio tanto efficace quanto elementare, che dovrebbe ispirare qualsiasi misura finalizzata alla lotta all’evasione fiscale: il “conflitto di interesse”. Certo è singolare che sia proprio Silvio Berlusconi a far ricorso al conflitto di interesse, ma tant’è!
Di cosa stiamo parlando
Ai fini dell’attuazione della riforma sul federalismo fiscale (grazie Bossi) la manovra economica 2010 ha introdotto una nuova imposta, la cedolare secca del 20% sulle locazioni immobiliari di case, abitazioni appartamenti su quanto incassato dal proprietario a partire dal primo gennaio 2011. Contestualmente è stato disposto un inasprimento delle sanzioni per chi volesse continuare ancora a non dichiarare, fra i redditi percepiti, gli affitti derivanti dalla locazione di immobili di proprietà.
E così, dal primo gennaio 2011, nel caso di contratti interamente in nero, oppure camuffati come comodato gratuito, è prevista una sanzione fino a 2.065,86 euro. Se il contratto registrato riporta un valore inferiore a quello effettivo, la penalità potrà raddoppiare o quadruplicare l’imposta evasa. Chi non si oppone alle richieste del fisco ed evita il contenzioso (acquiescenza) paga “soltanto il 30%” dell’imposta evasa.
Proprietario evasore, canone di locazione ultraleggero
Ma non finisce qui. L’inquilino – che denuncia al fisco il proprietario dell’appartamento concesso in locazione con affitto in nero, o con contratto registrato elusivamente a titolo di comodato gratuito – avrà diritto, per i quattro anni successivi, ad un canone ultraleggero, pari al triplo della rendita catastale.
E visto che i valori catastali sono fermi da molti anni (ed in più molte case abusive risultano addirittura non censite al catasto) a beneficiarne sarà l’inquilino denunciante, che per un quadrienno pagherà canoni molto contenuti. A Milano, ad esempio, si pagherebbero poco più di 170 euro al mese per un trilocale in semicentro. A Roma, si arriverà, stando a simulazioni molto affidabili, anche ad una riduzione del canone pari al 90%.
A meno che il proprietario non decida di mettersi in regola entro il 31 dicembre 2010: in tal caso le sanzioni non si applicano.
Quindi incrociamo le dita e confidiamo nell’avidità del proprietario dell’appartamento che conduciamo in affitto. Se non si fa sentire prima del 31 dicembre 2010 per la registrazione del contratto di locazione, allora basterà una capatina all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e da gennaio 2011 “anno nuovo vita nuova” almeno fino al 2015!
I debitori possono addirittura ottenere l’affitto gratuito, senza neanche effettuare la denuncia
La novità più interessante per i debitori riguarda non solo l’automatica riduzione del canone anche fino al 90% (che, come abbiamo scritto, potrebbe far gola agli inquilini non morosi nel caso in cui si decidessero finalmente a denunciare il proprietario di casa) ma anche che la possibilità di non corrispondere quanto concordato, senza alcuna possibilità, per il proprietario, di poter utilizzare il recupero del credito. Anche in assenza di denuncia all’Agenzia delle Entrate.
Se, infatti, il contratto è in nero, o è mascherato a titolo di comodato gratuito, non c’è nulla di nuovo sotto il sole: non esistono le basi per un recupero giudiziale di quanto concordato come affitto ed il proprietario rischierebbe, intraprendendo un’azione legale, anche le salate sanzioni previste dalla legge e riportate in apertura dell’articolo.
Se, invece, il contratto è registrato per un importo inferiore a quello effettivamente corrisposto per la locazione (e si potrebbe dimostrarlo anche con un bonifico bancario effettuato per un solo mese con una scusa qualsiasi o in altri mille modi) la legge prevede la sua completa nullità. Con un contratto di locazione nullo torniamo allo scenario già analizzato per l’affitto in nero o per quello registrato come comodato gratuito ed eventuali canoni non riscossi dal proprietario non potrebbero essere richiesti nè recuperati in via giudiziale.
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Per quel che riguarda il contenzioso tributario, la lotta all’evasione fiscale e l’utilizzo degli strumenti deflativi, consulta questa sezione.
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