<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>indebitati.it </title> <atom:link href="http://www.indebitati.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.indebitati.it</link> <description>contro gli abusi e i soprusi di banche, finanziarie, società di recupero crediti e pubblica amministrazione</description> <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:06:19 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /> <item><title>la smorfia del debitore</title><link>http://www.indebitati.it/smorfia-debitore/</link> <comments>http://www.indebitati.it/smorfia-debitore/#comments</comments> <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:43:43 +0000</pubDate> <dc:creator>Michelozzo Marra</dc:creator> <category><![CDATA[debiti conoscerli per evitarli - altro]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=161772</guid> <description><![CDATA[01 &#8211; la bancarotta fraudolenta 02 &#8211; il prestito a tasso zero 03 &#8211; il precetto 04 &#8211; il mutuo 05 &#8211; la cambiale 06 &#8211; il debitore (volontario) 07 &#8211; il coobbligato 08 &#8211; il ritardato pagamento 09 &#8211; il ricorso 10 &#8211; gli interessi di mora 11 -  la rata scaduta 12 &#8211; le tasse 13 &#8211; la carta revolving 14 &#8211; l&#8217;assegno 15 &#8211; il garante 16 &#8211; la revoca del libretto degli assegni o della carta di credito o di debito (revolving) 17 &#8211; la disgrazia 18 &#8211; l&#8217;iscrizione alla CRIF 19 &#8211; il piano di rientro a saldo e stralcio 20 &#8211; debitore 21 &#8211; il sollecito di pagamento 22 &#8211; il prestito 23 &#8211;<a href="http://www.indebitati.it/smorfia-debitore/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/smorfia-debitore/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Presunzione legale di proprietà &#8211; opposizione del terzo agli atti esecutivi</title><link>http://www.indebitati.it/presunzione-legale-di-proprieta-opposizione-del-terzo-agli-atti-esecutivi/</link> <comments>http://www.indebitati.it/presunzione-legale-di-proprieta-opposizione-del-terzo-agli-atti-esecutivi/#comments</comments> <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:05:52 +0000</pubDate> <dc:creator>Loredana Pavolini</dc:creator> <category><![CDATA[pignoramento presso residenza debitore]]></category> <category><![CDATA[debiti pignoramento presso la residenza debitore]]></category> <category><![CDATA[debiti pignoramento presunzione proprietà]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=161497</guid> <description><![CDATA[Tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cass., 29 agosto 1994, n. 7564; Cass., 11 aprile 1986,n. 2553). Trattasi di presunzione iuris tantum che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell&#8217;opposizione di terzo all&#8217;esecuzione (vedi artt. 619 ss. c.p.c.), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione (vedi art. 621 c.p.c.). Questa presunzione opera nei riguardi di qualsiasi persona convivente con il debitore, compresi i familiari e lo stesso coniuge, restando irrilevante il fatto che ambedue i coniugi abbiano optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni (Cass., 16 aprile 1984, n. ART. 513 CODICE DI PROCEDURA CIVILE<a href="http://www.indebitati.it/presunzione-legale-di-proprieta-opposizione-del-terzo-agli-atti-esecutivi/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/presunzione-legale-di-proprieta-opposizione-del-terzo-agli-atti-esecutivi/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Intimazione di pagamento per tributi &#8211; è competente la Commissione tributaria</title><link>http://www.indebitati.it/intimazione-di-pagamento-per-tributi-e-competente-la-commissione-tributaria/</link> <comments>http://www.indebitati.it/intimazione-di-pagamento-per-tributi-e-competente-la-commissione-tributaria/#comments</comments> <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:12:48 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonella Pedone</dc:creator> <category><![CDATA[contenzioso tributario]]></category> <category><![CDATA[debiti ingiunzione pagamento]]></category> <category><![CDATA[ingiunzione fiscale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=161443</guid> <description><![CDATA[Se l&#8217;intimazione di pagamento ha per oggetto i tributi,  il ricorso deve essere proposto dinanzi alla Commissione tributaria La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito il principio per il quale  le intimazioni di pagamento aventi ad oggetto tributi devono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1865/2011) Questo indipendentemente dal tipo di vizio eccepito dal ricorrente. Il dubbio si poneva in quanto l&#8217;articolo 2 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall&#8217;articolo 12 della Legge 26 dicembre 2001, n. 448, sottrae alla giurisdizione del giudice tributario le controversie attinenti alla fase dell&#8217;esecuzione forzata. Il ricorrente aveva erroneamente dedotto che l&#8217;intimazione di pagamento fosse riconducibile a questa fase e, conseguentemente, sottratta alla giurisdizione della<a href="http://www.indebitati.it/intimazione-di-pagamento-per-tributi-e-competente-la-commissione-tributaria/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/intimazione-di-pagamento-per-tributi-e-competente-la-commissione-tributaria/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Ipoteca illegittima &#8211; risarcimento del danno</title><link>http://www.indebitati.it/ipoteca-illegittima-risarcimento-del-danno/</link> <comments>http://www.indebitati.it/ipoteca-illegittima-risarcimento-del-danno/#comments</comments> <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:51:59 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonella Pedone</dc:creator> <category><![CDATA[iscrizione ipoteca]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale iscrizione ipoteca]]></category> <category><![CDATA[ipoteca]]></category> <category><![CDATA[ipoteca esattoriale]]></category> <category><![CDATA[ipoteca giudiziale]]></category> <category><![CDATA[ipoteca illegittima]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=161427</guid> <description><![CDATA[Se l&#8217;iscrizione di ipoteca è illegittima, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni subiti La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito dal proprietario di un immobile a causa di un&#8217;illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale poiché è possibile la compromissione della “commerciabilità” del bene stesso (Cassazione, sentenza del 2 novembre 2010, n. 22267: &#8220;ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste … una situazione apparente<a href="http://www.indebitati.it/ipoteca-illegittima-risarcimento-del-danno/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/ipoteca-illegittima-risarcimento-del-danno/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Cartella esattoriale &#8211; iscrizione di ipoteca nulla se non comunicata</title><link>http://www.indebitati.it/cartella-esattoriale-iscrizione-di-ipoteca-nulla-se-non-comunicata/</link> <comments>http://www.indebitati.it/cartella-esattoriale-iscrizione-di-ipoteca-nulla-se-non-comunicata/#comments</comments> <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:06 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonella Pedone</dc:creator> <category><![CDATA[iscrizione ipoteca]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale iscrizione ipoteca]]></category> <category><![CDATA[ipoteca equitalia]]></category> <category><![CDATA[ipoteca esattoriale]]></category> <category><![CDATA[iscrizione ipoteca esattoriale obbligo comunicazione preventiva]]></category> <category><![CDATA[soglie quantitative iscrizione ipoteca esattoriale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=161411</guid> <description><![CDATA[Iscrizione di ipoteca esattoriale da annullare se l&#8217;Agente della riscossione non l&#8217;ha mai comunicata per iscritto al contribuente La Commissione tributaria provinciale di Aosta, con la recentissima sentenza n. 22/03/2011 depositata il 15.12.11, ha dichiarato la nullità di una iscrizione di ipoteca esattoriale, richiesta da Equitalia Nomos s.p.a., in quanto la detta iscrizione non era mai stata comunicata al contribuente. Afferma infatti la Commissione che il procedimento di iscrizione di ipoteca esattoriale produce indubbiamente un &#8220;provvedimento restrittivo della sfera giuridica dell&#8217;interessato, derivante da un credito di natura fiscale, ed è altrettanto evidente che tale attività non può non rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, recate dalla Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. Mm., con particolare<a href="http://www.indebitati.it/cartella-esattoriale-iscrizione-di-ipoteca-nulla-se-non-comunicata/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/cartella-esattoriale-iscrizione-di-ipoteca-nulla-se-non-comunicata/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Dichiarazione dei redditi con modello 730</title><link>http://www.indebitati.it/dichiarazione-dei-redditi-con-modello-730/</link> <comments>http://www.indebitati.it/dichiarazione-dei-redditi-con-modello-730/#comments</comments> <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:24:20 +0000</pubDate> <dc:creator>Paolo Rastelli</dc:creator> <category><![CDATA[dichiarazione redditi]]></category> <category><![CDATA[modello-730-istruzioni-compilazione]]></category> <category><![CDATA[tasse dichiarazione redditi]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=160946</guid> <description><![CDATA[Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi: è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro) il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre) se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o<a href="http://www.indebitati.it/dichiarazione-dei-redditi-con-modello-730/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/dichiarazione-dei-redditi-con-modello-730/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>guida alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie &#8211; agevolazioni IVA</title><link>http://www.indebitati.it/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-agevolazioni-iva/</link> <comments>http://www.indebitati.it/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-agevolazioni-iva/#comments</comments> <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:49:41 +0000</pubDate> <dc:creator>Ludmilla Karadzic</dc:creator> <category><![CDATA[agevolazioni per ristrutturazioni]]></category> <category><![CDATA[guide vademecum istruzioni]]></category> <category><![CDATA[tasse agevolazioni ristrutturazione]]></category> <category><![CDATA[tasse detrazioni]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=160630</guid> <description><![CDATA[Agevolazioni fiscali IVA per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria La Finanziaria 2010 ha confermato le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni anche riguardo l&#8217;IVA. In particolare è stato disposto che il regime agevolato dell&#8217;Iva diventi permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell&#8217;agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Fino al 13 maggio 2011, tale indicazione era invece obbligatoria per fruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55%<a href="http://www.indebitati.it/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-agevolazioni-iva/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-agevolazioni-iva/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Schema protesto assegni</title><link>http://www.indebitati.it/schema-protesto-assegni/</link> <comments>http://www.indebitati.it/schema-protesto-assegni/#comments</comments> <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:40:27 +0000</pubDate> <dc:creator>Genny Manfredi</dc:creator> <category><![CDATA[quick rules]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=160138</guid> <description><![CDATA[Procedure di incasso assegni Procedura telematica interbancaria o check truncation &#8211; assegni fino a 5 mila euro ed assegni circolari di importo qualsiasi. Stanza compensazione per importi superiori a 5000 euro. Azione di regresso Per quanto riguarda l’ assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltanto da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.  Non esiste, da un punto di vista giuridico, l’azione diretta per l’assegno bancario (a differenza di quanto avviene, invece, per la cambiale). Il legittimo titolare dell’assegno può quindi procedere solo nei confronti dei soggetti responsabili del pagamento, ovvero sono il<a href="http://www.indebitati.it/schema-protesto-assegni/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/schema-protesto-assegni/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>guida alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie &#8211; agevolazioni IRPEF</title><link>http://www.indebitati.it/nuova-guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-e-decreto-salva-italia/</link> <comments>http://www.indebitati.it/nuova-guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-e-decreto-salva-italia/#comments</comments> <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:53:22 +0000</pubDate> <dc:creator>Genny Manfredi</dc:creator> <category><![CDATA[agevolazioni per ristrutturazioni]]></category> <category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category> <category><![CDATA[agenzia entrate]]></category> <category><![CDATA[guide vademecum istruzioni]]></category> <category><![CDATA[modifiche introdotte decreto sviluppo 7 luglio 2011]]></category> <category><![CDATA[tasse agevolazioni ristrutturazione]]></category> <category><![CDATA[tasse detrazioni]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=160128</guid> <description><![CDATA[Con l&#8217;entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 &#8211; cosiddetto &#8220;Salva Italia&#8221; &#8211; le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio) sono state rese strutturali e pertanto non soggette a scadenze temporali (l&#8217;ultima scadenza era stata precedentemente fissata al 31 dicembre 2011). La legge finanziaria 2010 aveva già prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito<a href="http://www.indebitati.it/nuova-guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-e-decreto-salva-italia/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/nuova-guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-e-decreto-salva-italia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Pagare la cartella esattoriale dopo il decreto &#8220;Salva Italia&#8221;</title><link>http://www.indebitati.it/pagare-cartella-esattoriale-dopo-decreto-salva-italia/</link> <comments>http://www.indebitati.it/pagare-cartella-esattoriale-dopo-decreto-salva-italia/#comments</comments> <pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:55:45 +0000</pubDate> <dc:creator>Simo Folliero</dc:creator> <category><![CDATA[informazioni cartelle esattoriali]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale mancato pagamento]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale pagamento contanti]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale rateazione]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=159221</guid> <description><![CDATA[Il decreto &#8220;Salva Italia&#8221; impedisce il pagamento di una cartella esattoriale  di importo superiore ai 1000 euro in contanti. Peccato che gli sportelli Equitalia non accettino carte di credito ma solo assegni circolari. E come se non bastasse sono pressoché impossibili  anche i bonifici on line. Ed infatti, presso quasi tutti gli sportelli dell&#8217;Ente fa bella mostra di sé dal 23 dicembre 2011 un cartello che avverte gli &#8216;utenti&#8217; del divieto di operare transazioni economiche per contanti per il pagamento di somme superiori ai 999 euro. Logico quindi pensare che, per compensazione, si possa ricorrere alla tanto promossa &#8216;moneta elettronica&#8217;. Una volta fatta la (di solito) lunga fila per arrivare alla cassa, però, l&#8217;ignaro utente si sente immancabilmente rispondere che<a href="http://www.indebitati.it/pagare-cartella-esattoriale-dopo-decreto-salva-italia/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/pagare-cartella-esattoriale-dopo-decreto-salva-italia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Documentazione &#8220;in nero&#8221; e sequestro tributario</title><link>http://www.indebitati.it/documentazione-in-nero-e-sequestro-tributario/</link> <comments>http://www.indebitati.it/documentazione-in-nero-e-sequestro-tributario/#comments</comments> <pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:33:15 +0000</pubDate> <dc:creator>Marzia Ciunfrini</dc:creator> <category><![CDATA[tasse fisco e tributi altro]]></category> <category><![CDATA[tasse pillole]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=159213</guid> <description><![CDATA[Con la sentenza n. 24923 del 25 novembre 2011la Suprema Corte offre una chiave di lettura molto interessante di una norma particolare, l’art. 52, commi 7 e 9, D.P.R. 633/1972, avente ad oggetto i poteri investigativi con riferimento alla documentazione aziendale. A tal proposito, è bene evidenziare che lo stesso art. 52 prevede una diversa disciplina a seconda che la documentazione aziendale possa essere compresa nella categoria dei documenti e scritture piuttosto che in quella dei libri e registri: infatti, nel primo caso essa può essere asportata dai locali in cui veniva conservata se “non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale”; nel secondo<a href="http://www.indebitati.it/documentazione-in-nero-e-sequestro-tributario/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/documentazione-in-nero-e-sequestro-tributario/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Notifica delle cartelle esattoriali &#8211; nullità sanabile ed inesistenza giuridica</title><link>http://www.indebitati.it/notifica-delle-cartelle-esattoriali-nullita-sanabile-ed-inesistenza-giuridica/</link> <comments>http://www.indebitati.it/notifica-delle-cartelle-esattoriali-nullita-sanabile-ed-inesistenza-giuridica/#comments</comments> <pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:35:52 +0000</pubDate> <dc:creator>Simo Folliero</dc:creator> <category><![CDATA[notifica cartelle esattoriali]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale inesistenza giuridica]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale notifica]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale notifica nullità e inesistenza]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale nullità]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=159196</guid> <description><![CDATA[Per la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006) la sanatoria dei vizi di nullità delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese. Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell&#8217;avviso di accertamento tributario non osta all&#8217;applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Il vizio di notifica comporta la sanatoria della nullità quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell&#8217;atto, la notifica  avviene mediante il rilascio di copia nel luogo<a href="http://www.indebitati.it/notifica-delle-cartelle-esattoriali-nullita-sanabile-ed-inesistenza-giuridica/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/notifica-delle-cartelle-esattoriali-nullita-sanabile-ed-inesistenza-giuridica/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Pignoramento e comunione legale</title><link>http://www.indebitati.it/pignoramento-e-comunione-legale/</link> <comments>http://www.indebitati.it/pignoramento-e-comunione-legale/#comments</comments> <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:37:02 +0000</pubDate> <dc:creator>Loredana Pavolini</dc:creator> <category><![CDATA[comunione e separazione dei beni - separazione legale]]></category> <category><![CDATA[pignoramento esattoriale espropriazione vendita casa]]></category> <category><![CDATA[pignoramento espropriazione vendita casa]]></category> <category><![CDATA[debiti e comunione dei beni]]></category> <category><![CDATA[debiti pignoramento casa]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=159141</guid> <description><![CDATA[Se siete sposati in regime di COMUNIONE LEGALE dei beni e ricevete un pignoramento (sia esecuzione ordinaria che esecuzione esattoriale &#8211; Equitalia) occorre distinguere vari casi:  il pignoramento è per l&#8217;intero immobile (1/1 dell&#8217;intera proprietà) ed il debito è stato contratto soltanto da uno dei due coniugi. Secondo l&#8217;orientamento prevalente nei tribunali questo pignoramento è corretto, ma il coniuge non debitore e non esecutato può intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell&#8217;intero patrimonio della comunione legale. In sostanza i creditori di un solo coniuge posso rivalersi solo sul 50% dell&#8217;intero patrimonio, ma possono pignorare tutto un intero immobile perchè la comunione legale tra coniugi non è come una normale comproprietà in cui due<a href="http://www.indebitati.it/pignoramento-e-comunione-legale/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/pignoramento-e-comunione-legale/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Sciogliamo Equitalia e ci teniamo le caste? Al popolo italiano è stato &#8220;servito&#8221; un nuovo capro espiatorio</title><link>http://www.indebitati.it/sciogliamo-equitalia-e-ci-teniamo-le-caste-al-popolo-italiano-e-stato-servito-un-nuovo-capro-espiatorio/</link> <comments>http://www.indebitati.it/sciogliamo-equitalia-e-ci-teniamo-le-caste-al-popolo-italiano-e-stato-servito-un-nuovo-capro-espiatorio/#comments</comments> <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:39 +0000</pubDate> <dc:creator>Lilla De Angelis</dc:creator> <category><![CDATA[politica ed attualità]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale equitalia]]></category> <category><![CDATA[equitalia]]></category> <category><![CDATA[fermo amministrativo equitalia]]></category> <category><![CDATA[ipoteca equitalia]]></category> <category><![CDATA[rateizzazione equitalia]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=159061</guid> <description><![CDATA[Parte la raccolta firme per lo scioglimento di Equitalia. On line e dal 15 Gennaio con banchetti in tutta italia L’obiettivo è quello di raccogliere 500.000 firme come minimo, per chiedere lo scioglimento di Equitalia e la riforma della riscossione. In parlamento è stato gia’ depositato il Disegno di Legge Delega a firma del Sen. Pedica e di altri. Adesso a supporto dell’iniziativa parlamentare serve una grande mobilitazione di tutti gli italiani. Intanto saranno organizzati banchetti in tutta Italia, ma da subito è possibile firmare su www.firmiamo.it cercando la petizione &#8220;Liberati di Equitalia &#8211; Mettici la firma&#8221;. Quanta ipocrisia, retorica, e populismo negli ultimi tempi sull&#8217;argomento Equitalia. Mi spiace che indebitati.it, il sito con il quale collaboro, si sia accodato<a href="http://www.indebitati.it/sciogliamo-equitalia-e-ci-teniamo-le-caste-al-popolo-italiano-e-stato-servito-un-nuovo-capro-espiatorio/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/sciogliamo-equitalia-e-ci-teniamo-le-caste-al-popolo-italiano-e-stato-servito-un-nuovo-capro-espiatorio/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Multa stradale &#8211; elementi essenziali per il ricorso</title><link>http://www.indebitati.it/multa-stradale-ricorso/</link> <comments>http://www.indebitati.it/multa-stradale-ricorso/#comments</comments> <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:22:53 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonella Pedone</dc:creator> <category><![CDATA[ricorso opposizione]]></category> <category><![CDATA[cartella esattoriale originata da multa]]></category> <category><![CDATA[multa]]></category> <category><![CDATA[multa notifica]]></category> <category><![CDATA[multa ricorso al giudice di pace]]></category> <category><![CDATA[multa ricorso al prefetto]]></category> <category><![CDATA[multa termini ricorso]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.indebitati.it/?p=158993</guid> <description><![CDATA[In questo breve articolo l&#8217;avv. Antonella Pedone ci indica in forma sintetica, ma rigorosa, quando possono sussistere le condizioni più frequenti per impugnare un verbale di multa, i termini da rispettare e le procedure da seguire per poter presentare un eventuale ricorso alla multa, differenziate nel caso in cui il destinatario della sanzione intenda rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace. Indice dei contenuti 1. Quando fare ricorso 1.1 Mancata notificazione del verbale di accertamento della multa entro 90 giorni dall&#8217;infrazione 1.2 pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo - mancata applicazione della continuazione 2. I termini per presentare ricorso 3. Ricorso al Prefetto 4. Ricorso al Giudice di Pace 5. La cartella esattoriale originata da multa 1. Quando<a href="http://www.indebitati.it/multa-stradale-ricorso/" target="_blank"> ... [leggi tutto &#187;]</a>]]></description> <wfw:commentRss>http://www.indebitati.it/multa-stradale-ricorso/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> </channel> </rss>
<!-- Served from: www.indebitati.it @ 2012-01-28 01:30:27 by W3 Total Cache -->
