Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca)
La fideiussione può essere costituita in forma “specifica” o “omnibus”. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni (se omnibus) o per quelle specificatamente indicate come garantite (se specifica), assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone.
Nel caso in cui la fideiussione, costituita nei modi sopra indicati, sia rilasciata in forma pro quota, i fideiussori insieme garantiscono l’intero debito o le operazione specificatamente garantite, ma ognuno nei limiti di una quota predeterminata. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.
Principali rischi per il fideiussore
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
Principali clausole contrattuali
- La fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei casi di risoluzione del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine.
- La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata alla Banca a garanzia del finanziamento.
- Qualora la fideiussione sia prestata da più fideiussori anche se con il medesimo atto, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito anche se l’obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa o per remissione o transazione da parte della banca.
- La fideiussione resterà integra e valida sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi debito della debitrice principale, comunque dipendente dal finanziamento di cui sopra – in espressa deroga all’art. 1957 C.C. – senza che la banca sia tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale la debitrice principale, anche dopo la scadenza delle obbligazioni.
- In espressa deroga all’art. 1939 C.C. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità del negozio principale a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque dovute.
- Il fideiussore è obbligato a rimborsare a banca le somme che quest’ultima avesse incassato in pagamento dell’obbligazione garantita e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.
- La banca avrà facoltà di accordare al debitore principale dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al fideiussore, anche se la surrogazione del fideiussore nei diritti e privilegi del creditore fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile, e ciò in espressa deroga all’art. 1955 C.C..
- Il fideiussore rinuncia ad eccepire l’estinzione della fideiussione per fatto del creditore e ciò in espressa deroga all’art. 1955 C.C..
- Il fideiussore rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi contestazione, eccezione e riserva, fino all’integrale pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da banca in forza della fideiussione, anche in caso di opposizione da parte della debitrice principale.
- Il fideiussore rinuncia ad avvalersi, fino a quando il credito della banca non sarà stato integralmente soddisfatto, di ogni diritto di regresso e di surroga che potesse spettargli sia nei confronti del debitore principale che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante.
- Il fideiussore rinuncia ai benefici previsti dall’art. 190 C.C..
- Il fideiussore, formalmente escusso da banca, non potrà in alcun modo ritardare l’adempimento della propria obbligazione solidale, eccependo l’impossibilità di esercitare il conseguente diritto di surroga nei diritti privilegiati del creditore.
- Per tutte le eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto sarà competente il Foro di Roma; resta comunque facoltà della banca di adire altresì ogni altro Foro competente.
- Tutte le eventuali spese di registrazione della fideiussione, e comunque ogni altro onere fiscale eventualmente connesso, saranno ad esclusivo carico del fideiussore.
Estinguere la fideiussione
Cosa accade se il fideiussore, dopo aver prestato una “fideiussione omnibus”, decida, per i piu’ vari motivi, di estinguere la fideiussione stessa di, come si dice con termine tecnico, recedere da tale contratto.
Come previsto per tutti i contratti destinati a durare a tempo indeterminato, la legge gli assicura la facolta’ di “uscire” dalla sua obbligazione, ma, purtroppo, cio’ non significa che egli verra’ immediatamente liberato dal debito garantito; in altre parole anche dopo il recesso il fideiussore restera’ obbligato in misura minore, ma, pur sempre obbligato.
Infatti i contratti delle banche recano clausole del tipo “Il fideiussore puo’ recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata”. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici.
Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.
Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facolta’ di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione”.
Va rilevato che la clausola e’ da interpretare. Per esempio l’affermazione che il recesso e’ operante solo quando la banca abbia potuto, a sua volta, recedere dai rapporti garantiti non puo’ essere portata fino a consentire alla banca stessa comportamenti negligenti o strumentali nella gestione dei rapporti creditizi facendo esclusivo assegnamento sull’impegno del garante.
In pratica quando il garante invia la raccomandata di recesso alla banca, quest’ultima, come prima cosa, valuta il contegno da assumere nei confronti del debitore principale nel senso che considera se cessare, o meno, il rapporto creditizio con lui (ad es. revocandogli l’apertura di credito di cui godeva). Infatti accade spesso che la concessione di credito poggia eminentemente sulla garanzia per cui, eliminando la garanzia, viene eliminato anche il credito.
Se, invece, la banca ritiene il cliente sufficientemente affidabile anche senza la fideiussione decidera’ per la continuazione del rapporto e si limitera’ a prendere atto del recesso.
Per quanto riguarda il garante che receda, il suo interesse sarebbe, com’e’ ovvio, essere liberato pienamente e immediatamente dai suoi impegni, ma, purtroppo, cio’ non succede quasi mai. E’ rarissimo, infatti, che la banca rilasci dichiarazioni liberatorie piene o rinunce alla fideiussione.
Esclusa l’ipotesi, quasi soltanto teorica, di rilascio di una liberatoria piena da parte della banca, la situazione per il garante non cambiera’ nel senso che restera’ obbligato per il debito che sussisteva nel momento in cui ha esercitato il recesso o, meglio, nel momento in cui la banca ha avuto conoscenza del recesso.
Dunque, ponendo che il cliente fruisse di un’apertura di credito ad esempio di 1.000 utilizzata per 500, il garante rispondera’ solo per 500 di modo che se il cliente, in seguito, aumentera’ l’utilizzo, poniamo, fino a 600, il garante non rispondera’ degli ulteriori 100 in aumento.
Al contrario rispondera’ di ogni altra obbligazione che trae origine nel rapporto esistente al momento del recesso. Cosi’, ad esempio, se era garantito un mutuo e l’obbligato principale non paghi la rata il garante rispondera’ anche dell’interesse di mora.
Dunque, se il debito sussiste al momento del recesso, dalla fideiussione non e’ possibile liberarsi.
Cio’ rende questo contratto estremamente insidioso e oneroso per chi lo sottoscrive per cui dovra’ essere massima la cautela del cliente di fronte alle consuete parole “firmi qui” proferite come se fossero la cosa piu’ banale ed insignificante del mondo dall’operatore che gli sottopone uno dei tanti moduli della banca.
Senza pretendere di capire il dettaglio delle clausole riportate – cosa estremamente difficile anche agli addetti ai lavori - il cliente dovra’, quanto meno, cercare di capire se veramente vuole obbligarsi in quel modo e per quell’importo e solo allora sottoscrivere.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Debitore principale
E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca
Fideiussione “specifica”
E’ quel contratto con i quale il fideiussore assume verso la Banca l’obbligazionedi garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.
Fideiussione “omnibus”
E’ quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l’obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest’ultimo ed un terzo.
Garante
E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Importo massimo garantito
E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussores’impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Pagamento a semplice richiesta
Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso
E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia
Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori
E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno de essi e pretendere il pagamento dell’intero ammontare garantito.
Fideiussore
Soggetto che assume un’obbligazione verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo.
Per fare una domanda sulla fideiussione bancaria attiva, sui finanziamenti in genere, sui contratti di prestito e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Chiara Nicolai ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Chiara Nicolai e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Chiara Nicolai e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Chiara Nicolai ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Garanzie – differenze fra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa Salve, volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito alla fideiussione. In particolare, quali sono le differenze tra la fideiussione bancaria e quella assicurativa, in termini di garanzie per colui che ne richiede l’escussione in caso di mancato pagamento di canoni di locazione immobiliare? Nell’attesa di una cortese risposta vi porgo cordiali...
- Garanzie – fideiussione secondo il codice civile Cosa significano fideiussione e prestare fideiussione Fideiussione” e “prestare fideiussione” significa impegnarsi con un creditore di un‘altra persona garantendogli di pagare i debiti di quest’ultima, rispondendo dell’adempimento di un‘obbligazione altrui. “Fideiussione – ecco c’ è un guaio” dice una massima dell’antica Grecia tratta da uno dei sette saggi di Talete...
- Fideiussione a garanzia delle somme versate nel preliminare di vendita della casa Questa garanzia fideiussoria opera nel caso in cui il promittente venditore incorra in una “situazione di crisi” ovvero nei casi in cui il costruttore sia o sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa. Il decreto...
- Garanzie – fideiussione con escussione a prima richiesta (esempio) Tizio stipula un contratto di subappalto con Caio. Tizio chiede una fideiussione con escussione a prima richiesta a Caio per garantirsi da eventuali inadempienze di Caio nell’esecuzione del contratto di subappalto. Vengono stabilite delle penali pecuniarie che Caio dovrà corrispondere a Tizio quando vengano violate le clausole contrattuali concordate. O...
- Beneficio di escussione Prima di aggredire il fidejussore il creditore può chiedere il sequestro continuativo del quinto della pensione? Il garante del finanziamento e il debitore principale sono responsabili in solido, quindi la finanziaria deciderà a suo piacimento su chi rivalersi. A meno che non sia stato previsto nel contratto di finanziamento la...
- La fideiussione bancaria attiva e passiva La fideiussione, così come regolata dal codice civile, è una forma di garanzia accessoria alla obbligazione e quindi il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.). La fideiussione così come regolata dal codice civile può avere anche le caratteristiche di...
- Debiti e responsabilità patrimoniale dei soci sas In una Sas i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti della società, mentre i soci accomandanti rispondono solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata). Da quello che riferisce Lei sarebbe una socia accomandante, pertanto, in assenza di eventuali ed ulteriori vincoli o garanzie prestate, al momento...
- Fondo patrimoniale e trust – ma si può davvero non pagare i debiti a creditori e fisco? La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con la parte destinata all’esercizio dell’impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda è necessario ricorrere agli strumenti che la legge mette a nostra disposizione. Il sistema...
- Debiti ed attività d’impresa – il fondo patrimoniale Ogni attività d’impresa presenta necessariamente dei rischi. Il capitale investito può produrre un guadagno, ma anche subire delle perdite, e ciò rientra nel concetto stesso di rischio d’impresa. L’imprenditore, però, ha a propria disposizione alcuni strumenti per limitare il rischio d’impresa, mettendo al riparo da qualsiasi sorpresa i beni di...
- Recedere da una fideiussione – come e quando è possibile Non è sempre vero che il fideiussore deve, sempre e comunque, rispondere nei confronti del creditore senza limite alcuno. Alcuni limiti alla fideiussione possono essere imposti dalla disciplina contrattuale, ad esempio pattuendo il beneficio di preventiva escussione del debitore principale. Comportamento fraudolento del creditore L’art. 1955 c.c. indica come causa...


[...] Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca) La fideiussione può essere costituita in forma “specifica” o “omnibus”. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni (se omnibus) o per quelle specificatamente indicate come garantite (se specifica), assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse… [...]