Eredità prossima e beni futuri » ora Equitalia ipoteca anche la casa dei genitori del debitore
Un lettore ci ha segnalato di aver assistito alcuni giorni fa ad una trasmissione, mandata in onda da Rai 3, in cui un commerciante asseriva di aver subito ad opera di Equitalia, per debiti a lui stesso ascritti, l’iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà di familiari ancora in vita e che egli non aveva, ovviamente, ancora ereditato.
Fra sorpresa e sgomento – probabilmente anche il lettore in questione conta su beni futuri da ereditare ed ha qualche conto in sospeso (leggasi cartelle esattoriali) con Equitalia – egli si chiedeva e ci domandava se tale procedura di riscossione coattiva fosse da ritenersi legittima.
Naturalmente non siamo in grado di poter stabilire se l’ipoteca su beni futuri iscritta da Equitalia possa o meno ritenersi legittima. Proviamo, tuttavia, a capire su quali basi giuridiche possa fondarsi la misura cautelare adottata.
Parliamo, allora, dell’art. 2823 del codice civile“L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza”.
Il citato articolo ammette la costituzione di ipoteca solo per beni esistenti (del resto per l’iscrizione di ipoteca è necessario che siano indicati nel titolo gli estremi sufficienti ad individuare univocamente il bene, come precisato dal successivo articolo 2826).
Lo stesso articolo 2823 non esclude, tuttavia, la possibilità che il “bene esistente” non sia nella disponibilità del debitore al momento dell’iscrizione di ipoteca, ma possa diventarlo in futuro.
Del resto, una analoga previsione può ritrovarsi nel codice civile all’articolo 2828 quando vengono definiti gli immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale:“l’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista”
Peraltro, la giurisprudenza ha già ritenuto legittima l’iscrizione di ipoteca su beni di proprietà del potenziale debitore per crediti “condizionali” o per crediti che possono eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente (Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 3997 03 aprile 2000, Fall. soc. Cofim S.I.M. c. Berta e altro; Cassazione civile, Sez. I, 6 ottobre 1995, n. 10521; Corte appello Genova, 5 febbraio 2002; Tribunale di Roma 29 gennaio 1992, Fall. soc. Edil Delca c. Banca naz. agr.).
In ambito bancario, poi, è prassi la concessione di ipoteca alla banca (sempre su beni già nella disponibilità del potenziale debitore) per debiti che potrebbero sorgere a seguito di un rapporto già perfezionato (come l’apertura di una linea di credito al cliente).
Dall’iscrizione di ipoteca su beni di proprietà per debiti che potrebbero nascere in futuro in ragione della concessione di una linea di credito, all’iscrizione di ipoteca su beni che potrebbero essere ereditati in futuro in ragione di una linea di successione, per debiti già iscritti a ruolo, il passo non è immediato.
Staremo a vedere cosa ci diranno, in proposito, i giudici di Piazza Cavour.
Nota: saremo grati a chiunque volesse segnalarci, scrivendo a indebitati.it@gmail.com, il link al video della trasmissione genericamente indicata dal nostro lettore.
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